IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla conduzione dello straniero, emanato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Visto  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  citato decreto
legislativo,  25 luglio  1998,  n.  286,  relativo  alla  definizione
annuale  delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello  Stato,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  2, della legge
30 luglio  2002,  n.  189,  il  quale prevede che «in caso di mancata
pubblicazione  del  decreto  di programmazione annuale, il Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  puo' prevedere in via transitoria, con
proprio   decreto,  nel  limite  delle  quote  stabilite  per  l'anno
precedente»;
  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,
emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001;
  Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2004 non e' stato ancora emanato;
  Visto  i  decreti  di  programmazione  transitoria  dei  flussi  di
ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno  2003  del  20 dicembre  2002  e  del 6 giugno 2003, che hanno
autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
  Tenuto  conto  del  fabbisogno  di  manodopera extracomunitaria per
l'anno  2004  cosi'  come  rilevato  sulla  base  delle  segnalazioni
pervenute  dagli  enti  locali e delle indicazioni acquisite ad opera
del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
  Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente
qualificati;
  Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi,
provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
  Considerato  che  l'art.  17,  comma  1,  lettera  b),  della legge
30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di  «lavoratori  di  origine  italiana  per  parte  di almeno uno dei
genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in
un  apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o  consolari,  contenente  le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi»;
  Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un  elevato  grado  di  collaborazione  da  parte dei Paesi vicini di
origine  o  di  transito  di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento  di  quote privilegiate a favore di Paesi specificamente
individuati;
  Considerata  la  necessita' di stabilire, entro la misura di 29.500
unita',  quote  di  ingressi  per  motivi  di  lavoro subordinato non
stagionale  e  di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno
di lavoratori extracomunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori
non  comunitari  per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro  subordinato  non  stagionale e di lavoro autonomo i cittadini
stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota
massima  di 29.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda il lavoro
subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.