IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio,   relative   al   sistema   generale  di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Poutoka  Athanasia, nata a Larissa
(Grecia)  il 27 settembre 1976, cittadina greca, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo professionale di ingegnere, conseguito in
Grecia  ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione
di ingegnere;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  ingegneria  elettrica  e  informatica» conseguita presso
«l'Universita' Aristotelion» di Salonicco in data 23 marzo 2000;
  Considerato  che  la  richiedente  e'  iscritta  presso  la «Camera
tecnica   di   Grecia  (ordine  degli  ingegneri)  settore  Macedonia
centrale» dal 14 novembre 2000;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato  che  l'istante  ha presentato domanda per l'iscrizione
nella  sez. A sia per il settore dell'informazione che per il settore
industriale;
  Ritenuto  che  la  richiedente,  per quando riguarda la domanda per
l'iscrizione  alla  sez.  A  -  settore  dell'informazione, abbia una
formazione accademica e professionale completa, non appare necessario
applicare  misure  compensative.  La  domanda  per l'iscrizione nella
sezione  A - settore industriale, e' stata accolta con l'applicazione
di una misura compensativa;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   sig.ra   Poutoka  Athanasia,  nata  a  Larissa  (Grecia)  il
27 settembre   1976,  cittadina  greca,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sez.  A  - settore industriale e sez. A -
settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.