IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari e, in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista la direttiva della Commissione 2003/79/CE del 13 agosto 2003,
che  modifica  l'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
con l'iscrizione del Coniothyrium minitans tra le sostanze attive;
  Tenuto  conto che la Germania, Stato membro relatore, designato per
lo  studio della sostanza attiva Coniothyrium minitans, ha effettuato
il  lavoro  di  valutazione  su  tale  sostanza,  in conformita' alle
disposizioni   dell'art.   6,   paragrafi  2  e  4,  della  direttiva
91/414/CEE,  presentando  alla  Commissione  la relativa relazione di
valutazione;
  Considerato  che  la  relazione di valutazione e' stata riesaminata
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione del riesame il 4 luglio 2003;
  Considerato   che   dal   riesame  relativo  alla  sostanza  attiva
Coniothyrium  minitans  non  sono emersi problemi o insorte questioni
che  abbiano richiesto la consultazione dell'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
(Coniothyrium  minitans,  soddisfano  in  generale i requisiti di cui
all'art.  5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3,
della  direttiva  91/414/CEE  in  particolare per quanto riguarda gli
impieghi  esaminati  e  specificati  nel  rapporto  di  riesame della
Commissione;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/79/CE   della  Commissione,  con  l'inserimento  della  sostanza
attiva, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che per i microrganismi non sono ancora stati adottati
i  principi  uniformi,  e'  opportuno  che,  nella  concessione delle
autorizzazioni,  gli Stati membri applichino le disposizioni generali
dell'art. 4 della direttiva;
  Considerato  inoltre,  che  in  fase  di attuazione della direttiva
2003/79/CE  si  deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la
sostanza attiva nel rapporto di revisione, messo a disposizione degli
interessati;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
  Ritenuto  che  tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi
dalla data di adozione della direttiva 2003/79/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva Coniothyrium minitans e' iscritta, fino al
31 dicembre  2013,  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate
nell'allegato al presente decreto.