IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
       per l'universita', l'alta formazione artistica musicale
       e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visti  il  decreto  in  data 25 maggio 2001 con il quale l'istituto
«Centro  Studi  Martha  Harris  - Scuola quadriennale di psicoterapia
psicoanalitica  per  bambini,  adolescenti  e  famiglie»  con sede in
Firenze  ha  ottenuto  l'approvazione  dell'avvenuto adeguamento alle
disposizioni  del  titolo  II  del  decreto 11 novembre 1998, n. 509,
dell'ordinamento adottato dal medesimo;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'autorizzazione  al  cambio di denominazione da «Centro Studi Martha
Harris  -  Scuola  quadriennale  di  psicoterapia  psicoanalitica per
bambini,   adolescenti   e  famiglie»  a  «  Scuola  quadriennale  di
psicoterapia  psicoanalitica  per  bambini,  adolescenti  e famiglie,
modello Tavistock»;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 12 dicembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istituto  «  Centro  Studi Martha Harris - Scuola quadriennale di
psicoterapia  psicoanalitica  per bambini, adolescenti e famiglie» e'
autorizzato  a  cambiare  la denominazione in «Scuola quadriennale di
psicoterapia  psicoanalitica  per  bambini,  adolescenti  e famiglie,
modello Tavistock»;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 16 gennaio 2004

                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona