IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la
riliquidazione  annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da
malattie  e  lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive,   in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su  base
nazionale  nelle  retribuzioni iniziali, comprensive della indennita'
integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
  Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10  per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 dicembre  2002, concernente la
rivalutazione  delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e delle sostanze
radioattive, dal 1° luglio 2002;
  Vista  la  delibera del commissario straordinario dell'INAIL n. 377
del 21 maggio 2003;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2002 rispetto all'anno
2001, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,4 per cento;
  Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
rendite  a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate
dall'azione  dei  raggi  X  e  delle sostanze radioattive, e dei loro
superstiti,  e'  fissata  in Euro 39.417,18 con effetto dal 1° luglio
2003.