IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
19 gennaio  2004  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 13.382 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  recante
«Attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di  servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti    per    servizi    finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
  Visto il proprio decreto n. 77657 in data 18 settembre 2003, con il
quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  5%,  con  godimento  1° agosto  2003  e  scadenza
1° agosto 2034;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una seconda tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
  Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento del prestito
ad  un  consorzio  organizzato dagli intermediari finanziari Deutsche
Bank,  J.P.  Morgan,  ING  Bank e Caboto, al fine di ottenere la piu'
ampia   distribuzione  del  prestito  presso  gli  investitori  e  di
contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del
Tesoro poliennali con le seguenti caratteristiche:
    importo: 4.000 milioni di euro;
    decorrenza: 1° agosto 2003;
    scadenza: 1° agosto 2034;
    tasso  di  interesse: 5% annuo, pagabile in due semestralita', il
1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;
    dietimi d'interesse: 178 giorni (dal 1° agosto 2003 al 26 gennaio
2004);
    prezzo di emissione: 98,857%;
    rimborso: alla pari;
    commissione   di   collocamento:   0,275%  dell'importo  nominale
dell'emissione.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal  citato  decreto  ministeriale 18 settembre
2003.