IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art. 103, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  recante  disposizioni  in  materia  di  utilizzo  dei  proventi
derivanti dalla vendita delle licenze UMTS;
  Visto l'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale
e'  previsto  che  gli  interventi del Fondo di cui all'art. 14 della
legge  17 febbraio  1982,  n.  46,  sono  estesi al finanziamento dei
programmi  di  investimento  per la nascita e il consolidamento delle
imprese   operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato  impatto
tecnologico;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 marzo  2001,  recante  «Criteri  di  utilizzo  dei proventi di cui
all'art.  1,  lettera  e)  della  determinazione  del  Consiglio  dei
Ministri  del 25 gennaio 2001» e in particolare gli articoli 5, 6, 7,
8,  che  disciplinano  gli  interventi  finalizzati  allo sviluppo di
imprese  di recente costituzione attraverso la concessione a soggetti
intermediari  di  anticipazioni  finanziarie  per  l'acquisizione  di
partecipazioni temporanee e di minoranza in nuove imprese a fronte di
programmi   di  sviluppo  di  prodotti  e  servizi  nel  campo  delle
tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi comprese
quelle  relative  alle  applicazioni  di  rete (web applications), al
software  innovativo, allo sviluppo dei contenuti multimediali e alla
formazione interattiva a distanza;
  Vista  la  direttiva  del  Ministero delle attivita' produttive del
3 febbraio  2003 recante «Modalita' di gestione, forme e misure delle
agevolazioni  previste dall'art. 106, legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per  la  promozione  e  lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in
particolare  gli  articoli 1,  2,  3,  4,  5, 6, che disciplinano gli
interventi  di  concessione  a soggetti intermediari di anticipazioni
finanziarie  per  l'acquisizione  di  partecipazioni  temporanee e di
minoranza  al fine di promuovere la nascita e il consolidamento delle
imprese   operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato  impatto
tecnologico;
  Visto  l'art.  1  della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che estende
gli  interventi  di cui all'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  al  rafforzamento  patrimoniale  delle  piccole e medie imprese
localizzate  nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;
  Considerato  che  l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 28 marzo 2001 e l'art. 4, comma 3, della
direttiva  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 3 febbraio
2003  prevedono  che,  su  proposta  del comitato costituito ai sensi
degli  articoli 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 marzo  2001  e  5,  comma  3, della direttiva sopra
citata,  il  Ministero delle attivita' produttive fissa i criteri per
l'accreditamento dei soggetti intermediari;
  Vista  la  nota  di MCC S.p.a. in data 9 gennaio 2004, con la quale
sono  stati  trasmessi  i  criteri  per l'accreditamento dei soggetti
intermediari   sopra   citati  adottati  dal  Comitato  di  cui  agli
articoli 7  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 marzo  2001  e  5,  comma  3,  della direttiva del Ministero delle
attivita'   produttive   del   3 febbraio  2003  nella  riunione  del
17 dicembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nel presente decreto l'espressione:
    a) «Ministero», indica il Ministero delle attivita' produttive;
    b) «Gestore»,  indica  MCC  S.p.a.,  con sede legale in Roma, via
Piemonte n. 51;
    c) «Comitato», indica l'organo competente a deliberare in materia
di  concessione  delle anticipazioni previsto dall'art. 7 del decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 e dall'art.
5,  comma 3, della direttiva del Ministero delle attivita' produttive
del 3 febbraio 2003;
    d) «imprese»,  indica  le  imprese  costituite  come  societa' di
capitali,  anche in forma cooperativa, nonche' le societa' consortili
di  cui  all'art.  2615-ter  del  codice civile sempreche' costituite
sotto forma di societa' di capitali;
    e) «intermediari finanziari», indica:
      gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco speciale di
cui al successivo art. 107;
      le   Societa'  di  gestione  del  risparmio  (S.G.R.)  iscritte
all'albo di cui all'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse
gestiti;
    f) «SFIS»,  indica le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo  iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317;
    g) «soggetti intermediari», indica:
      le  banche  iscritte  all'albo  di  cui all'art. 13 del decreto
legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, ovvero quelle autorizzate ad
operare  in  Italia  ai  sensi  dell'art. 14, comma 4, stesso decreto
legislativo;
      gli intermediari finanziari;
      le SFIS;
    h) «partecipazioni»,  indica  le  partecipazioni  temporanee e di
minoranza  che  i  soggetti  intermediari  prevedono di acquisire nel
capitale di imprese avvalendosi dell'anticipazione finanziaria.