IL CONSIGLIO
Considerato in fatto.
  Sono   pervenute  all'Autorita'  alcune  segnalazioni  relative  ad
affidamenti  di lavori pubblici in deroga alla disciplina normativa e
regolamentare di settore, mediante l'adozione da parte del sindaco di
ordinanze  contingibili  ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica,
ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ritenuto in diritto.
  La  problematica relativa alle ordinanze contingibili ed urgenti e'
stata  gia'  esaminata da questa Autorita' nelle determinazioni n. 20
del 30 luglio 2002 e n. 21 del 5 aprile 2000.
  Nella  prima  e'  stato affermato che simili provvedimenti «possono
derogare  alle  ordinarie  disposizioni  vigenti  in  tema  di lavori
pubblici, ma, proprio perche' consegue ad una situazione eccezionale,
tale   deroga   non   puo'   permanere   sine  die,  ma  deve  essere
necessariamente  limitata  nel  tempo e circoscritta alla persistenza
della  menzionata  situazione,  e  che  «le  ordinanze  adottate  per
l'attuazione  degli interventi di emergenza, al verificarsi di eventi
di   calamita'   naturali,   devono   contenere  l'indicazione  delle
principali norme a cui si intende derogare (...)».
  Nella  seconda,  invece, e' stato precisato che «le ordinanze di un
Commissario  di Governo per la protezione civile, adottate sulla base
di  una  potesta'  di  ordinanza  che consente di derogare alle norme
vigenti,  non  possono  discostarsi  dai  principi generali e debbono
inoltre  contenere  specifica motivazione e indicazione delle norme a
cui derogano (...)».
  Quanto sopra in conformita' alle disposizioni normative di cui alla
legge  n.  225/1992  che,  all'art.  5,  comma  2,  stabilisce che le
ordinanze  in  questione  devono  essere  adottate  «nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico».
  Con  particolare riferimento all'esercizio di un siffatto potere da
parte  del  sindaco,  occorre individuarne i limiti e le modalita' di
estrinsecazione.
  Al  riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che il quadro normativo
di  riferimento  e' principalmente costituito dal decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267, (t.u.e.l.) che all'art. 50 (competenze del
sindaco e della provincia), comma 5, stabilisce che «(...) in caso di
emergenze  sanitarie  o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale  rappresentante  della comunita' locale (...)», mentre all'art.
54  (attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi di competenza statale),
dispone  che  «il  sindaco,  quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto  motivato  e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico,  provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire
ed   eliminare   gravi  pericoli  che  minacciano  l'incolumita'  dei
cittadini;  per  l'esecuzione  dei relativi ordini puo' richiedere al
prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica».
  Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, emerge che
l'esercizio  del  potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti
attribuito  al  sindaco,  trova  il  presupposto  nella necessita' di
provvedere   con  immediatezza  in  ordine  a  situazioni  di  natura
eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante
ricorso  agli  strumenti  ordinari apprestati dall'ordinamento (Cons.
Stato, 4 febbraio 1998, n. 125).
  Simili  provvedimenti, appartengono, pertanto, alla categoria delle
ordinanze  extra  ordinem  c.d.  "di  necessita'", la cui adozione e'
giustificata   e   legittimata  dal  verificarsi  di  una  situazione
sopravvenuta, che presenti il carattere dell'eccezionalita' - come un
evento  naturale  straordinario  (terremoto,  inondazione,  incendio,
epidemia,  ecc.)  -  per  cui  si impone di provvedere con l'urgenza,
incompatibile  con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della
normativa  in  materia  (Cons.  Stato,  23 gennaio 1991, n. 63; Cons.
Stato,  11 aprile  1990,  n.  369;  Cons. Stato, 21 dicembre 1984, n.
960).
  I  presupposti  per  l'adozione dei provvedimenti de quibus possono
essenzialmente   essere  individuati  nell'urgenza  (indifferibilita'
dell'atto dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia
gli   interessi   pubblici),   nella   contingibilita'  (intesa  come
straordinarieta',    accidentalita'    ed   imprevedibilita),   nella
temporaneita'   (che   attiene  agli  effetti  del  provvedimento  in
relazione alla cessazione dello stato di necessita).
  Al riguardo, si evidenzia che la dottrina qualifica le ordinanze di
cui  si  tratta  come  provvedimenti  amministrativi  che,  in quanto
previsti   dalle   norme,  stanno  nel  principio  di  legalita',  ma
costituiscono  un'eccezione  rispetto  alla  regola  della tipicita';
quella  di  ordinanza e' pertanto la potesta' di creare provvedimenti
atipici  al  di  fuori  della  previsione normativa e necessariamente
derogatori,  sebbene  non  contraddistinti da un'assoluta liberta' di
scelta.
  Esistono,  infatti,  dei  limiti  che dottrina e giurisprudenza, ma
anche  la  stessa  normativa  (come sopra illustrato) sostanzialmente
individuano  nei  principi  generali  dell'ordinamento,  i  quali non
possono  assolutamente  essere messi in discussione. In altre parole,
stante  il  principio generale di gerarchia delle fonti, le ordinanze
non  possono  derogare  alla  costituzione  ed  alle norme imperative
primarie,  ma possono interagire con quelle dispositive o suppletive,
proprio  in  base  ai  principi  generali  che  in  rapporto a queste
consentono maggiori possibilita' di intervento.
  Altri limiti, sono stati ravvisati dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale     nei    canoni    della    ragionevolezza,    della
proporzionalita'  tra  il  provvedimento  e  la  realta' circostante,
dell'obbligo  di  motivazione e dell'eventuale pubblicazione nei casi
in  cui  il  provvedimento  non  sia  a contenuto individuale, infine
nell'indicazione   di   un   preciso   termine  finale,  non  essendo
configurabili  effetti  di  durata indefinita, in quanto un'efficacia
sine die contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo del
provvedimento.
  Osserva,  infatti,  la Corte costituzionale che il potere di deroga
alla  normativa primaria conferito ad autorita' amministrative munite
di   poteri  di  ordinanza  ha  carattere  eccezionale  ed  esige  la
sussistenza di un nesso di congruita' e proporzione tra la qualita' e
la  natura  dell'evento calamitoso e le misure concretamente adottate
per  fronteggiarlo.  Il  suddetto  nesso  di strumentalita' e' dunque
principio  materiale al cui rispetto deve comunque piegarsi il potere
di  ordinanza  e  soltanto  la  sua  sussistenza puo' giustificare la
deroga  di  atti  normativi  primari  quali  le leggi fondamentali in
materia  di urbanistica, edificabilita' dei suoli, lavori pubblici ed
espropriazione.  Tali  leggi,  inoltre,  non  possono essere derogate
nella  loro  interezza, ma occorre indicare le parti la cui efficacia
e'  sospesa  per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza (sent.
14 aprile 1995, n. 127).
  Pertanto,  le  ordinanze  che  consentono la deroga ad interi corpi
normativi,  devono  ritenersi  illegittime  (Cons.  Stato, 3 febbraio
1998, n. 197).
  Da  quanto  sopra  deriva  che i limiti al potere derogatorio delle
ordinanze  contingibili  ed urgenti, vanno individuati essenzialmente
nei    principi   generali   dell'ordinamento,   nei   canoni   della
ragionevolezza,  della  proporzionalita'  tra  il  provvedimento e la
realta'  circostante,  dell'obbligo  di motivazione, dell'indicazione
del  termine  finale,  dell'indicazione delle specifiche disposizioni
derogate.
  I  suddetti canoni di ragionevolezza inducono a ritenere che tra le
norme della legge quadro sui lavori pubblici, possono essere derogate
solo  quelle attinenti alla scelta del contraente ed all'assegnazione
del  relativo  contratto,  e non quelle riguardanti il controllo e la
vigilanza   sull'esecuzione   dei   lavori,   mancando  il  nesso  di
strumentalita'  tra  esigenza di tempestivo intervento e procedimento
di controllo secondo la normativa vigente.
  Le  considerazioni  che  precedono assumono rilievo anche in ordine
alla  disciplina  degli  affidamenti  di  lavori nei casi di urgenza,
prevista nella legge quadro e nel relativo regolamento di attuazione.
  Al   riguardo,  infatti,  deve  osservarsi  che  la  materia  degli
affidamenti  diretti  per  motivi  di  urgenza,  in deroga ai normali
procedimenti   d'evidenza   pubblica,   e'  regolata  dalle  seguenti
disposizioni normative:
    art. 24 della legge quadro - trattativa privata;
    art.  146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
- lavori d'urgenza, condotti in economia dalla S.A.;
    art.  147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
- provvedimenti in casi di somma urgenza.
  Diversi  sono,  pertanto,  gli strumenti che il legislatore mette a
disposizione  delle  amministrazioni  per  fronteggiare situazioni di
urgenza,   legate  a  pericoli  imminenti,  tali  da  non  consentire
l'indugio degli incanti.
  L'ordinanza  contingibile  ed urgente, emanata dal sindaco ai sensi
del  decreto legislativo n. 267/2000, potrebbe, quindi, rappresentare
un presupposto per i successivi affidamenti a trattativa privata o in
economia  nell'alveo  delle  procedure  dettate  dall'art.  24  della
Merloni e dall'art. 146 del regolamento.
  Al  riguardo,  tuttavia,  deve osservarsi che il potere derogatorio
delle  ordinanze in esame, incontra i limiti sopra delineati, potendo
quindi,   essere   esercitato   anche  nei  confronti  di  specifiche
disposizioni della normativa sui lavori pubblici.
  Conseguentemente,  pur  essendo previste, nella suddetta normativa,
apposite  procedure  per  l'affidamento  dei  lavori  per  motivi  di
urgenza,  piu'  snelle  rispetto  ai  normali procedimenti d'evidenza
pubblica,  si  ritiene  che  anche  nei  confronti delle stesse possa
operare il potere derogatorio de quo, purche' le relative norme siano
espressamente indicate nell'ordinanza.
  Resta fermo, tuttavia, che le procedure d'urgenza di cui alla legge
quadro   ed   al   relativo  regolamento,  possono  comunque  trovare
applicazione  qualora  l'amministrazione  ritenga di poter far fronte
alla  situazione  di  eccezionalita'  mediante  ricorso alle stesse e
purche'  ricorrano  i  presupposti  normativamente  previsti  per  le
medesime.
  Infine,   occorre   evidenziare  in  ossequio  al  principio  della
separazione  fra  politica  ed  amministrazione, che ha trovato piena
attuazione  nel  decreto  legislativo  n. 267/2000 (t.u.e.l.), mentre
compete   al  sindaco  l'emanazione  dell'ordinanza  contingibile  ed
urgente,  saranno  i  singoli  dirigenti,  ratione  materiae, a darvi
attuazione mediante adozione dei provvedimenti di propria competenza.
  Ai  sensi  dell'art.  107  del t.u.e.l., infatti, le competenze dei
dirigenti  vengono  estese a tutti gli atti di gestione e a quelli di
carattere amministrativo, uniformandosi al principio per cui i poteri
di  indirizzo  e  di  controllo politico-amministrativo spettano agli
organi  di  governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica  e'  ad essi attribuita mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione  delle  risorse  umane, strumentali nonche' l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
  Dalle considerazioni svolte segue che:
    l'adozione  di  ordinanze  contingibili  ed  urgenti da parte del
sindaco,  contenenti  deroghe  alla  normativa  sui  lavori pubblici,
incontra    dei   limiti   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento,  dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalita'
tra   il   provvedimento   e  la  situazione  oggettiva  considerata,
dell'obbligo  di  motivazione,  dell'indicazione del termine finale e
delle specifiche disposizioni derogate;
    il  potere  derogatorio  delle ordinanze contingibili ed urgenti,
non  puo'  essere esercitato nei confronti delle norme riguardanti il
controllo  e  la  vigilanza sull'esecuzione degli stessi, mancando il
nesso  di  strumentalita'  tra  esigenza  di  tempestivo intervento e
procedimento di controllo secondo la normativa vigente.
      Roma, 14 gennaio 2004
                                                 Il presidente: Garri