IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:

                              Dispone:
  1.  Approvazione  del  modello per la «Comunicazione di adesione al
concordato preventivo biennale».
    1.1. E' approvato il modello per la «Comunicazione di adesione al
concordato  preventivo  biennale»,  con le relative istruzioni per la
compilazione,  allegati al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
33  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito dalla
legge  24 novembre  2003,  n. 326, come modificato dall'art. 2, comma
10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    1.2.   Il  modello  di  cui  al  punto  1.1  e'  composto  da  un
frontespizio,  contenente  i  dati  relativi al contribuente, persone
fisiche   ed  altri  soggetti,  i  dati  relativi  al  rappresentante
firmatario  della  comunicazione, le modalita' di adeguamento, i dati
relativi  ai  soggetti interessati da successioni e trasformazioni, i
dati  concernenti  i soci o associati, la firma della comunicazione e
l'impegno  alla  presentazione da parte dei soggetti incaricati della
trasmissione telematica.
  2.  Modalita'  di  adeguamento  ai fini dell'adesione al concordato
preventivo.
    2.1.   Ai  fini  dell'adeguamento  richiesto  per  l'adesione  al
concordato  preventivo,  ai  sensi  dell'art. 33, comma 5, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, l'interessato deve barrare le relative
caselle   poste   nella   sezione   «Modalita'  di  adeguamento»  del
frontespizio  del  modello  di  comunicazione di cui al punto 1.1. In
particolare, va barrata:
      la  casella  «A»,  qualora per il periodo d'imposta in corso al
1° gennaio  2001  siano  stati dichiarati ricavi o compensi in misura
non  inferiore  a  quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore   o   dei   parametri,  ovvero  per  i  quali  non  necessita
l'adeguamento agli studi di settore o ai parametri;
      la  casella  «B»,  qualora  per  il  suddetto periodo d'imposta
l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi  risulti  adeguato a seguito di
definizione automatica mediante autoliquidazione ai sensi dell'art. 7
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
      le  caselle  «C/II.DD.»  e/o  «C/IVA», qualora la dichiarazione
integrativa  prodotta  ai  sensi  dell'art.  8 della legge n. 289 del
2002,  abbia comportato l'adeguamento dei ricavi e compensi ai valori
richiesti per accedere al concordato preventivo;
      le caselle «D/II.DD.» e/o «D/IVA», qualora sia stata effettuata
la definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del
2002;
      la  casella «E», qualora, relativamente ai redditi di impresa e
di  lavoro  autonomo,  il periodo d'imposta 2001 sia stato oggetto di
definizione  per  chiusura  delle  liti  fiscali  pendenti  ai  sensi
dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002;
      la  casella «F», qualora, relativamente ai redditi di impresa e
di  lavoro  autonomo,  il periodo d'imposta 2001 sia stato oggetto di
definizione  ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, degli
articoli 5  e  11  del  decreto  legislativo  19 giugno 1997, n. 218,
nonche'  in  base  ad  ogni  altro accertamento resosi definitivo per
mancata impugnazione;
      la  casella  «G»,  qualora,  essendo  stati  dichiarati  per il
periodo  d'imposta  in  corso  al  1° gennaio  2001 ricavi o compensi
inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di
settore  o dei parametri, venga effettuata la definizione del periodo
d'imposta  in corso al 31 dicembre 2002 secondo le modalita' previste
dall'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003;
      la  casella  «H»,  qualora,  non  ricorrendo  le  ipotesi sopra
descritte  o non essendo effettuata alcuna definizione in base ad uno
degli  istituti  previsti  dalla  legge n. 289 del 2002, i ricavi o i
compensi  dichiarati  per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001  sono  adeguati  versando le relative imposte e indicando i dati
relativi all'adeguamento nella dichiarazione Unico 2004.
  3.  Modalita' di presentazione, reperibilita' e autorizzazione alla
stampa  della  comunicazione  di  adesione  al  concordato preventivo
biennale.
    3.1.  Il modello di comunicazione di cui al punto 1 e' presentato
in  via  telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della
trasmissione  telematica  di  cui  all'art.  3,  commi 2-bis e 3, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  ovvero  avvalendosi  di un ufficio locale
dell'Agenzia  delle  entrate,  che  provvede all'invio telematico. La
prova  della presentazione e' costituita dalla ricevuta rilasciata in
via  telematica  dall'Agenzia  delle  entrate  che attesta l'avvenuto
ricevimento della comunicazione.
    3.2.   La   trasmissione  telematica  dei  dati  contenuti  nella
comunicazione di cui al punto 1 e' effettuata utilizzando il prodotto
di  gestione  denominato  «Concordato  Preventivo  2004», che e' reso
disponibile   gratuitamente   dall'Agenzia  delle  entrate  nel  sito
Internet  www.agenziaentrate.gov.it  ovvero  le  specifiche  tecniche
contenute nell'allegato al presente provvedimento.
    3.3.  E'  fatto,  comunque,  obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di
rilasciare  all'interessato  la  comunicazione  di  cui al punto 1 su
modelli  conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il
presente  provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa
in   via   telematica,   nonche'   copia  della  ricevuta  rilasciata
dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.
    3.4.   Il   modello  di  cui  al  punto  1  e'  reso  disponibile
gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti
Internet:  www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it Il medesimo
modello  puo'  essere  altresi'  prelevato  da  altri siti Internet a
condizione  che  sia  conforme  per  struttura  e  sequenza  a quello
approvato  con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito
dal  quale  e'  stato  prelevato  nonche'  gli  estremi  del presente
provvedimento.
    3.5.  Il  modello  di  cui  al punto 1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o  di  altri  tipi  di  stampanti,  che  comunque
garantiscano  la  chiarezza  e la leggibilita' del modello stesso nel
tempo.

Motivazioni.
  L'art.  33  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326, come modificato dall'art. 2,
comma  10,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria
2004),  ha  introdotto  per  i  titolari  di  reddito d'impresa e gli
esercenti arti e professioni il concordato preventivo biennale per il
periodo   d'imposta   in  corso  al  1° gennaio  2003  e  per  quello
successivo.
  In  particolare,  il  comma  15  del  citato  art.  33  dispone che
l'adesione  al  concordato preventivo si esprime mediante un'apposita
comunicazione  e  che  con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite
le   modalita'   di  presentazione  della  medesima  comunicazione  e
dell'adeguamento richiesto per l'adesione al concordato preventivo.
  Pertanto,   il   presente   provvedimento  approva  il  modello  da
utilizzare per la «Comunicazione di adesione al concordato preventivo
biennale»,  con le relative istruzioni per la compilazione, definendo
le  modalita' di adeguamento per l'adesione al concordato preventivo,
nonche'   le   modalita'   di   presentazione,   la  reperibilita'  e
l'autorizzazione alla stampa della medesima comunicazione.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Decreto  del  Ministero  delle finanze 31 luglio 1998, e successive
modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del
12 agosto  1998,  concernente  le  modalita' tecniche di trasmissione
telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti di locazione e di
affitto   da   sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione
telematica dei pagamenti;
  Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003);
  Decreto-legge    24 giugno    2003,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   1° agosto   2003,  n.  212,  recante
disposizioni  urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi,
di  fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonche'
di  alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello
Stato;
  Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
  Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
  Legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 febbraio 2004
                                                Il direttore: Ferrara