IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto   il   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269,  recante
disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti  pubblici,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto   l'art.  21  del  citato  decreto-legge  n.  269  del  2003,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  326 del 2003, che
concede  un  assegno  pari  ad  Euro 1.000  per  ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine  di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo
periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;
  Visto,  in  particolare, il comma 5 del citato art. 21, che prevede
l'adozione  di  uno  o  piu'  decreti di natura non regolamentare del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  contenenti le necessarie
disposizioni di attuazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  comune  di  residenza della madre, all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe  dei  nuovi  nati  o degli adottati, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n. 326, in capo alla madre al momento del parto o
dell'adozione, comunica all'I.N.P.S. entro dieci giorni i dati in suo
possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'art. 21 del
decreto-legge  n.  269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 2003.
  2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma
1  per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso
di  impossibilita' all'utilizzo di tali modalita' di trasmissione, il
comune  prende  contatti  con  la direzione provinciale dell'I.N.P.S.
competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.
  3.   L'I.N.P.S.,   attraverso   le   proprie   strutture,  provvede
all'erogazione  dell'assegno  in  un'unica  soluzione, sulla base dei
dati  forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla data di ricezione
dei dati trasmessi dai comuni.