IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Gulesin  Ibrahim, nato a Hinis/Erzurum
(Turchia)  il 30 marzo 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il riconoscimento del titolo di ingegnere elettronico,
conseguito  in Turchia presso la «Ildiz Universitesi» di Istanbul nel
novembre  1987  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Ritenuto  pertanto  che,  ai  sensi  degli  articoli 1, lettera a),
terzo trattino  e  3 lettera a) della direttiva 89/48/CEE e dell'art.
2, lettera a) del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei
requisiti per l'accesso alla professione di ingegnere in Turchia;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 18 giugno 2003 e del 2 ottobre 2003;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere, sezione A, settore industriale dell'albo,
per cui appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della esperienza maturata;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Gulesin Ibrahim, nato a Hinis/Erzurum (Turchia) il 30 marzo
1964,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  ingegneri  -  sezione  A,  settore  industriale,  e
l'esercizio della professione in Italia.