IL COMMISSARIO DELEGATO
  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»;
  Visto  che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito
il  territorio  della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre
2003  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  decreto del
29 settembre  2003  ha  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  fino al
31 settembre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325
del  7 novembre  2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile
della  regione  Toscana  e'  stato  nominato commissario delegato, ai
sensi  e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
  Viste  le  competenze  attribuite  al  commissario  ai  sensi degli
articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;
  Considerato  che  l'art.  6  della  medesima  ordinanza  assegna al
commissario,  per lo svolgimento di tali competenze, la somma di euro
10.000.000,00;
  Preso  atto  della  ripartizione  di  tali  risorse  tra  le  varie
tipologie   di   interventi   effettuata   con  precedente  ordinanza
commissariale  n.  A/1  del  18 dicembre 2003, tra cui in particolare
sono  stati  destinati  euro 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno
finanziario  per  i  nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza
siano  oggetto  di  provvedimento  di  inagibilita'  nella  forma  di
contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al
rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della
agibilita' degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;
  Ritenuto  di  dare  attuazione  a detta linea di intervento secondo
quanto  previsto  dal punto 10 dell'ordinativo della citata ordinanza
commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;
  Considerato   che   al  riguardo  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri n. 3325/2003 all'art. 1, comma 3, lettera c)
prevede  tra  le competenze del commissario anche quella di erogare i
«primi  contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive
e  per  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita della
popolazione,  anche  mediante  l'erogazione  di  provvidenze  per  il
ristoro  dei  danni  ai  beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai
beni  immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e
modalita'   attuative,   tutti  informati  a  parametri  di  rigorosa
perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con
proprie  determinazioni,  e  che potranno costituire anticipazione su
future  provvidenze,  nonche'  per l'autonoma sistemazione dei nuclei
familiari  rimasti  senza  tetto a seguito degli eventi calamitosi di
cui alla presente ordinanza»;
  Viste  le  disposizioni  di  cui  all'allegato  «1  - Iniziative di
sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito
dell'evento  alluvionale  del  23 settembre  2003  nella provincia di
Massa Carrara»;
  Preso  atto che con la citata ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003
euro 180.000,00 sono stati altresi' riservati al rimborso delle spese
sostenute  dal  comune  di  Carrara per i primi interventi diretti al
soccorso  della  popolazione  e  al  rimborso  degli  oneri  connessi
all'utilizzo del volontariato;
  Visto  che  tra  dette  spese  sono  da ricomprendersi anche quelle
relative  alla  sistemazione di alcuni nuclei familiari evacuati, che
il comune ha alloggiato in strutture a propria disposizione con oneri
a proprio carico;
  Considerato   che   con  la  presente  ordinanza  sono  disposti  i
contributi  per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati
e  ne  e'  prevista  la  quantificazione  in  rapporto  al numero dei
componenti;
  Valutato  che  tale  quantificazione  costituisca  anche  il limite
massimo del rimborso degli oneri sostenuti dal comune successivamente
alla data della presente ordinanza nei casi in cui i nuclei familiari
gia' evacuati non possano trovare sistemazioni autonome;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3325/2003 il commissario
delegato   per  l'adozione  di  tutte  le  iniziative  necessarie  al
superamento dell'emergenza si avvale dell'opera di soggetti attuatori
all'uopo nominati;
  Sentiti gli enti locali interessati;
  Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;
                               Ordina:
  1. Di approvare le disposizioni di cui all'allegato «1 - Iniziative
di  sostegno  finanziario  a  favore  dei nuclei familiari evacuati a
seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia
di  Massa Carrara», quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
  2.  Di  fissare  come  limite massimo dei rimborsi per le eventuali
spese  che  saranno  sostenute successivamente alla data del presente
provvedimento  dal  comune  di Carrara per la sistemazione dei nuclei
familiari  evacuati, gli importi previsti per l'autonoma sistemazione
in base alle disposizioni allegato «1»;
  3.  Di  individuare  ai  sensi  dell'art.  1, comma 2 ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3325/2003 quali soggetti
attuatori i comuni di Carrara e di Massa.
  4.  Di  riservarsi  di  stabilire  con  successivo provvedimento la
documentazione che i comuni devono presentare al commissario delegato
in  sede  di  rendicontazione  delle spese sostenute per l'erogazione
delle predette iniziative di sostegno finanziario.
  5.  Di  stabilire  che  il  commissario  provveda  alla  erogazioni
previste  dalle disposizioni di cui all'allegato «1» appena acquisite
le relative disponibilita' finanziarie.
  6. Di comunicare la presente ordinanza ai comuni di Carrara e Massa
nonche'   alla  provincia  di  Massa  e  Carrara  e  di  disporne  la
pubblicazione   per   estratto,   comprensivo   degli  allegati,  nel
bollettino ufficiale della regione Toscana.
    Firenze, 28 gennaio 2004
                                      Il commissario delegato: Franci