L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 17 dicembre 2003;
  Vista  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
  Vista  la  legge 6 agosto 1990, n. 223, ed in particolare l'art. 6,
comma 10;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
2, comma 12, lettera g);
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ed in particolare l'art. 1,
comma 9;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  delibera  n.  316/02/CONS  del  9 ottobre 2002, ed in
particolare l'art. 34;
  Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di
finanza, del 15 luglio 2002;
  Visto il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione
centrale  per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera
e  dell'immigrazione  del  Dipartimento della pubblica sicurezza, del
10 febbraio 2003;
  Vista  la  proposta  formulata  dal  gruppo di lavoro istituito con
determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;
  Ritenuta  la  necessita'  di disciplinare le modalita' di esercizio
del potere ispettivo dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
  Udita  la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'art. 34 del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e' aggiunto
il seguente:
  «Art.  34-bis.  -  1.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle funzioni
attribuite  all'Autorita'  in virtu' delle leggi vigenti, l'Autorita'
puo'  procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni. Il Consiglio puo' approvare un programma
di  ispezioni  sistematiche  al  fine di verificare l'applicazione di
specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
  2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal
dirigente  preposto all'ufficio competente del Dipartimento vigilanza
e  controllo  di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su
presentazione    di   un   atto   scritto   che   precisi   l'oggetto
dell'accertamento  e  le  sanzioni  per  il rifiuto, l'omissione o il
ritardo,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire  informazioni  ed
esibire  documenti  richiesti  nel  corso dell'ispezione, nonche' nel
caso  in  cui  siano  fornite  informazioni  ed esibiti documenti non
veritieri.  Il  personale  ispettivo  consegna altresi' la «carta dei
diritti»,   acclusa  in  allegato  alla  presente  delibera,  recante
l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si puo' avvalere il
soggetto ispezionato.
  3.  In  ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di  omissione,  ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni previste
dall'art.   1,   comma  30,  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249,
l'opposizione:
    a) di   vincoli  di  riservatezza  o  di  competenza  imposti  da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
    b) di  esigenze  di  autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
    c) di  esigenze  di  tutela  del segreto aziendale o industriale,
salvo  i  casi  in  cui  l'Autorita'  riconosca  particolari esigenze
segnalate al riguardo.
  4.   Per   documento  si  intende  ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto  di  atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita'   e  rappresentativita'  dell'autore  del  documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
  5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
    a) accedere  a  tutti  i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto  nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi  di  residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
    b) controllare i documenti di cui al comma 4;
    c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
    d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
  6.  Nel  corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi
assistere  da  consulenti  di  propria  fiducia,  senza  tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
  7.  Di  tutta  l'attivita'  svolta  nel  corso  dell'ispezione, con
particolare  riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
  8.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  ispettiva  l'Autorita' puo'
avvalersi  della collaborazione dei militari della Guardia di finanza
e  degli  appartenenti  alla  Polizia  postale e delle comunicazioni,
anche   secondo  convenzioni  all'uopo  previste,  e  puo'  agire  in
collaborazione  con  gli  ispettori  della  Societa' italiana per gli
editori  e  autori. Tali soggetti agiscono con le facolta' e i poteri
previsti dalle leggi e regolamenti vigenti».
  2.  E'  approvata,  nel  testo  allegato alla presente delibera, la
«carta  dei  diritti»,  recante  l'indicazione  dei  diritti  e delle
garanzie  di  cui  si  puo' avvalere il soggetto che e' sottoposto ad
ispezione.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e'
disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
    Roma, 17 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Cheli