IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Richard Frederic Mathieu, nato il 15 novembre 1973 a Lyon (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingenieur Diplome - Specialite' Mecanique» conseguito in Francia e rilasciato dall'«Institut des Sciences et Techniques de l'Ingenieur de Lyon» il 29 ottobre 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e', altresi', ha conseguito un «Mastere Specialise' en Management de la Technologie» presso l'«Ecole de Management de Lyon» il 20 maggio 2000; Considerato che il sig. Richard ha maturato un'ampia esperienza professionale, come attestato in data 6 giugno 2003 dal «Centre Nacional de la Recherche Scientifique» presso il quale e' stato impiegato dal 2000 al 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Richard Frederic Mathieu, nato il 15 novembre 1973 a Lyon (Francia), cittadino francese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.