IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
                             di Potenza

  Visto  l'art.  2544, primo comma, primo periodo, del codice civile,
che  prevede  che  le  societa'  cooperative che non sono in grado di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  annuale  o  che  non hanno compiuto atti di
gestione,  possono  essere  sciolte  dall'autorita' amministrativa di
vigilanza;
  Atteso  che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa'
cooperative  ed  i  loro  consorzi si identifica con il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del
direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato
agli  uffici  provinciali  del  lavoro  ora direzione provinciale del
lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di
scioglimento  senza  nomina  di  liquidatore ai sensi del citato art.
2544 del codice civile;
  Vista  la  circolare  n.  42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali - Direzione generale degli affari
generali e del personale - Divisione I;
  Riconosciuta la propria competenza;
  Viste  la  legge  17 luglio  1975, n. 400 e la circolare n. 161 del
28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,   sottoscritta   il  30 novembre  2001,  registrata  il
7 dicembre 2001 al n. 2134;
  Visti  i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle societa'
cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo,
del codice civile;
  Visto  il  parere  preventivo di massima espresso dalla commissione
centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;
  Rilevato   che   per   le  cooperative  sottoelencate  ricorrono  i
presupposti di cui al predetto parere;
  Espletata  la  procedura  di istruttoria, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 289 del 13 dicembre 2003, di avvio
del   procedimento   di   scioglimento  d'ufficio,  senza  nomina  di
liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;
  Considerato  che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo,
opposizioni da terzi;
                               Decreta
lo  scioglimento  senza  nomina  di  commissario  liquidatore,  delle
seguenti societa' cooperative:
    1)  «Laurilat  soc.  coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza),
Contrada Madonna Angiolella n. 10, costituita per rogito notaio dott.
Carlo Tortorella in data 15 ottobre 1988, repertorio n. 31223, codice
fiscale n. 01003990767, BUSC n. 2195/240435;
    2)  «Basilisco  piccola  soc.  coop.  a r.l.», con sede in Lauria
(Potenza)  Contrada Piano Cataldo n. 20, costituita per rogito notaio
dott.  Franco  Guarino in data 26 febbraio 1998, repertorio n. 40038,
codice fiscale n. 01308500766, BUSC n. 2801/286676;
    3)  «La  Nuova  Generazione soc. coop. a r.l.», con sede in Bella
(Potenza),  Corso  Italia  n.  41, costituita per rogito notaio dott.
Omero  Vomero  in  data  25 ottobre  1985, repertorio n. 5809, codice
fiscale n. 00964990766, BUSC n. 1816/216290;
    4) «Trasporti Eurotrans 2000 piccola soc. coop. a r.l.», con sede
in  Potenza,  costituita  per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in
data   9 giugno   2000,   repertorio  n.  48586,  codice  fiscale  n.
01434200760, BUSC n. 3013/295055.

      Potenza, 13 gennaio 2004

                                            Il reggente: Montanarella