IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione  annuale  delle rendite in favore dei tecnici sanitari
di  radiologia  medica,  in  relazione  alla media delle retribuzioni
iniziali,   comprensive  dell'indennita'  integrativa  speciale,  dei
tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  dipendenti dalle strutture
pubbliche;
  Visto  l'art.  11  del  decreto  23  febbraio 2000, n. 38, che, tra
l'altro,  ha  stabilito  che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere
dal  1° luglio  di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la
liquidazione  delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli
invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza
dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta  rispetto  all'anno  precedente  e  che  tali  incrementi
annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20,
commi  3  e  4,  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla
retribuzione  presa  a  base per l'ultima rivalutazione effettuata ai
sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 dicembre 2002, che ha fissato la
retribuzione  convenzionale  annua,  ai  fini del sopra citato art. 6
della  legge  n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001 e 1° semestre 2002;
  Vista  la  delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 377
del 21 maggio 2003;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno
2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  convenzionale  annua  da  assumersi a base per la
liquidazione  delle  rendite  nei  confronti  dei tecnici sanitari di
radiologia  medica  autonomi,  a  decorrere  dal  1° luglio  2003, e'
fissata nelle seguenti misure:
    1996 e precedenti: Euro 19.508,17;
    1997: Euro 20.223,48;
    1998 - 1° semestre 2003: Euro 20.476,04.