IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione,  approvato  con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali  ed,  in particolare, l'art. 137, che
riserva   all'Amministrazione   statale  le  funzioni  relative  alla
determinazione  ed  all'assegnazione  del  personale alle istituzioni
scolastiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n.   233,   recante  norme  per  il  dimensionamento  ottimale  delle
istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali
dei  singoli istituti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
    Visto  il  decreto  ministeriale 12 dicembre 2002, n. 130, con il
quale  e'  stata  determinata,  per  l'anno  scolastico 2002/2003, la
consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla
base   dei  piani  regionali  di  dimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche,  definiti  per  effetto del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;
    Preso  atto che successivamente all'emanazione del citato decreto
la  consistenza  degli  organici  e'  mutata per effetto di modifiche
apportate,  dagli  organi competenti, a taluni dei piani regionali di
dimensionamento;
    Rilevata  l'entita'  delle  istituzioni scolastiche ed educative,
cosi'  come  risultante,  per il corrente anno scolastico, al sistema
informativo del Ministero;
    Constatato    peraltro,   che   tale   consistenza,   globalmente
considerata,  risulta  inferiore  a  quella  definita  con il decreto
ministeriale  12 novembre  1999,  n.  271,  concernente la previsione
delle  dotazioni  organiche  regionali  del  personale  dirigente  da
preporre  alle  istituzioni  scolastiche  rese  autonome ai sensi del
citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La   consistenza   complessiva   delle  dotazioni  organiche  dei
dirigenti  scolastici  e'  definita, a decorrere dall'anno scolastico
2003/2004,  secondo  le entita' indicate nella tabella A, costituente
parte   integrante  del  presente  provvedimento.  Tali  contingenti,
ripartiti  secondo  la  dimensione  regionale,  sono  distinti  per i
settori  formativi  relativi  alla  scuola  elementare  e media, alla
scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative.