Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

  1.  In  relazione  all'incremento  delle  tipologie e del volume di
entrate  riscosse  ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112,  e  relativi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'
dall'articolo  39,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito,  ((  con  modificazioni, )) dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi
complessivamente  maggiori  di  500  milioni  di  euro sono tenute al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre
2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.
  2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano,
entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari
all'1  per  cento  della  differenza  tra il valore delle riscossioni
dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.
  3.  Al  fine  di  contenere gli oneri finanziari, le banche possono
recuperare  le  somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e
2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le
banche,  entro  il  termine di cui al comma 2, effettuano altresi' il
versamento  di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso
ai sensi del presente comma.
  4.  Il  mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti
comporta   l'immediata  cessazione  di  efficacia  delle  convenzioni
stipulate  ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, e' stabilito l'importo
dovuto  da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di
versamento,   nonche'   ogni  altra  regola  tecnica  necessaria  per
l'attuazione del presente articolo.
  6.  Per  la  regolazione  contabile dei minori versamenti di cui al
comma  3,  a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  una  somma,  da  iscrivere anche in
entrata,  di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per
il  riversamento  ai  pertinenti  capitoli  dell'entrata del bilancio
dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  7.  Il  potere  di  cui  al  comma 8, dell'articolo 21, della legge
27 dicembre  2002, n. 289, rientra nell'attivita' gestionale ai sensi
dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo
stesso  puo'  essere esercitato dall'amministrazione competente entro
il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
  8.  Il  potere  di  cui  all'articolo  21,  comma  8,  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003; per il medesimo
anno,  gli  effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della
citata  legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del
presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   15 giugno   2002,  n.  112
          (Disposizioni  finanziarie  e fiscali urgenti in materia di
          riscossione,  razionalizzazione  del  sistema di formazione
          del   costo   dei  prodotti  farmaceutici,  adempimenti  ed
          adeguamenti  comunitari,  cartolarizzazioni, valorizzazione
          del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
              «Art. 1 (Ristrutturazione delle procedure di versamento
          e di riscossione). - 1. (Omissis).
              2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite modalita' di
          riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di
          compensazione  di  entrate  anche di natura non tributaria,
          anche degli enti territoriali, o non erariale.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 39, comma 2,
          del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326
          (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici).
              «Art.  39 (Altre disposizioni in materia di entrata). -
          1. (Omissis).
              2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione
          dei   crediti   vantati   dagli   enti  pubblici  nazionali
          individuati  con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   da   emanarsi  entro  il  30 novembre  2003.  Le
          modalita'  di  riscossione,  i termini di riversamento agli
          enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri
          sostenuti   dall'Agenzia,  sono  disciplinati  da  apposita
          convenzione    approvata    con   decreto   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze. Restano impregiudicate le
          attribuzioni  degli  enti  titolari dei crediti quanto alla
          facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
          normativa  vigente,  nonche',  in caso di mancato spontaneo
          pagamento  del  debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
          della riscossione coattiva.
              3. - 14.undecies (Omissis).».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              «Art.  19  (Modalita' di versamento mediante delega). -
          1.  I  versamenti  delle imposte, dei contributi, dei premi
          previdenziali  ed  assistenziali  e  delle  altre somme, al
          netto  della  compensazione,  sono eseguiti mediante delega
          irrevocabile  ad una banca convenzionata ai sensi del comma
          5.
              2.  La  banca  rilascia al contribuente un'attestazione
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle    finanze,    recante    l'indicazione    dei   dati
          identificativi  del soggetto che effettua il versamento, la
          data,  la  causale  e gli importi dell'ordine di pagamento,
          nonche'  l'impegno  ad  effettuare  il  pagamento agli enti
          destinatari  per  conto  del delegante. L'attestazione deve
          recare  altresi'  l'indicazione  dei crediti per i quali il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
              3.  La  delega  deve  essere conferita dal contribuente
          anche   nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute  risultano
          totalmente  compensate  ai sensi dell'articolo 17. La parte
          di  credito che non ha trovato capienza nella compensazione
          e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
              4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
          contenente  i dati relativi alla eseguita compensazione, si
          applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
          se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
              5.  Con  convenzione approvata con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio,  i  dati  delle  operazioni  da  trasmettere e le
          relative  modalita'  di  trasmissione  e  di conservazione,
          tenendo   conto   dei   termini  di  cui  all'art.  13  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro
          delle  finanze,  nonche'  le  penalita' per l'inadempimento
          degli  obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e la
          misura  del  compenso  per il servizio svolto dalle banche.
          Quest'ultima  e'  determinata  tenendo  conto  del costo di
          svolgimento  del servizio, del numero dei moduli presentati
          dal  contribuente  e  di  quello  delle  operazioni in esso
          incluse,  della  tipologia  degli adempimenti da svolgere e
          dell'ammontare   complessivo  dei  versamenti  gestito  dal
          sistema.  La  convenzione ha durata triennale e puo' essere
          tacitamente rinnovata.
              6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   i   Ministri   del  tesoro  e  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita  all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita' e
          termini   in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane  si
          applicano le disposizioni del presente decreto.».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 21, commi 8 e 9
          della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003):
              «Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1. - 7.
          (Omissis).
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
          disporre  con  propri  decreti,  entro il 31 dicembre 2003,
          l'aumento  dell'aliquota  di  base  dell'imposta di consumo
          sulle  sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
          28  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
              9.  I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
          provvedimenti  di  variazione  delle  tariffe dei prezzi di
          vendita  al  pubblico  dei tabacchi lavorati, eventualmente
          intervenuti  ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio
          1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare
          maggiori  entrate  in misura non inferiore a 435 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2003.
              10. - 15. (Omissis).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa  di organizzazione dellerisorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».