IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168  e  in  particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di  ateneo,  emanato  con  decreto rettorale n.
412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del  10  aprile  1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int.
del  18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22
aprile  1995),  decreto  rettorale  n.  677/Int.  dell'11 giugno 1997
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del  7 luglio 1997,
decreto  rettorale  n.  242/Int.  del 10 marzo 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938
del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del
28  settembre  2000),  decreto  rettorale  n.  180  del  8 marzo 2001
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del  26 marzo 2001),
decreto  rettorale  n.  1444  del  29 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2003), decreto rettorale n. 518
del 1° agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25
agosto   2003)  e  decreto  rettorale  n.  843  del  7 novembre  2003
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2003), e
in particolare l'art. 61;
  Vista   la   delibera   del  senato  accademico  nella  seduta  del
23 settembre  2003, che ha approvato la modifica degli articoli 5, 6,
8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40,  41,  42, 43, 44, 45, 49, 49-bis, 49-ter, 50, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 dello statuto di ateneo;
  Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 28 ottobre
2003, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto
di ateneo di cui alla precedente premessa, dando inoltre mandato agli
uffici di riformulare la struttura numerica dell'articolato del nuovo
testo   statutario,   come   risulta   a  seguito  degli  emendamenti
complessivamente approvati;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  32280 del 27 novembre 2003, con la
quale    sono   state   trasmesse   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca le modifiche di cui alle precedenti
premesse,  nonche'  il  testo  coordinato  dello  statuto  di ateneo,
risultante dagli emendamenti complessivamente approvati;
  Vista la nota protocollo n. 4466 del 22 dicembre 2003, con la quale
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca ha
comunicato  di  non  avere  osservazioni  da formulare in merito alle
suddette modifiche;
  Ritenuto  che  il  procedimento  previsto  per  le  modifiche dello
statuto  di ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere
alla pubblicazione delle citate modifiche nella Gazzetta Ufficiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia e' modificato
agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 32, 33,
34,  35,  36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49-bis, 49-ter, 50,
54,  55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, secondo il testo di
seguito riportato che sostituisce il precedente:
                               Art. 5.
                   Organizzazione dell'Universita'
  1.  L'organizzazione  dell'Universita'  si ispira ai principi della
sussidiarieta'  e  del  decentramento,  e riflette la distinzione fra
attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
  2.  All'attivita' di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti
organi di governo:
    a) il senato accademico;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il rettore.
  3.  All'attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sulla  gestione
contabile  e  finanziaria  e'  preposto  il collegio dei revisori dei
conti.
  4.  Gli organi di governo dell'Universita' sono assistiti da organi
consultivi e di proposta.
  Questi sono:
    a) il consiglio dei direttori di dipartimento;
    b) il consiglio degli studenti.
  5.  Sull'operato  degli  organi  di  governo  e  delle strutture di
gestione  vigilano  il  difensore degli studenti e il comitato per le
pari opportunita' per le materie di competenza.
  6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e
dai  dirigenti,  che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli
altri responsabili delle strutture dell'universita'.
  7. Sono strutture dell'universita':
    a) l'amministrazione centrale;
    b) i  dipartimenti,  i  centri  interdipartimentali e i centri di
erogazione di servizi;
    c) le facolta'.
  8.   L'universita'   agisce   anche  in  collaborazione  con  altre
universita'   e  attraverso  la  promozione  o  l'adesione  a  centri
interuniversitari.
  9. Le strutture amministrative dell'universita' sono organizzate in
modo  da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al
pubblico     interesse     dell'azione     amministrativa,    nonche'
l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
  10.  L'universita'  persegue i propri fini didattici, scientifici e
organizzativi  anche  attraverso  convenzioni  e  forme  associative,
consorzi  e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani
e stranieri per attivita' in Italia e all'estero. In ogni caso devono
essere  rispettati  il  principio  della  pubblicita'  dei  risultati
scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico
e dai fini propri dell'universita'.
  11.   L'universita'   cura   che   i   diritti   di  titolarita'  o
contitolarita'  della  proprieta'  intellettuale  e industriale e dei
diritti  connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei
risultati della ricerca scientifica.
                               Art. 6.
                   Funzioni del senato accademico
  1.  Il  senato  accademico  e'  organo di governo dell'ateneo. Esso
svolge    funzioni    di   indirizzo,   normazione,   programmazione,
coordinamento  e  controllo  delle  attivita' didattiche e di ricerca
dell'ateneo.
  2. In particolare il senato accademico:
    a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo,
determinando  le  priorita'  nella  destinazione  delle  risorse  e i
criteri  di  ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi
della didattica e della ricerca;
    b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'ateneo;
    c) delibera le modifiche allo statuto di ateneo, i regolamenti di
ateneo  e  il  codice  deontologico dei docenti, degli studenti e del
personale tecnico e amministrativo;
    d) delibera  sull'offerta  didattica  dell'ateneo, ivi compresi i
corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione
delle  tasse  e  dei contributi degli studenti e su ogni altra misura
intesa a garantire il diritto allo studio;
    e) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione
delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
    f) istituisce  centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di
ricerca,  di  servizi  e  ogni altra struttura operativa dell'ateneo,
esercitando un controllo annuale sulle attivita' dei medesimi;
    g) delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla
base  delle  proposte  deliberate  dai  consigli  di facolta' e delle
disponibilita'     finanziarie    accertate    dal    consiglio    di
amministrazione;
    h) definisce  i  criteri  di destinazione delle risorse in ordine
alla  formazione  dell'organico  di  ateneo  del  personale tecnico e
amministrativo;
    i) dirime i conflitti fra le strutture dell'universita';
    l) approva  le  convenzioni-tipo  e  i  contratti-tipo con enti e
istituzioni  esterni  attinenti all'organizzazione e al funzionamento
della   didattica   e   della  ricerca;  approva  le  convenzioni  di
particolare rilievo per l'ateneo;
    m) designa  il  collegio  dei  revisori  dei  conti e gli esperti
componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;
    n) determina  gli  organi  e  le  strutture  ai  cui  titolari  o
componenti   puo'  essere  assegnata  un'indennita'  di  carica,  ivi
compresi  l'indennita'  di  carica  del  rettore e gli emolumenti dei
componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare
a quest'ultimo;
    o) esprime  un parere sui programmi edilizi dell'ateneo, in vista
delle delibere del consiglio di amministrazione;
    p) esprime  pareri  su  tutte le altre materie ad esso sottoposte
dal  rettore,  nonche' su quelle di particolare interesse dell'ateneo
spettanti ad altri organi.
  3.   Il   senato   accademico  motiva  esplicitamente  le  delibere
eventualmente  difformi  dai  pareri  obbligatori  acquisiti da altri
organi dell'ateneo.
  4.  In  caso  di  anticipata  cessazione  del  rettore e durante il
periodo  di  reggenza  del  prorettore  vicario, il senato accademico
opera in regime di ordinaria amministrazione.
                               Art. 8.
                        Funzioni del rettore
  1.  Il  rettore  rappresenta  l'universita'.  E'  organo di governo
dell'ateneo,  assicura  l'unitarieta'  degli  indirizzi  espressi dal
senato  accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e
coordina l'attuazione.
  2. In particolare il rettore:
    a) ha la rappresentanza legale dell'ateneo;
    b) convoca  e  presiede  il  senato  accademico e il consiglio di
amministrazione    e    assicura    l'esecuzione   delle   rispettive
deliberazioni;
    c) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;
    d) presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione il
bilancio  di  previsione,  sulla base dei criteri e delle indicazioni
espressi dal senato accademico, e il conto consuntivo;
    e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il
diritto degli studenti ad una formazione adeguata;
    f) esercita  l'azione  disciplinare  nei  confronti del personale
docente;
    g) stipula   convenzioni   e   accordi   in   materia  didattica,
scientifica e culturale;
    h) emana lo statuto e i regolamenti;
    i) vigila  sul  buon  andamento  della ricerca e della didattica,
cosi'   come  sull'imparzialita'  e  il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa;  esercita  il  potere  di annullamento per ragioni di
legittimita'  su  tutti  gli  atti  degli  organi  e  delle strutture
dell'universita';
    l) presenta  all'inizio  di  ogni  anno  accademico una relazione
sullo stato dell'ateneo;
    m) esercita   ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento   generale   universitario,   dallo  statuto  e  dai
regolamenti di ateneo.
  3.  Puo'  avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza
del direttore amministrativo e dei dirigenti.
  4.  In  caso  di  necessita'  e  urgenza  il  rettore puo' adottare
provvedimenti  di competenza del senato accademico e del consiglio di
amministrazione    sollecitandone    la    ratifica    nella   seduta
immediatamente successiva.
  5.  Il  rettore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una
riduzione  o  esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione
al preside della facolta' di appartenenza.
                               Art. 9.
                        Elezione del rettore
  1.  Il  rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia
che  abbiano  optato  o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre
anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
  2.  L'elettorato  attivo  spetta a tutti i professori straordinari,
ordinari,  associati,  di  ruolo  e  fuori ruolo e ai ricercatori, ai
membri  del  consiglio  degli  studenti  e  al  personale  tecnico  e
amministrativo  e  ai  collaboratori ed esperti linguistici in misura
pari  al 20% dei docenti elettori, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento generale di ateneo.
  3.  Il  decano  indice  le  elezioni entro centottanta giorni dalla
scadenza  del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta
giorni  dalla  indizione  e  non  oltre  il  30 settembre. In caso di
anticipata  cessazione  dalla  carica,  il  decano indice le elezioni
entro  quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non
prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal
caso   le   funzioni   del   rettore,   limitatamente   all'ordinaria
amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.
  4.  Il  rettore, nelle prime tre votazioni, e' eletto a maggioranza
assoluta  dei  votanti.  In  caso  di  mancata elezione si procede al
ballottaggio  fra  i  due candidati che nella terza votazione abbiano
riportato  il  maggior  numero  di  voti.  In caso di parita' risulta
eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di
ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
  5.  Il  rettore e' proclamato eletto dal decano dell'universita' ed
e'  nominato  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
  Al rettore spetta una indennita' di carica determinata, su proposta
del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
  6.  In  caso  di assenza o di impedimento del decano, l'elezione e'
indetta   dal   professore  ordinario  che  lo  segue  in  ordine  di
anzianita', che provvede anche alla proclamazione.
  7.  Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel
caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il
rettore  eletto  entra  in  carica  all'atto della proclamazione e vi
rimane per il triennio accademico successivo.
                              Art. 11.
              Funzioni del consiglio di amministrazione
  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e' organo di indirizzo e di
controllo  dell'attivita'  amministrativa, finanziaria e patrimoniale
dell'ateneo.
  2. Il consiglio di amministrazione delibera:
    a) il  bilancio  di  previsione,  le  variazioni al medesimo e il
conto consuntivo;
    b) il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
    c) il  regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    d) i   programmi   edilizi  dell'ateneo  e  i  relativi  atti  di
attuazione per assicurare alle strutture gli spazi per lo svolgimento
delle loro attivita', sentito il senato accademico;
    e) i  provvedimenti  relativi alle tasse e ai contributi a carico
degli  studenti,  sentito  il  senato accademico e il consiglio degli
studenti;
    f) l'organico  di  ateneo del personale tecnico e amministrativo,
sulla  base  delle  priorita'  e  dei  criteri  stabiliti  dal senato
accademico;
    g) le  modalita'  di collaborazione degli studenti alle attivita'
di servizio;
    h) tutti  gli  atti  che rientrano nelle competenze attribuitegli
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;
    i) sulla  copertura  finanziaria  delle  iniziative  e  attivita'
approvate  dal  senato  accademico. In caso di delibera non positiva,
l'argomento viene sottoposto per il riesame al senato accademico.
  3. Il consiglio di amministrazione inoltre:
    a) conferisce e revoca l'incarico di direttore amministrativo;
    b) designa il nucleo di valutazione;
    c) approva le convenzioni e i contratti di sua competenza;
    d) delibera,  su  proposta  del  senato  accademico,  l'ammontare
dell'indennita' di carica del rettore e di quelle dei soggetti di cui
alla lettera n) del secondo comma dell'art. 6.
  4.  In  caso  di  anticipata  cessazione  del  rettore e durante il
periodo   di   reggenza  del  prorettore  vicario,  il  consiglio  di
amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.
                              Art. 12.
            Composizione del consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore;
    b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;
    c) il  direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
    d) sei  esperti,  di cui cinque designati dal senato accademico e
uno dal consiglio degli studenti, nominati dal rettore.
  2.   Gli   esperti   devono   essere  scelti,  secondo  criteri  di
professionalita'  e  competenza, tra persone che abbiano maturato una
esperienza  complessiva  di almeno un triennio attraverso l'esercizio
di   attivita'  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  presso
societa'  ed  enti  del  settore  pubblico  o privato ovvero funzioni
dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private. Essi non possono
essere docenti o dipendenti o studenti dell'Universita' di Venezia.
  3.  Su  proposta  del  rettore,  sentito  il  senato accademico, il
consiglio  di  amministrazione  puo' decidere di allargare la propria
composizione  con  non piu' di due rappresentanti di enti e organismi
pubblici   e   privati,  con  cui  l'universita'  abbia  rapporti  di
collaborazione  o  che  si  impegnino  a contribuire, per la durata e
nella  misura  indicata  dal  consiglio di amministrazione stesso, al
bilancio dell'universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati.
  4. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore e dura
in carica tre anni accademici.
  5.  Il  consiglio  di amministrazione e' convocato in via ordinaria
dal  rettore almeno una volta ogni due mesi. Puo' essere convocato in
qualsiasi  momento dal rettore, o quando ne facciano richiesta almeno
tre componenti.
                              Art. 16.
             Funzioni del comitato dei referenti sociali
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 17.
           Composizione del comitato dei referenti sociali
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 18.
                Funzioni del consiglio degli studenti
  1.   Il   consiglio   degli   studenti   e'  organo  collegiale  di
rappresentanza  degli  studenti: ha funzioni propositive ed e' organo
consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
  2. Il consiglio degli studenti:
    a) designa un esperto componente del consiglio di amministrazione
e il difensore degli studenti;
    b) designa i due rappresentanti degli studenti che partecipano al
senato accademico;
    c) designa  i  rappresentanti  degli studenti nel comitato per lo
sport universitario;
    d) adotta,  in  conformita'  ai regolamenti di ateneo, il proprio
regolamento interno;
    e) esprime parere obbligatorio su:
      1)  per  le  parti  di  competenza,  il regolamento generale di
ateneo e il codice deontologico;
      2)  il  regolamento delle attivita' formative autogestite dagli
studenti,  il  regolamento  didattico di ateneo e i regolamenti delle
strutture didattiche;
      3)  la  determinazione  di  contributi  e  tasse a carico degli
studenti;
      4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
      5)  gli  interventi  atti ad assicurare un equilibrato rapporto
fra  risorse  disponibili  e  domanda  didattica,  in particolare sul
numero di iscritti a ciascun corso.
  3.  Propone  i criteri generali da applicare per la programmazione,
l'organizzazione  e la gestione delle attivita' formative autogestite
dagli  studenti  nei  settori della cultura e degli scambi culturali,
dello  sport,  del  tempo libero; formula proposte per il riparto dei
fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite.
  4.  Esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti
alle attivita' di servizio.
  5.  Elabora  proposte  su  tutte  le  materie  di  interesse  degli
studenti;  in  particolare  e' chiamato a formularle sulle materie di
cui  alla lettera e) del secondo comma; svolge ogni altra funzione ad
esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e
dai regolamenti.
                              Art. 19.
              Composizione del consiglio degli studenti
  1.  Il  consiglio  degli studenti e' composto da non piu' di trenta
membri,   eletti   tra  gli  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  laurea
specialistica  e  ai dottorati di ricerca dell'universita' secondo le
modalita' contenute nel regolamento generale di ateneo.
  2.  Il  consiglio degli studenti rinnova ogni tre anni accademici i
suoi componenti.
  3.  Il  consiglio  degli  studenti  elegge tra i suoi componenti il
presidente, che dura in carica un triennio accademico.
  4.  Il  funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti dal
regolamento generale di ateneo.
                              Art. 23.
                      Direttore amministrativo
  1.   L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito  dal
consiglio  di  amministrazione  a  persona dotata di professionalita'
adeguata,   scelta  tra  i  dirigenti  delle  universita',  di  altre
amministrazioni   pubbliche,   ovvero   anche   fra   estranei   alle
amministrazioni  pubbliche;  il  contratto  e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
  2. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi
centrali  di  ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento e'
responsabile,  ed  esercita  una  generale  attivita'  di direzione e
controllo   nei   confronti   di   tutto   il   personale  tecnico  e
amministrativo.  Il  direttore amministrativo presenta annualmente al
consiglio  di  amministrazione  e  al senato accademico una relazione
sull'attivita'  svolta,  a cui sono allegate le relazioni dei singoli
responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
  3.   Nel  rispetto  degli  esiti  della  contrattazione  collettiva
decentrata  svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, il direttore amministrativo:
    a) sottopone proposte agli organi di governo dell'ateneo inerenti
all'organizzazione dei servizi e del personale;
    b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli
uffici   e   l'articolazione   dell'orario  contrattuale  di  lavoro,
conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
    c) provvede  all'attribuzione dei trattamenti economici accessori
spettanti al personale tecnico e amministrativo.
  4. Il direttore amministrativo, inoltre:
    a) cura  l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone
la gestione ai dirigenti;
    b) partecipa  agli organi di governo dell'ateneo secondo le norme
del presente statuto;
    c) verifica  e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
    d) esercita  il  potere  disciplinare nei confronti del personale
tecnico  e  amministrativo  appartenente a tutte le aree e qualifiche
funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture,
di  norma  su  richiesta  del  responsabile  ed anche prescindendo da
questa in caso di grave incuria del responsabile;
    e) stipula   i   contratti   dell'universita'  e  sottoscrive  le
convenzioni nei limiti necessari alla gestione.
  5. Spetta inoltre al direttore amministrativo determinare i criteri
generali  di  organizzazione  degli  uffici, che a lui fanno capo, in
conformita'    alle    direttive    impartite    dal   consiglio   di
amministrazione,  nonche' adottare gli atti di gestione del personale
tecnico  e  amministrativo  dell'universita'  e  assumere gli atti di
gestione  finanziaria,  ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa
nei limiti necessari alla gestione.
  6. Il direttore amministrativo designa fra i dirigenti o tra i vice
dirigenti   dell'ateneo,   un  vicedirettore  amministrativo  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
                              Art. 28.
                      Consiglio di dipartimento
  1.  Il  consiglio  di dipartimento e' organo di programmazione e di
gestione del dipartimento. In particolare:
    a) detta   i  criteri  generali  per  l'utilizzazione  dei  fondi
assegnati al dipartimento:
    b) detta  i  criteri per l'impiego degli ambienti e delle risorse
del dipartimento;
    c) approva,  su proposta del direttore, il bilancio di previsione
e il conto consuntivo;
    d) approva,   in   conformita'   ai  regolamenti  di  ateneo,  il
regolamento di dipartimento;
    e) formula  le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e
le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;
    f) formula    proposte   in   ordine   ai   piani   di   sviluppo
dell'universita';
    g) coopera  ad  assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti
attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche.
  2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
    a) i  professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti
al dipartimento;
    b) il  segretario  amministrativo,  che partecipa alle sedute con
funzioni consultive e di verbalizzazione;
    c) rappresentanti   del  personale  tecnico  e  amministrativo  e
rappresentanti  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di dottorato di
ricerca  afferenti  al  dipartimento, determinati in numero e secondo
modalita' stabiliti dal regolamento di dipartimento.
  3. Le modalita' di funzionamento del consiglio di dipartimento sono
disciplinate dal regolamento di dipartimento.
                              Art. 30.
                      Direttore di dipartimento
  1.  Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il consiglio
e  la  giunta,  ove  costituita,  cura  l'esecuzione delle rispettive
deliberazioni e svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente
attribuite al consiglio di dipartimento.
  2.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio di dipartimento fra i
professori  di  ruolo  e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, a
maggioranza  assoluta  degli aventi diritto nella prima votazione e a
maggioranza  assoluta  dei votanti nelle votazioni successive, salva,
in  questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo
degli  aventi  diritto.  La  convocazione del collegio deve contenere
l'indicazione  del  luogo,  della  data  e dell'ora di svolgimento di
almeno  quattro  votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o
in giorni diversi.
  3.  Nel  caso di accertata indisponibilita' dei professori di prima
fascia,  alla carica di direttore puo' essere eletto un professore di
seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al dipartimento.
  4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica
tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
  5. Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori ruolo del
dipartimento  un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza
o impedimento. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore.
  6.  Il  direttore  esercita  il potere di avocazione sugli atti del
segretario  amministrativo  solo per particolari motivi di necessita'
ed  urgenza,  specificatamente  indicati  nel provvedimento che viene
tempestivamente portato a conoscenza del consiglio di dipartimento.
                               Art. 32
             Modalita' di costituzione dei dipartimenti
  1.   La   costituzione,   la   modifica  e  la  disattivazione  dei
dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  nel  rispetto  dei  principi
generali  della  liberta' di ricerca e della omogeneita' del metodo e
degli obiettivi scientifici prospettati.
  2.  La  costituzione  di  un  dipartimento e' deliberata dal senato
accademico  sulla base di un motivato progetto scientifico presentato
da   un   congruo   numero   di  docenti,  sentiti  il  consiglio  di
amministrazione  e  il  consiglio  dei  direttori di dipartimento. Il
progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di
funzionamento.  In  ogni caso, il numero di docenti necessario per la
costituzione  e  la  conservazione  del  dipartimento non puo' essere
inferiore  a  venti,  dei quali almeno quattro professori di ruolo di
prima fascia.
  3.  Il  senato  accademico  puo' deliberare la disattivazione di un
dipartimento  qualora  vengano  a mancare i presupposti scientifici o
numerici che ne hanno determinato la costituzione.
  4. I dipartimenti si possono articolare in sezioni. La costituzione
di  sezioni  puo'  essere  deliberata dal consiglio di dipartimento a
maggioranza  assoluta  dei componenti, qualora le articolazioni delle
aree  culturali  e  scientifiche  presenti  lo  rendano opportuno. Il
consiglio  di dipartimento con la stessa maggioranza puo' deliberarne
la disattivazione.
  5.  Con  la  maggioranza  di  due  terzi  dei componenti, il senato
accademico puo' approvare la costituzione di dipartimenti concernenti
aree  scientifiche  di  particolare  interesse  per l'ateneo anche in
deroga  al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione
che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.
                              Art. 33.
                Centri interdipartimentali di ricerca
  1.  Centri  interdipartimentali  possono essere costituiti tra piu'
dipartimenti per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di
progetti a durata pluriennale.
  2.   La  proposta  di  costituzione,  deliberata  dai  dipartimenti
interessati,  e'  approvata  dal  senato  accademico sulla base della
disponibilita'  delle  relative  risorse  accertate  dal consiglio di
amministrazione.
  3.  La  delibera  costitutiva indica le strutture organizzative, il
personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori
e  quelle  complessivamente  da  reperire  per  il  funzionamento del
centro.   La  medesima  delibera  fissa  le  norme  di  funzionamento
amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.
                              Art. 34.
                        Ruolo della facolta'
  1. La facolta' assicura l'apporto qualificato di risorse umane alle
attivita' da essa coordinate.
  2.  L'offerta didattica della facolta' puo' articolarsi in corsi di
laurea  e  laurea  specialistica.  La  facolta' puo' inoltre proporre
l'istituzione  e  l'attivazione  di corsi per master universitario di
primo  e secondo livello, di scuole di specializzazione e di corsi di
perfezionamento.
  Le modalita' di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi
di studio sono previste dal regolamento didattico di ateneo.
  3.  Le facolta' dell'ateneo sono indicate nel regolamento didattico
di ateneo.
                              Art. 35.
                        Organi della facolta'
  1. Sono organi delta facolta':
    a) il consiglio di facolta';
    b) il preside;
    c) la giunta di facolta', ove costituita;
    d) i collegi didattici;
    e) la commissione didattica di facolta'.
                              Art. 36.
                 Funzioni del consiglio di facolta'
  1.   Il  consiglio  di  facolta'  e'  organo  di  programmazione  e
coordinarnento. In particolare, esercita le seguenti funzioni:
    a) delibera,   in   conformita'  ai  regolamenti  di  ateneo,  il
regolamento di facolta', a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
    b) formula    proposte   in   ordine   ai   piani   di   sviluppo
dell'universita';
    c)  delibera  sulle  richieste  di  posti  di  ruolo  docente  da
inoltrare  al  senato  accademico sulla base delle proposte approvate
dai consigli di dipartimento dai collegi didattici;
    d) delibera  la  chiamata  dei  docenti di ruolo, su proposta dei
consigli  dei  dipartimenti interessati. Le deliberazioni concernenti
la  relativa  chiamata,  nonche'  quelle  concernenti  le persone dei
docenti  sono  adottate  dal consiglio di facolta' nella composizione
limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori;
    e) per  esigenze  di  ordine  didattico il consiglio di facolta',
sentiti  i  collegi  didattici,  puo' deliberare sull'attribuzione di
responsabilita'   didattiche   ai   docenti   della  facolta',  anche
nell'ambito del settore scientifico-disciplinare diverso da quello di
appartenenza.  In tal caso il docente deve dichiarare per iscritto il
proprio  consenso.  Il  consiglio  di facolta' delibera a maggioranza
assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia
corrispondente e a quella superiore;
    f)  per  esigenze  di  ordine didattico il consiglio di facolta',
sentiti   i   collegi   didattici   e  i  consigli  dei  dipartimenti
interessati,  puo'  deliberare  il  passaggio della titolarita' di un
docente  a  un  settore scientifico-disciplinare diverso da quello di
appartenenza,  purche'  sia accertata e documentata la sua competenza
scientifica  e  didattica  nell'area disciplinare del nuovo settore e
fatte  salve le prescritte autorizzazioni. Il docente deve dichiarare
per iscritto il proprio consenso. Il consiglio di facolta' delibera a
maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata
alla fascia corrispondente e a quella superiore;
    g) approva  le  relazioni  triennali sull'attivita' scientifica e
didattica  dei docenti, sentiti rispettivamente i collegi didattici e
i consigli di dipartimento interessati;
    h)  coordina  annualmente le attivita' didattiche programmate dai
collegi didattici e dalle scuole di specializzazione;
    i)  organizza  attivita'  culturali,  formative e di orientamento
rivolte agli studenti, sentito il consiglio degli studenti;
    l)  esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca
scientifica,   sentiti   i   collegi   didattici   e  i  consigli  di
dipartimento.
  2.  Il  consiglio  di facolta' puo' istituire una giunta alla quale
delegare  poteri  decisionali  e  funzioni  istruttorie. La giunta e'
costituita  nei  modi  previsti  dal  regolamento  di  facolta' ed e'
revocabile con le stesse procedure.
                              Art. 38.
                         Preside di facolta'
  1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta'  ed  esercita  poteri di
coordinamento e vigilanza sulle attivita' didattiche della facolta'.
  2. Convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne rende esecutive
le deliberazioni.
  3.  Il preside e' eletto, dai componenti del consiglio di facolta',
tra  i  professori  di  prima fascia in regime di tempo pieno, con la
maggioranza  assoluta  dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso
di  mancata  elezione  si procede al ballottaggio tra i due candidati
che  nella  terza  votazione  abbiano  riportato il maggior numero di
voti.  In  caso  di  parita' risulta eletto il candidato con maggiore
anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con
maggiore anzianita' anagrafica.
  4.   Il   preside   dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
  5.  La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di
prorettore, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale
di  ricerca  e  di  erogazione  di servizi, di presidente di collegio
didattico,   di  direttore  di  scuola  di  specializzazione  e  loro
sostituti.
  6.  Il  preside  puo' designare tra i professori di prima fascia un
vicepreside  che  lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La
carica  di  vicepreside  e'  incompatibile  con quella di rettore, di
prorettore e di direttore di dipartimento e suo sostituto.
  7.  Il  preside  e  il  vicepreside  sono  nominati con decreto del
rettore.
                              Art. 39.
                          Collegi didattici
  1.  I collegi didattici organizzano l'attivita' di un singolo corso
di  studio o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche'
omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
  2. I collegi didattici sono nominati dai consigli di facolta'. Essi
sono  formati  da  un minimo di cinque a un massimo di sette docenti,
uno dei quali ha funzione di presidente. Il presidente deve essere un
professore  di  prima  o di seconda fascia, nominato dal consiglio di
facolta'.
                              Art. 40.
                  Commissione didattica di facolta'
  1.  La  commissione  didattica di facolta' costituisce osservatorio
permanente  delle attivita' didattiche, con particolare riguardo alla
valutazione   della   funzionalita'   ed  efficacia  delle  strutture
didattiche,   della   qualita'   dell'attivita'   didattica   e   del
funzionamento dell'orientamento e del tutorato.
  2. La commissione e' presieduta dal preside o da un suo delegato ed
e' composta, secondo norme fissate dal regolamento della facolta', da
una  rappresentanza  paritetica  di docenti facenti parte dei diversi
collegi  didattici e di studenti iscritti a diversi corsi di studio e
designati dal consiglio degli studenti.
                              Art. 41.
       Funzioni del consiglio di corso di diploma e di laurea
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 42.
     Composizione del consiglio di corso di diploma e di laurea
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 43.
               Funzioni del comitato per la didattica
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 44.
             Composizione del comitato per la didattica
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 45.
        Corsi di laurea e laurea specialistica interfacolta'
  1.  Ove  il  corso  di  laurea o laurea specialistica sia istituito
mediante  l'apporto  di  piu' facolta' dell'Universita' Ca' Foscari o
anche    di    facolta'   di   altre   universita',   le   competenze
sull'organizzazione  della didattica proprie dei consigli di facolta'
potranno essere dagli stessi delegate al collegio didattico che sara'
composto dai docenti di tutte le facolta' interessate.
  2.  L'apporto  di  facolta'  di altre universita' sara' regolato da
apposite convenzioni.
                              Art. 49.
                Funzionamento degli organi collegiali
  1.  Per  la  validita'  delle  adunanze  degli organi collegiali e'
necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi
diritto,   salvo   il   caso  che,  per  determinati  argomenti,  sia
diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non
si  tiene  conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza e
che debbano comunque ritenersi giustificati.
  2.   Le   deliberazioni   degli  organi  collegiali  sono  prese  a
maggioranza   assoluta  dei  presenti,  salvo  che,  per  determinati
argomenti,  sia  diversamente disposto; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
  3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso
di  approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese
dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti. La mozione di sfiducia
deve  essere  motivata  e  sottoscritta  da  almeno  due  quinti  dei
componenti,  senza  computare a tal fine il presidente, e viene messa
in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione.
  Se  la  mozione  viene  approvata,  il decano dell'organo, entro il
termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del
nuovo presidente.
  4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano alle seguenti
cariche: preside, direttore di dipartimento, presidente del consiglio
dei     direttori    di    dipartimento,    direttore    di    centro
interdipartimentale di ricerca o di erogazione di servizi, presidente
del consiglio degli studenti.
  5.  Il  voto  di un organo collegiale contrario ad una proposta del
suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
                            Art. 49-bis.
                              Decadenza
  1.  L'assenza  del titolare di una carica, protratta per un periodo
continuativo  superiore  a  sei  mesi,  determina  la decadenza dalla
carica stessa.
  2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
                            Art. 49-ter.
                        Indennita' di carica
  1.  I  titolari  di  piu'  cariche,  per  le  quali sia prevista la
corresponsione  di  indennita', sono tenuti ad optare per una sola di
esse.
  2.  L'assenza  del titolare di una carica, protratta per un periodo
continuativo  superiore  a  tre  mesi, determina la sospensione della
relativa  indennita'  e  l'assegnazione  della stessa al vicario, ove
esista, fino al rientro in servizio del titolare.
                              Art. 50.
                    Servizi didattici integrativi
  1.  L'Universita'  puo'  istituire  servizi  didattici  integrativi
aventi ad oggetto:
    a) corsi  di  orientamento  degli  studenti per l'iscrizione agli
studi  universitarie  per  l'elaborazione dei piani di studio nonche'
per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
    b) corsi   di   preparazione   agli   esami   per  l'abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  e per la preparazione dei concorsi
pubblici;
    c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri
corsi post-laurea;
    d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
    e) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare
per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
    f)  ogni  altro  corso  inteso a migliorare la preparazione degli
studenti.
                              Art. 54.
         Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 55.
                         Tipi di regolamento
  1. Sono regolamenti di ateneo:
    a) il regolamento generale di ateneo;
    b) il regolamento didattico di ateneo;
    c) il  regolamento  dei dottorati di ricerca e il regolamento dei
corsi per master universitario;
    d) il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
    e) il  regolamento  delle  attivita'  formative autogestite dagli
studenti;
    f) il  regolamento  di  attuazione  delle  norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    g) il  regolamento  per  la  gestione,  la tenuta e la tutela dei
documenti amministrativi;
    h) il regolamento del personale tecnico e amministrativo;
    i)  ogni  altro  regolamento  che disciplini materie di interesse
dell'Universita'.
                              Art. 56.
                 Contenuto dei regolamenti di ateneo
  1.  Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione e
il funzionamento dell'Universita' nel suo complesso e le modalita' di
elezione  delle rappresentanza negli organi di governo; e' deliberato
dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
  2.  Il  regolamento  didattico  di  ateneo disciplina l'ordinamento
degli  studi  di  tutti  i  corsi  per i quali l'Universita' rilascia
titoli  universitari e di tutte le attivita' formative previste dallo
statuto.  Fissa  i criteri generali per la formazione dei regolamenti
delle  strutture  didattiche.  E'  deliberato dal senato accademico a
maggioranza assoluta dei componenti.
  3.  Il  regolamento  dei  dottorati di ricerca e il regolamento dei
corsi per master universitario sono approvati dal senato accademico a
maggioranza assoluta dei componenti.
  4.   Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  disciplina i criteri di gestione, le relative procedure
amministrative  e  finanziarie e le connesse responsabilita', in modo
da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa
e  il  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio; disciplina altresi' le
procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di
controllo   interno  sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione
complessiva  tanto  dell'Universita',  quanto  dei  singoli centri di
spesa.
  Il   regolamento   e'   deliberato,   a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,   dal   consiglio   di   amministrazione,  previo  parere
obbligatorio del senato accademico.
  5.  Il  regolamento  delle  attivita'  formative  autogestite dagli
studenti  e' deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta
dei  componenti,  previo  parere  obbligatorio  del  consiglio  degli
studenti.
  6.  Il  regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul procedimento
amministrativo  e  sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
stabilisce    le   modalita'   di   espletamento   del   procedimento
amministrativo  e le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai
documenti    amministrativi;   e'   deliberato   dal   consiglio   di
amministrazione,  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sentite le
rappresentanze sindacali unitarie.
  7.  Il  regolamento  per  la  gestione,  la  tenuta e la tutela dei
documenti    amministrativi    e'    approvato   dal   consiglio   di
amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
  8. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina
l'organizzazione   del  personale  medesimo,  ed  in  particolare  le
procedure  di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici
ad opera del direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei
quali  l'Universita' provvede alla istituzione di corsi di formazione
e   all'organizzazione   di   incontri,  conferenze  e  seminari  per
l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; e' deliberato
dal   consiglio   di  amministrazione,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
                              Art. 57.
           Contenuto dei regolamenti di singole strutture
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 58.
                     Formazione dei regolamenti
  1.  L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti di
singole  strutture  spetta  ad ogni membro dell'organo consiliare cui
compete l'approvazione degli stessi.
  2.  I  regolamenti  sono  deliberati  dagli organi consiliari delle
strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato
accademico per l'approvazione.
  3.  I  regolamenti  sono  emanati  con decreto del rettore e, salvo
ragioni   di  urgenza,  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo all'affissione all'albo dell'Universita'.
                              Art. 59.
                      Pareri - Scadenza termini
  1.  I  pareri  sui  regolamenti  di  ateneo  richiesti  a  organi o
strutture  vanno  espressi  entro sessanta giorni dal ricevimento del
testo,  trascorsi  i  quali  si  procede  comunque alla deliberazione
definitiva.
  In  ogni  altro  caso il parere si ritiene favorevole ove non venga
espresso  entro  il  termine  di  trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
                              Art. 63.
                 Segretario degli organi collegiali
  1. Il segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale
delle  sedute  e  puo'  essere  coadiuvato  da  personale  tecnico  e
amministrativo di livello adeguato.
                              Art. 64.
                           Interpretazioni
  1. Nello statuto:
    a) per   professori,  si  intendono  i  professori  straordinari,
ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;
    b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari,
associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;
    c) con  la parola «ricercatori» si intendono anche gli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento;
    d) per  studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di
laurea  specialistica, delle scuole di specializzazione, di dottorato
di ricerca e per master universitario nell'Universita' Ca' Foscari di
Venezia;
    e) con  l'espressione  «personale  tecnico  e  amministrativo» si
intende tutto il personale non docente dell'Universita', di ogni area
funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;
    f)  con l'espressione «personale» si intende il personale docente
e il personale tecnico e amministrativo;
    g) con l'espressione «e' immediatamente rieleggibile per una sola
volta»  usata  per  le  cariche  elettive triennali si intende che la
durata della carica non puo' superare i sei anni su nove anni.
                              Art. 65.
        Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali
  1.   I   professori,   i  ricercatori  e  il  personale  tecnico  e
amministrativo  designati  o  eletti negli organi collegiali previsti
dallo statuto restano in carica tre anni accademici.
  2.   Le  rappresentanze  degli  studenti  negli  organi  collegiali
previsti dallo statuto sono rinnovate ogni tre anni accademici.
  3.  I  componenti  designati  o  eletti  negli organi collegiali di
ateneo  e  delle  singole  strutture  possono  essere  ridesignati  o
rieletti consecutivamente per una sola volta.
  4.  La mancata designazione di uno o piu' componenti non pregiudica
la validita' della composizione degli organi.
  5.  Gli  organi  individuali  e  i  membri  degli organi collegiali
continuano  a  svolgere  le  loro funzioni anche dopo la scadenza del
proprio mandato, fino alla loro sostituzione.
  6.  I  rappresentanti  del  personale  eletti nel senato accademico
devono   dimettersi   dalle   cariche   esecutive   sindacali   e  di
organizzazione di categoria eventualmente ricoperte.
                              Art. 66.
                 Costituzione degli organi statutari
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 67.
                     Disattivazione di strutture
  [L'articolo viene abrogato].
                              Art. 68.
                   Entrata in vigore dello statuto
  [L'articolo viene abrogato].