L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

    Nella riunione del 30 dicembre 2003,

    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481;
      il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79  (di seguito:
decreto  legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, commi 3
e 6, e l'art. 5;
      il   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 17 luglio 2000;
      il   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 9 maggio 2001 (di seguito: decreto 9 maggio 2001);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997;
      la  deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/2001 (di
seguito: deliberazione n. 95/2001);
      l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001,
n. 228/2001, e successive modifiche ed integrazioni;
      la  deliberazione  dell'Autorita' 8 maggio 2002, n. 87/2002 (di
seguito: deliberazione n. 87/2002);
      l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003,
n. 27/2003, come successivamente modificato ed integrato;
      l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003,
n. 67/2003, come successivamente modificato ed integrato (di seguito:
deliberazione n. 67/2003);
      gli  indirizzi  formulati  in  data 31 luglio 2003 dal Ministro
delle  attivita'  produttive  per  la  realizzazione  di  un  sistema
organizzato  di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica
(di seguito: indirizzi del Sistema Italia 2004);
      il  documento  per  la  consultazione  concernente  proposta di
condizioni  per  l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia    elettrica    sul    territorio    nazionale   e   per
l'approvvigionamento   delle  relative  risorse  su  base  di  merito
economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n.  79, approvato dall'Autorita' in data 28 novembre
2003 (di seguito: il documento per la consultazione);
      il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003,  recante  approvazione del testo integrato della disciplina del
mercato  elettrico.  Assunzione  di  responsabilita'  del Gestore del
mercato elettrico Spa, relativamente al mercato elettrico;
      il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita'
delle  funzioni  di  garante della fornitura dei clienti vincolati da
parte  della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8,
del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79  e  direttive alla
medesima societa';
      la  nota  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  in  data
11 dicembre  2003,  prot.  n.  4303 (di seguito: la nota del Ministro
dell'11 dicembre 2003);
    Considerato che:
      con  la  deliberazione  n. 95/2001, l'Autorita' ha stabilito le
condizioni   per   l'erogazione   del   servizio   di  dispacciamento
dell'energia  elettrica  secondo  criteri  di  merito  economico  sul
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3, del decreto
legislativo n. 79/1999;
      con  la  deliberazione  n.  87/2002, l'Autorita' ha espresso le
proprie  osservazioni  sullo  schema  di  regole per l'erogazione del
servizio  di  dispacciamento predisposto dalla societa' Gestore della
rete  di  trasmissione  nazionale  Spa  (di seguito: il Gestore della
rete) ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 95/2001;
      sulla  base  delle osservazioni di cui al precedente alinea, il
Gestore  della  rete  ha  adottato  le  regole per il dispacciamento,
pubblicate nel proprio sito internet in data 9 agosto 2002;
      il  differimento  dell'avvio  del  sistema delle offerte di cui
all'art.  5  del  decreto  legislativo n. 79/1999, ha reso necessario
adottare  una  disciplina  transitoria,  da  ultimo  contenuta  nelle
deliberazioni n. 27/2003 e n. 67/2003;
      gli  indirizzi  del  Sistema Italia 2004 configurano un sistema
organizzato  di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica
tale   da  rendere  necessario  l'adeguamento  delle  condizioni  per
l'erogazione  del  servizio  di  dispacciamento,  introdotte  con  la
deliberazione n. 95/2001;
      facendo   seguito  agli  indirizzi  del  Sistema  Italia  2004,
l'Autorita'   ha   predisposto   e   diffuso   il  documento  per  la
consultazione;
      i  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  consultazione hanno
espresso  avviso  favorevole alle indicazioni contenute nel documento
per la consultazione, pur presentando talune osservazioni;
      la  nota  del  Ministro  dell'11 dicembre  2003  ha definito la
procedura per l'avvio dell'operativita' del mercato elettrico;
      l'avvio  del  dispacciamento  di  merito economico, richiedendo
adempimenti  complessi,  puo' comportare la necessita' di gradualita'
nel passaggio dalla disciplina del dispacciamento attualmente vigente
a quella di cui al presente provvedimento;
    Ritenuto che sia opportuno:
      accogliere  le  osservazioni  formulate  dai soggetti che hanno
partecipato   alla   consultazione,   fatta   eccezione   per  quelle
riguardanti:
        a)  il  mancato  riconoscimento della qualifica di utente del
dispacciamento   ai  soggetti  che  dispongano,  per  il  tramite  di
contratti,  della  produzione di unita' nella titolarita' di soggetti
terzi;  cio'  in quanto non puo' essere prevista una molteplicita' di
utenti  del  dispacciamento  con  riferimento  al  medesimo  punto di
dispacciamento per unita' di produzione;
        b)  l'unicita'  del mandato alla conclusione dei contratti di
trasporto  e  di dispacciamento; cio' in quanto il Gestore della rete
ha  fatto  presente  che la pluralita' dei mandati non e' compatibile
con  l'adozione,  da  parte  del  medesimo  Gestore della rete, delle
procedure  applicative  del  dispacciamento  entro i termini previsti
nella nota del Ministro dell'11 dicembre 2003;
      accogliere  l'osservazione  riguardante  l'esigenza di limitare
l'operativita'  del  Gestore  della rete nel mercato dell'energia, al
fine   di   evitare  interferenze  nel  suo  regolare  funzionamento,
conferendo   a   tale   opzione   operativa   carattere   di  stretta
funzionalita'  alla  sicurezza  del  sistema  elettrico nazionale, di
trasparenza sulle modalita', nonche' di transitorieta';
      prevedere  che le unita' di produzione rilevanti, come definite
dai  Gestore della rete, siano integrate nel sistema di controllo del
medesimo Gestore della rete;
      definire  misure  che  prevengano  comportamenti opportunistici
degli operatori tali da incrementare gli oneri dell'utenza;
      al  fine  di  garantire  il  raccordo  tra  la  disciplina  del
dispacciamento  di cui al presente provvedimento e quella attualmente
vigente,  stabilire  che il Gestore della rete, nelle regole adottate
ai  sensi  dell'art.  3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999,
possa  prevedere,  per  motivati  vincoli  operativi,  l'applicazione
graduale del dispacciamento di merito economico;
      approvare  le Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio
di  dispacciamento  dell'energia elettrica sul territorio nazionale e
per  l'approvvigionamento  delle  relative  risorse su base di merito
economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto legislativo
16 marzo  1999,  n. 79, nel testo allegato al presente provvedimento,
di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
      abrogare  la  deliberazione  n.  95/2001  e la deliberazione n.
87/2002;
                              Delibera:
      di  approvare  le  Condizioni  per  l'erogazione  del  pubblico
servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio
nazionale  e  per l'approvvigionamento delle relative risorse su base
di  merito  economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  nel testo allegato al presente
provvedimento,  di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato
A);
      di  dare  mandato  al  direttore  generale  affinche',  ai fini
dell'adozione del provvedimento previsto dall'art. 38 dell'Allegato A
entro  il  31  gennaio  2004,  assuma  le  opportune  iniziative  per
acquisire  gli  apporti  tecnici  necessari  alla  definizione di uno
schema di provvedimento da sottoporre a consultazione;
      di  abrogare  le  deliberazioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas 30 aprile 2001, n. 95/2001, e 8 maggio 2002, n.
87/2002;
      di  trasmettere  copia  del  presente provvedimento al Ministro
delle  attivita'  produttive  ed  alla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa;
      di   pubblicare   il   presente  provvedimento  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla sua pubblicazione.

      Roma, 30 dicembre 2003

                                                 Il presidente: Ortis