IL DIRETTORE REGIONALE
                           della Lombardia
    Visto  il  decreto-legge  21 giugno 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla
legge  25  ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di
talune  situazioni  dipendenti  da mancato e irregolare funzionamento
degli Uffici del pubblico registro automobilistico;
    Visto  l'art.  1  del  decreto  n. 1/7998/UDG del Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui
si  delega  ai  direttori  regionali  delle  Entrate territorialmente
competenti  l'adozione  dei  decreti  di  accertamento  del mancato o
irregolare   funzionamento   degli   Uffici   del  pubblico  registro
automobilistico,  provvedendo  alla  pubblicazione dei medesimi nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Considerato  che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e
sostituito  dalla  legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato
dall'art.  33  della  legge  18 febbraio  1999,  n. 28, e pertanto il
decreto  di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana entro 45 giorni
dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;
  Vista  la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di
Brescia  ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro
automobilistico  di Brescia in data 2 gennaio 2004 per l'interruzione
dei servizi per il sistema di «Sportello telematico cooperante».
                              Decreta:
  E'   accertato  il  mancato  funzionamento  del  pubblico  registro
automobilistico di Brescia in data 2 gennaio 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 21 gennaio 2004
                                         Il direttore regionale: Orsi