LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

    Vista   la   legge   7 giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art.  40  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo  modificato  dalla  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto,   tra   l'altro,   che  la  Consob,  ai  fini  del  proprio
finanziamento,   determina   in   ciascun   anno   l'ammontare  delle
contribuzioni  ad  essa  dovute  dai  soggetti  sottoposti  alla  sua
vigilanza  e  che  nella  determinazione delle predette contribuzioni
adotta   criteri  di  parametrazione  che  tengono  conto  dei  costi
derivanti  dal  complesso  delle  attivita'  svolte  relativamente  a
ciascuna categoria di soggetti;
    Viste  le  proprie delibere n. 13.874 e n. 13.875 del 27 dicembre
2002  recanti  la  determinazione,  ai  sensi  del  citato  art.  40,
rispettivamente  dei  soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2003 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
    Vista  la  propria delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 con la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2004, i soggetti tenuti
alla contribuzione;
    Attesa  la  necessita'  di  stabilire,  per  l'esercizio 2004, la
misura  della  contribuzione  dovuta  dai  soggetti individuati nella
suddetta delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                     Misura della contribuzione

    1.  Il  contributo  dovuto,  per  l'esercizio  2004, dai soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 e'
determinato nelle seguenti misure:

         ---->   Vedere tabella a pag. 45 della G.U.  <----
  2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera p),
della  delibera  n.  14.376  del  30  dicembre 2003, e' computato con
riferimento   agli   strumenti  finanziari  quotati  o  ammessi  alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2004.
  L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari
ad  una  quota fissa di Euro 5.390 fino a Euro 10.000.000 di capitale
sociale,  piu' Euro 51 ogni Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino
a  Euro  100.000.000  di  capitale  sociale, piu' Euro 40,5 ogni Euro
500.000  oltre  Euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni
di    Euro    500.000    la    relativa   tariffa   viene   applicata
proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
  L'importo  del  contributo per le obbligazioni di societa' italiane
e'  pari ad una quota fissa di Euro 5.390 per ogni emissione quotata.
Sono  esentate  le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del
2 gennaio 1998.
  L'importo  del contributo per i warrant emessi da societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 5.390 per ogni warrant quotato.
  L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates
emessi  da  societa'  italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 755
per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
  L'importo  del  contributo per le quote e le azioni di fondi comuni
di  investimento,  di  exchange  traded  funds  e  di sicav emesse da
societa'  italiane  e'  pari  ad  una  quota  fissa di Euro 1.470 per
ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.
  Ciascun   emittente  italiano  non  e'  tenuto  a  versare  importi
complessivamente superiori a Euro 172.000.
  L'importo  del  contributo  per  le  azioni,  le  obbligazioni ed i
warrant  emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro
5.390.  L'importo  del  contributo  per  i  covered  warrant  e per i
certificates  emessi  da societa' estere e' pari a quello fissato per
le  societa'  italiane.  L'importo  del  contributo per le quote e le
azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di
sicav  emesse  da  societa'  estere  e'  pari a quello fissato per le
societa'  italiane.  Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare
importi complessivamente superiori a Euro 172.000.
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r),
della  delibera  n.  14.376 del 30 dicembre 2003 e' determinato nelle
seguenti misure:
    3/1  -  per  le  offerte  pubbliche  di acquisto residuali di cui
all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota
fissa di Euro 4.550 per ciascuna offerta conclusa;
    3/2  -  per  le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
prodotti  finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio,
il  diritto  di  percepire  la  differenza  monetaria  tra  un valore
prestabilito  ed  il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e'
pari a Euro 452 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola  tranche  per  tale intendendosi una singola serie di titoli,
distintamente  individuati,  contraddistinta  da un differente valore
teorico prestabilito);
    3/3  -  per  le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari e' pari,
per  ciascuna  sollecitazione,  ad  una  quota  fissa  di  Euro 4.550
maggiorata,  nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore
a   Euro   505.555,  dello  all'0,9%  del  controvalore  di  ciascuna
sollecitazione  conclusa.  La misura massima del contributo e' pari a
Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;
    3/4  - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre
offerte  pubbliche  di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio
e'  pari,  per  ciascuna  sollecitazione  ovvero per ciascuna offerta
pubblica  conclusa,  ad una quota fissa di Euro 4.550 maggiorata, nel
caso  di  offerta  avente  controvalore  superiore a Euro 13.000.000,
dello  0,035%  del  controvalore  eccedente  tale  importo. La misura
massima  del  contributo  e'  pari  a  Euro  2.500.000  per  ciascuna
sollecitazione   all'investimento  ovvero  per  ciascuna  offerta  di
acquisto o scambio.
  4.  Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui
al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e'  determinato  con  riferimento  al prezzo definitivo d'offerta del
prodotto  finanziario  indicato nel prospetto o documento informativo
ed  al  quantitativo  effettivamente  collocato  o acquistato. Per le
offerte  pubbliche  di  scambio  il  controvalore  dell'operazione e'
costituito  dal  valore  dei  titoli effettivamente acquisiti. Per le
sollecitazioni    all'investimento   aventi   ad   oggetto   cambiali
finanziarie   o  altri  prodotti  finanziari  emessi  sulla  base  di
programmi  di  emissione  annuali,  il  contributo  e'  computato sul
controvalore  effettivamente  collocato  e  comunque  nei  limiti del
controvalore  complessivo  previsto  dal  programma  di  emissione  e
indicato nel prospetto o documento informativo.
  5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera s),
della  delibera  n.  14.376 del 30 dicembre 2003 e' determinato nella
misura  del  4,8%  dell'ammontare  dei  ricavi  da  corrispettivi per
attivita'  di  revisione  sul  bilancio  di  esercizio e sul bilancio
consolidato  dei  soggetti cui si applicano le disposizioni contenute
nella  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  del decreto
legislativo  n.  58/1998.  Il  contributo  si  applica  ai  ricavi da
corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2003.
  6.  Il  contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui all'art. 1 della
delibera n. 14.376 del 30 dicembre 2003 e' versato alla Consob con le
modalita'   e   nei  termini  che  verranno  stabiliti  con  distinto
provvedimento.