IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Vista  la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione da fiore e da orto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del  17 febbraio  1973,  con il quale sono stati istituiti i registri
delle  varieta'  di  cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al
fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 207 del 6 agosto
1976,  con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di
specie  piante orticole al fine di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni  pubbliche di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 agosto  1974,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 233 del 6 settembre
1974,  modificato,  da  ultimo,  dal  decreto ministeriale 11 ottobre
2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  277,  del 26 novembre 2002, relativo ai caratteri e condizioni da
osservarsi  ai  fini  della  iscrizione  delle  varieta' nel registro
nazionale;
  Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003
che  stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva
2002/53/CE  del  Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui
quali  deve  vertere  l'esame  e  le condizioni minime per l'esame di
alcune varieta' delle specie di piante agricole;
  Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003
che  stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva
2002/55/CE  del  Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui
quali  deve  vertere  l'esame  e  le condizioni minime per l'esame di
alcune varieta' delle specie di ortaggi;
  Considerata  la  necessita'  di  recepire le direttive 2003/90/CE e
2003/91/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini  dell'iscrizione  delle varieta' di specie agricole di cui
agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole
di  cui  all'allegato  III  della  legge  20 aprile 1976, n. 195, nei
registri  nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni
minime  da  osservarsi  per  determinare  la  differenziabilita',  la
omogeneita'  e la stabilita' nonche', per quanto concerne le varieta'
di  specie  agricole,  il  valore  colturale e di utilizzazione, sono
quelli   stabiliti,   per  ciascuna  specie,  dalle  direttive  della
Commissione numeri 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003.