IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il
quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il
comma  6  che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della
ex  Direzione  generale  della M.C.T.C., ora Direzione generale della
motorizzazione   e   della  sicurezza  del  trasporto  terrestre  del
dipartimento  per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive
emanate   dall'ex   Ministero   dei  trasporti  ora  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  con  propri  decreti, l'impiego in
servizio  di  linea  di  autobus destinati a servizio di noleggio con
conducente e viceversa;
  Visto  il  successivo  comma  7  dell'art.  82  del  citato decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, che rinvia al regolamento di
attuazione  ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
l'individuazione  delle  caratteristiche  costruttive  dei veicoli in
relazione  alle  destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono
essere adibiti;
  Visto l'art. 243 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  di  recepimento  della  direttiva 2001/116/CE della
Commissione  del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la
direttiva  70/156/CEE,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno   2003,  di  recepimento  della  direttiva  2001/85/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  20 novembre 2001 e della
rettifica  concernente  le  disposizioni  speciali  da  applicare  ai
veicoli  adibiti  al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a
sedere  oltre  al  sedile  del  conducente  e  recante modifica delle
direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
14 novembre   1997   di   attuazione  della  direttiva  97/27/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997, concernente le
masse  e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore
e   dei  loro  rimorchi  e  che  modifica  la  direttiva  70/156/CEE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti 18 aprile 1977
recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale 8-16 maggio 1997, n.
135,  pubblicata  nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 21
del 21 maggio 1997;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27
febbraio  1998,  recante  «Distrazione  degli autobus dal servizio di
linea  al  servizio  di  noleggio  con  conducente», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  60  del 13 marzo 1998 e i successivi decreti
ministeriali  di  proroga dei termini di validita' e, in particolare,
il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 20
febbraio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 58 dell'11
marzo 2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre 1997, n. 422, recante
«Conferimento  alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti
in  materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma
4,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la  legge  11  agosto  2003,  n.  218,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di  trasporto  di  viaggiatori  effettuata  mediante
noleggio di autobus con conducente».
  Vista  la  circolare  prot.  n.  3868-MOT2/C  del  15 ottobre  2003
relativa  all'applicazione del decreto 20 giugno 2003 per il rilascio
di  omologazioni  nazionali  o  di  omologazioni limitate per piccola
serie;
  Considerata  la  necessita'  di disciplinare la destinazione ed uso
degli  autobus  in base alle caratteristiche costruttive degli stessi
stabilite dalle norme comunitarie recepite con i decreti ministeriali
citati in premessa;
  Considerato che e' presupposto indispensabile per dettare direttive
concernenti  gli aspetti tecnici connessi all'utilizzo di autobus per
un  uso  o  una destinazione diversa da quella riconosciuta idonea in
sede  di  immatricolazione,  aver  prima  individuato  i limiti delle
possibili  destinazioni ed usi che gli autobus omologati in base alle
nuove norme tecniche devono avere;
  Considerato  che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.
82,  comma  6,  del  decreto  legislativo n. 285/1992, che attiene al
mutamento  di  destinazione  di  autobus  da servizio di noleggio con
conducente a servizio di linea, e viceversa, implica una valutazione,
conformemente  a  quanto  statuito  dalla Corte costituzionale con la
richiamata  sentenza  n. 135 del 1997, che si fonda esclusivamente su
criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;
  Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, emanato a
seguito  della  citata sentenza della Corte costituzionale n. 135 del
1997,  ha  dettato disposizioni transitorie in materia di distrazione
di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente
e  viceversa,  prorogate con successivi decreti ministeriali l'ultimo
dei quali proroga al 14 marzo 2004 il termine finale di validita' del
decreto del 27 febbraio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  Il  presente  decreto  si  applica  agli  autobus appartenenti alle
categorie  M2  e  M3,  omologati  ai  sensi  del decreto ministeriale
20 giugno  2003  o  del  decreto  ministeriale 18 aprile 1977, ovvero
sottoposti  ad  accertamento  dei requisiti tecnici di idoneita' alla
circolazione  di  cui  all'art.  78 del decreto legislativo 20 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.