IL COMMISSARIO DELEGATO Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana e' stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata; Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro 10.000.000,00; Preso atto della ripartizione di tali risorse tra le varie tipologie di interventi effettuata con precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, tra cui in particolare sono stati destinati euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilita' nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilita' degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali; Ritenuto di dare attuazione a detta linea di intervento secondo quanto previsto dal punto 10 dell'ordinativo della citata ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003; Considerato che al riguardo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 all'art. 1, comma 3, lettera c) prevede tra le competenze del commissario anche quella di erogare i «primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza»; Viste le disposizioni di cui all'allegato «1 - Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara»; Preso atto che con la citata ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 euro 180.000,00 sono stati altresi' riservati al rimborso delle spese sostenute dal comune di Carrara per i primi interventi diretti al soccorso della popolazione e al rimborso degli oneri connessi all'utilizzo del volontariato; Visto che tra dette spese sono da ricomprendersi anche quelle relative alla sistemazione di alcuni nuclei familiari evacuati, che il comune ha alloggiato in strutture a propria disposizione con oneri a proprio carico; Considerato che con la presente ordinanza sono disposti i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati e ne e' prevista la quantificazione in rapporto al numero dei componenti; Valutato che tale quantificazione costituisca anche il limite massimo del rimborso degli oneri sostenuti dal comune successivamente alla data della presente ordinanza nei casi in cui i nuclei familiari gia' evacuati non possano trovare sistemazioni autonome; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 il commissario delegato per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati; Sentiti gli enti locali interessati; Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003; Ordina: 1. Di approvare le disposizioni di cui all'allegato «1 - Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Di fissare come limite massimo dei rimborsi per le eventuali spese che saranno sostenute successivamente alla data del presente provvedimento dal comune di Carrara per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati, gli importi previsti per l'autonoma sistemazione in base alle disposizioni allegato «1»; 3. Di individuare ai sensi dell'art. 1, comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 quali soggetti attuatori i comuni di Carrara e di Massa. 4. Di riservarsi di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che i comuni devono presentare al commissario delegato in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione delle predette iniziative di sostegno finanziario. 5. Di stabilire che il commissario provveda alla erogazioni previste dalle disposizioni di cui all'allegato «1» appena acquisite le relative disponibilita' finanziarie. 6. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e Massa nonche' alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto, comprensivo degli allegati, nel bollettino ufficiale della regione Toscana. Firenze, 28 gennaio 2004 Il commissario delegato: Franci