IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Poutoka Athanasia, nata a Larissa (Grecia) il 27 settembre 1976, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea in ingegneria elettrica e informatica» conseguita presso «l'Universita' Aristotelion» di Salonicco in data 23 marzo 2000; Considerato che la richiedente e' iscritta presso la «Camera tecnica di Grecia (ordine degli ingegneri) settore Macedonia centrale» dal 14 novembre 2000; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che l'istante ha presentato domanda per l'iscrizione nella sez. A sia per il settore dell'informazione che per il settore industriale; Ritenuto che la richiedente, per quando riguarda la domanda per l'iscrizione alla sez. A - settore dell'informazione, abbia una formazione accademica e professionale completa, non appare necessario applicare misure compensative. La domanda per l'iscrizione nella sezione A - settore industriale, e' stata accolta con l'applicazione di una misura compensativa; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Poutoka Athanasia, nata a Larissa (Grecia) il 27 settembre 1976, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e sez. A - settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.