IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica
          musicale e coreutica e per la ricerca scientifica
                            e tecnologica
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto
«Centro  di  terapia strategica» e' stato abilitato ad istituire e ad
attivare  nella  sede  di  Arezzo  un  corso  di  specializzazione in
psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del
1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  Istituto  chiede
l'autorizzazione al trasferimento per la sede principale di Arezzo da
corso Italia n. 236 a piazza S. Agostino n. 11;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato  nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con
nota prot. n. 1047 del 18 dicembre 2003;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 14 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Istituto «Centro di terapia strategica», abilitato con decreto
in  data  16  novembre 2000, ad istituire e ad attivare nella sede di
Arezzo  un  corso  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del
regolamento  adottato  con  decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n.
509,  e' autorizzato a trasferire la predetta sede da Corso Italia n.
236 a piazza S. Agostino n. 11.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2004
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona