IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visti  i  registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art.  19  della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie
di  piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono
indicate nel dispositivo;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  2001,  n. 322, in particolare l'art. 17, decimo
comma,  che  prevede  la possibilita' di rinnovare l'iscrizione delle
varieta'  nei  registri  nazionali  per  periodi determinati, qualora
l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza;
  Atteso  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata
legge  n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre, ha riconosciuto
nelle  varieta'  indicate  nel  dispositivo l'esistenza dei requisiti
previsti  dall'art. 17, nono comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/1973;
  Ritenuto di dover procedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della  legge  25 novembre  1971,  n.  1096, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322,   l'iscrizione   delle  sotto  riportate  varieta'  ai  registri
nazionali  delle  varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2013:

     ---->  Vedere Tabella alle pagg. 29 - 30 della G.U.  <----

    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 17 gennaio 2004
                                     Il direttore generale: Abate
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14 gennaio   1994,   n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.