IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig.  Richard  Frederic  Mathieu,  nato  il
15 novembre  1973  a  Lyon  (Francia), cittadino francese, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  proprio  titolo  di «Ingenieur
Diplome  -  Specialite' Mecanique» conseguito in Francia e rilasciato
dall'«Institut  des Sciences et Techniques de l'Ingenieur de Lyon» il
29 ottobre  1998,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto  che  il  richiedente  e',  altresi',  ha conseguito un
«Mastere Specialise' en Management de la Technologie» presso l'«Ecole
de Management de Lyon» il 20 maggio 2000;
  Considerato  che  il  sig.  Richard ha maturato un'ampia esperienza
professionale,  come  attestato  in  data  6 giugno  2003 dal «Centre
Nacional  de  la  Recherche  Scientifique»  presso  il quale e' stato
impiegato dal 2000 al 2003;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Richard Frederic Mathieu, nato il 15 novembre 1973 a Lyon
(Francia),    cittadino   francese,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.