IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
    Vista  la  legge  23 maggio  1980,  n. 313, recante adesione alla
convenzione  internazionale  del  1974 per la salvaguardia della vita
umana  in  mare,  con  allegato,  aderito  alla  firma  a  Londra  il
1° novembre 1974, e sua esecuzione e, successivi emendamenti;
    Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  riordino  della  legislazione  in  materia
portuale  in  particolare  l'art.  3 che attribuisce la competenza in
materia  di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,
n.  177,  recante  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e in particolare l'art. 8 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
    Tenuto  conto  che  il Cap. VII della precitata Convenzione, come
emendata,  ha  reso  obbligatorio,  a  decorrere dal 1° gennaio 2004,
l'applicazione delle norme del Codice internazionale per il trasporto
marittimo    delle    merci    pericolose   (IMDG   Code),   adottato
dall'Organizzazione  internazionale  marittima  (IMO) con risoluzione
A.81 (IV) del 27 settembre 1965;
    Vista la risoluzione dell'Organizzazione internazionale marittima
(IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, recante linee guida per
le  sistemazioni  di  rizzaggio  per il trasporto di veicoli stradali
sulle navi Ro-Ro;
    Vista  la  legge  29 settembre  1980,  n. 662, recante esecuzione
della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato  da  navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successivi
emendamenti;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggi, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme  di  sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite a viaggi
nazionali;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968,
n.  1008,  recante  regolamento  per  l'imbarco,  trasporto per mare,
sbarco  e  trasbordo  delle merci pericolose in colli, e i successivi
decreti  ministeriali  emanati in attuazione dell'art. 4 dello stesso
regolamento;
    Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 15 maggio
1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
214  del 18 agosto 1972, recante «Norme per il trasporto marittimo di
merci  pericolose  in  colli  caricate  su  veicoli  aventi  mezzi di
propulsione  propri  o  rimorchiabili,  su rotabili ferroviari oppure
contenuti in casse mobili»;
    Visto  il decreto del Ministro della marina mercantile 5 novembre
1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
328  del  21 dicembre  1973,  recante approvazione delle norme per il
trasporto  marittimo  di  colli contenenti piccole quantita' di una o
piu' sostanze chimiche pericolose;
    Viste  la  circolare  n.  310474/MP  del  Ministero  della marina
mercantile  del  1° agosto  1974,  recante  norme  per  l'imbarco, il
trasporto  per  mare  e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti
merci  pericolose  allo  stato  liquido  oppure  allo  stato  di  gas
liquefatti, e successive modificazioni;
    Vista  la  circolare  n.  310476/MP  del  Ministero  della marina
mercantile  del  1° agosto  1974,  recante  norme  per  l'imbarco, il
trasporto   per  mare  e  lo  sbarco  di  veicoli  cisterna  stradali
ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo
stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
    Visto  il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio
1985,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985,
recante  norme  per  il  trasporto  marittimo  di  esplosivi in colli
caricati in contenitori;
    Visto  il decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio
1985,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985,
recante  norme  per  il  trasporto marittimo degli esplosivi in colli
caricati  su  veicoli  stradali aventi mezzi di propulsione propria o
rimorchiabili;
    Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio
1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
162  dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al
trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e
requisiti,   prescrizioni   relative   alle   prove,   e   successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 16 maggio
1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
184  del  9 agosto  1986,  recante  approvazione  delle  etichette di
pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose;
    Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio
1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
134  dell'11 giugno  1990,  recante  norme  sui contenitori intermedi
destinati  al  trasporto  marittimo di merci pericolose: generalita',
tipi  e  requisiti,  prescrizioni  relative  alle prove, e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
240  del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci
pericolose incompatibili caricate su una stessa nave;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,  31 ottobre 1991, n. 459,
concernente  regolamento  recante  norme  sul trasporto marittimo dei
rifiuti in colli;
    Visto  il decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre
1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 294 del 16 dicembre
1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in colli;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 maggio  1995  e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  114  del  18 maggio  1995 supplemento ordinario n. 57,
recante  procedure  per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e
trasporto  marittimo  o  del  nulla  osta  allo  sbarco  delle  merci
pericolose;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
14 agosto  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  211 del
10 settembre  1997,  recante procedure per lo sbarco ed il successivo
reimbarco su altra nave (transhipment) di merci pericolose;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 27 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie,
non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative
al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
    Visto  il  proprio  decreto  del 18 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del  14 maggio  2003, recante trasporto
marittimo  di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas
liquefatti  poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali
o ferroviari;
    Ritenuto   necessario   aggiornare,  unificandole,  le  procedure
amministrative di cui ai precedenti decreti 4 maggio 1995 e 14 agosto
1997,  alla  luce  delle  disposizioni  di  legge  e  raccomandazioni
dell'Organizzazione   internazionale   marittima  (IMO)  intervenute,
nonche'  di  disciplinare  in  maniera  uniforme  per  tutti  i porti
italiani  le procedure che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci
pericolose;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  approvate  le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
all'imbarco  e  trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e
al  reimbarco  su  altre  navi (transhipment) delle merci pericolose,
allegate al presente decreto.