LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

    Vista   la   legge   7 giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art.  40  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo  modificato  dalla  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto,   tra   l'altro,   che  la  Consob,  ai  fini  del  proprio
finanziamento,   determina   in   ciascun   anno   l'ammontare  delle
contribuzioni  ad  essa  dovute  dai  soggetti  sottoposti  alla  sua
vigilanza;
    Viste  le  proprie delibere n. 13.874 e n. 13.875 del 27 dicembre
2002  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente  dei  soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2003 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
    Attesa  la  necessita'  di  determinare,  per l'esercizio 2004, i
soggetti tenuti alla contribuzione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Soggetti tenuti alla contribuzione

    1.  Sono  tenuti  a versare alla Consob, per l'esercizio 2004, un
contributo denominato «contributo di vigilanza»:
      a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data
del  2 gennaio  2004,  nell'Albo,  di  cui  all'art. 20, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella
sezione  speciale  dello  stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo n. 415/1996;
      b) le  banche  italiane  autorizzate,  alla  data del 2 gennaio
2004,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma 4, del decreto legislativo n.
58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
      c) le  societa'  di  gestione  del  risparmio che alla data del
2 gennaio  2004  abbiano  esperito  con  esito  positivo le procedure
previste   dalle   disposizioni  adottate  dalla  Banca  d'Italia  in
attuazione  dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998
per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli
di  investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso
decreto;
      d) gli   intermediari   finanziari   iscritti,  alla  data  del
2 gennaio  2004,  nell'elenco  speciale di cui all'art. 107, comma 1,
del  decreto  legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi
di  investimento  di  cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello
stesso decreto legislativo n. 58/1998;
      e)  gli  agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di
cui  all'art.  201,  comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla
data  del 2 gennaio 2004 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo
speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
      f)  le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di
cui  all'art.  35,  comma  1,  del decreto legislativo n. 58/1998, le
societa'  di  investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di
cui  all'art.  44,  comma  1,  dello  stesso  decreto  legislativo n.
58/1998,   gli   organismi   di   investimento   collettivo  soggetti
all'applicazione  dell'art.  42,  commi 1  e  5, del medesimo decreto
legislativo  n.  58/1998  ed  i soggetti istitutori di fondi pensione
aperti  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del  decreto legislativo n.
124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del
deposito di un prospetto informativo;
      g) i  promotori  finanziari  iscritti,  alla data del 2 gennaio
2004,  nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
n. 58/1998;
      h) la Borsa Italiana S.p.a.;
      i) la TLX S.p.a.;
      l) la MTS S.p.a.;
      m) la Monte Titoli S.p.a.;
      n) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;
      o) gli    organizzatori   di   scambi   organizzati,   iscritti
nell'elenco  pubblicato  ai  sensi  del  punto  8 della comunicazione
adottata  con  delibera  n.  14.035  del  17 aprile  2003 in corso di
validita' alla data del 2 gennaio 2004;
      p) i  soggetti  -  diversi  dallo  Stato  italiano,  dagli enti
locali,  dagli  Stati  esteri  e  dagli  Organismi  internazionali  a
carattere  pubblico  -  emittenti  strumenti  finanziari ammessi alle
negoziazioni  nei  mercati  regolamentati  nazionali  alla  data  del
2 gennaio 2004;
      q) gli  emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico
in  misura  rilevante,  soggetti alla vigilanza della Consob iscritti
nell'elenco   pubblicato   ai  sensi  dell'art.  108,  comma  2,  del
regolamento  Consob  n. 11.971/99 in corso di validita' alla data del
2 gennaio 2004;
      r) gli  offerenti,  diversi  da  quelli  di cui alla precedente
lettera  f),  che  alla  data del 2 gennaio 2004, avendo concluso una
sollecitazione   all'investimento   ovvero   un'offerta  pubblica  di
acquisto  o  scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2003 ed il
1° gennaio  2004, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo n. 58/1998;
      s) le  societa'  di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio
2004, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998.