IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l'art. 21 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che concede un assegno pari ad Euro 1.000 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie; Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 21, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenenti le necessarie disposizioni di attuazione; Decreta: Art. 1. 1. Il comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione, comunica all'I.N.P.S. entro dieci giorni i dati in suo possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. 2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma 1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso di impossibilita' all'utilizzo di tali modalita' di trasmissione, il comune prende contatti con la direzione provinciale dell'I.N.P.S. competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti. 3. L'I.N.P.S., attraverso le proprie strutture, provvede all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione, sulla base dei dati forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.