IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e, in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2003/79/CE del 13 agosto 2003, che modifica l'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive; Tenuto conto che la Germania, Stato membro relatore, designato per lo studio della sostanza attiva Coniothyrium minitans, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione; Considerato che la relazione di valutazione e' stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 4 luglio 2003; Considerato che dal riesame relativo alla sostanza attiva Coniothyrium minitans non sono emersi problemi o insorte questioni che abbiano richiesto la consultazione dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva (Coniothyrium minitans, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/79/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che per i microrganismi non sono ancora stati adottati i principi uniformi, e' opportuno che, nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri applichino le disposizioni generali dell'art. 4 della direttiva; Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/79/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di adozione della direttiva 2003/79/CE; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva Coniothyrium minitans e' iscritta, fino al 31 dicembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.