IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Gulesin Ibrahim, nato a Hinis/Erzurum (Turchia) il 30 marzo 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di ingegnere elettronico, conseguito in Turchia presso la «Ildiz Universitesi» di Istanbul nel novembre 1987 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), terzo trattino e 3 lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di ingegnere in Turchia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere, sezione A, settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Gulesin Ibrahim, nato a Hinis/Erzurum (Turchia) il 30 marzo 1964, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.