IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. D'Argenio Sergio Dario, nato l'8 maggio
1962  a  Buenos  Aires  (Argentina),  cittadino  italiano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale    di   «Ingeniero   Electricista»   rilasciato   dalla
«Universidad  Tecnologica  Nacional»  di  Buenos Aires (Argentina) in
data  22 febbraio  1994  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
Profesional  de  Ingenieria  mecanica y electricista» dal 12 dicembre
1994;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di
categoria nella nota in atti datata 16 dicembre 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. D'Argenio Sergio Dario, nato l'8 maggio 1962 a Buenos Aires
(Argentina),   cittadino   italiano,   e   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.