IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13  novembre  2002,  n.  256,  che  modifica ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visto il proprio decreto 30 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  9  gennaio 2003, n. 6, con il
quale   veniva   dichiarata,   tra  l'altro,  l'eccezionalita'  delle
grandinate  verificatesi  dal  1° giugno 2003 al 30 settembre 2003 in
provincia di Pistoia;
  Considerato  che  nel  dispositivo  del decreto per la provincia di
Pistoia  e'  stata erroneamente riportata la dicitura «grandinate dal
1°  giugno  2003  al  30 settembre 2003» in luogo di «siccita' dal 1°
giugno 2003 al 30 settembre 2003», come indicato nella delibera della
regione  Toscana  n.  1187  del  17  novembre  2003,  ai  fini  degli
interventi  di  soccorso  del  Fondo di solidarieta' nazionale di cui
alla legge n. 185/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
  Ritenuto di provvedere alla rettifica;
                              Decreta:
  Nel   decreto  ministeriale  del  30  dicembre  2003  citato  nelle
premesse,  relativamente  alla  provincia  di  Pistoia, dove e' detto
«Grandinate  dal  1° giugno 2003 al 30 settembre 2003», deve leggersi
«Siccita' dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003».
  Il  termine  per  la  presentazione  delle domande di aiuto, di cui
all'art.  3,  comma  4  della legge 14 febbraio 1992, n. 185, decorre
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2004
                                                Il Ministro: Alemanno