IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varieta' di specie piante orticole al fine di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 6 settembre 1974, modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277, del 26 novembre 2002, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale; Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole; Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi; Considerata la necessita' di recepire le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'iscrizione delle varieta' di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' nonche', per quanto concerne le varieta' di specie agricole, il valore colturale e di utilizzazione, sono quelli stabiliti, per ciascuna specie, dalle direttive della Commissione numeri 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003.