LA COMMISSIONE
con riferimento al procedimento pos. 14934, (rel. Vallebona);
                              Premesso:
  1. che con nota del 21 novembre 2002 il segretariato generale della
giustizia  amministrativa  ha  inviato  alla  commissione  copia  del
verbale  della  riunione  del  10 giugno  2002, tra la delegazione di
parte  pubblica rappresentata dal segretario generale della giustizia
amministrativa  e  le  organizzazioni  sindacali  CGIL  FP,  UIL  PA,
FAS/CISAL-FAS, CISL FPS;
  2.  che  con  la predetta nota del 21 novembre 2002 il segretariato
generale  ha  chiesto  l'intervento  della  commissione  a  causa del
dissenso   espresso  da  alcune  organizzazioni  sindacali  circa  la
proposta  della  delegazione  di  parte  pubblica  di  inserire tra i
servizi essenziali anche l'apertura dell'ufficio ricevimento ricorsi,
limitatamente  ai  ricorsi in scadenza ed ai ricorsi con richiesta di
provvedimento cautelare presidenziale;
  3.  che,  pertanto,  in  data  30 gennaio 2003 e 5 febbraio 2003 la
Commissione   ha  proceduto  alle  audizioni  della  delegazione  del
segretariato   generale   della   giustizia  amministrativa  e  delle
organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISAL, CISL/FPS, UIL.PA;
  4. che, con nota del 17 aprile 2003, il segretariato generale della
giustizia    amministrativa,   successivamente   all'esito   negativo
dell'incontro  che  si  e' svolto in data 14 aprile 2003 con le parti
sindacali  per  il  raggiungimento  di  un  accordo sulle prestazioni
indispensabili,  ha  chiesto  alla  Commissione di voler adottare una
regolamentazione   dello   sciopero   nel   settore  della  giustizia
amministrativa;
  5.  che  pertanto  in  data 22 ottobre 2003 (delibera n. 03/146) la
Commissione  ha  aperto  la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a)
della  legge  n.  146/1990,  come  modificata dalla legge n. 83/2000,
notificando  alle parti interessate la delibera 03/146 riguardante la
proposta    di   regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di sciopero per il personale
amministrativo  del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali;
  6.  che  la  proposta  in  parola  e'  stata  notificata alle parti
interessate  e  comunicata altresi' con nota del 27 ottobre 2003 alle
organizzazioni  dei  consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi
della legge n. 281/1998;
  7. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta
di  provvisoria regolamentazione assegnati dalla legge alle parti per
l'invio  di  osservazioni  del  segretariato generale della giustizia
amministrativa   in   data   3 novembre  2003  e  dell'organizzazione
sindacale Fp Cgil in data 10 novembre 2003;
  8.   che  con  lettera  del  31 ottobre  2003,  l'Unione  nazionale
consumatori  ha  espresso  parere favorevole riguardo alla menzionata
proposta;
  9.  che,  in data 27 novembre 2003, si e' svolta nel contradditorio
tra  le parti l'audizione prevista dalla legge al termine della quale
si e' dovuto constatare il mancato raggiungimento dell'accordo;
                            Considerato:
  1.  che  la  legge  n.  146/1990  all'art.  1, comma 1, lettera a),
individua   «l'amministrazione  della  giustizia»  come  un  servizio
pubblico  essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge
medesima;
  2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili
da  garantire  in  caso  di sciopero per il personale di segreteria e
ausiliario  del Consiglio di Stato e' contenuta, a livello decentrato
nazionale,  nel  verbale di accordo del 24 gennaio 1996 stipulato tra
la  delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil;
  3.  che  in  occasione  della valutazione di idoneita' del predetto
accordo  la  Commissione  con  delibera n. 6 del 2 maggio 1996, visti
anche  i  relativi  pareri  delle organizzazioni degli utenti, Unione
nazionale  consumatori  e Codacons, ha invitato le parti ad integrare
l'intesa    raggiunta    con   l'inserimento   tra   le   prestazioni
indispensabili  della  «ricezione  degli atti da presentare a pena di
decadenza nel giorno di sciopero»;
  4.  che  la revisione di cui al rammentato invito della Commissione
non e' stata compiuta;
  5.  che  la  mancata  garanzia  in caso di sciopero delle attivita'
connesse   alla   ricezione   di   ricorsi   in  scadenza  il  giorno
dell'astensione  compromette  il diritto di difesa tutelato dall'art.
24  Cost.,  in quanto non sussistono rimedi ordinari per sopperire al
mancato deposito nel termine previsto dalla legge;
  6.   che  dall'analisi  delle  osservazioni  scritte  inviate  alla
Commissione  e  dalle  argomentazioni espresse dalle parti durante le
audizioni  previste  dall'art.  13,  comma 1,  lettera a), sono state
tratte  indicazioni  utili  che  consentono alcune precisazioni della
proposta cosi' come formulata nella delibera n. 03/146 del 22 ottobre
2003;
  7.  che,  in  particolare  si  deve  confermare  la proposta con la
precisazione che:
    a)  i  servizi  indispensabili  devono essere assicurati per ogni
sede  di  ufficio giudiziario o sede distaccata senza far riferimento
alle concrete articolazioni nei servizi;
    b)  che  per  i  ricorsi  da  presentare  a  pena di decadenza in
occasione  dello  sciopero  devono  intendersi  quelli  per  il quale
l'ultimo  giorno  utile  coincide  con  lo sciopero, senza che assuma
rilevanza l'eventuale effettuazione di scioperi durante la decorrenza
del relativo termine;
  8.  che  per  quanto  riguarda  l'individuazione delle modalita' di
erogazione  dei  servizi minimi e del personale ritenuto strettamente
indispensabile  si  e'  tenuto conto anche del verbale di accordo del
10 giugno  2002 tra la delegazione di parte pubblica del Consiglio di
Stato e le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Pa;
  9.  che  per  ogni  altro  aspetto  relativo  alla disciplina dello
sciopero  e'  applicabile  la  disciplina  vigente  per  il  comparto
ministeri;
                               Formula
ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990,
come  modificata  dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione
provvisoria:
                               Art. 1.
                     Prestazioni indispensabili
  Durante  l'astensione  dovra'  essere  in  ogni  caso assicurato un
livello  di  prestazioni compatibile con le finalita' di cui all'art.
1, comma 2, lettera e) della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000.
  In  particolare,  presso  ogni  sede  di ufficio giudiziario o sede
distaccata, dovranno essere garantiti:
    a)  le  attivita'  strettamente  collegate alla trattazione delle
istanze cautelari e ricorsi elettorali;
    b) la ricezione dei ricorsi da presentare a pena di decadenza nel
giorno di sciopero;
    c)  la  ricezione  dei  ricorsi  con  richiesta  di provvedimento
cautelare presidenziale;
    d) il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennita'
sociali.