IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista   la   legge   26 febbraio   1992,   n.  212  concernente  la
collaborazione  con  i  Paesi dell'europa centrale ed orientale, come
modificata  dall'art.  22,  comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, cosi' come
modificato con decreto ministeriale 13 maggio 2003, n. 176, recante i
criteri  e  le  modalita'  per l'ammissione a contributi finanziari a
fronte   di  progetti  di  collaborazione  con  i  Paesi  individuati
annualmente dal CIPE;
  Visto,  in  particolare, l'art. 7-bis del citato decreto n. 171 del
2001  che prevede che in presenza di esiguita' di risorse finanziarie
disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero puo' far ricorso
alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere
finanziamenti  a  domande positivamente valutate, ma per le quali non
e'   stata   disposta  la  concessione  del  contributo  a  causa  di
disponibilita'   finanziarie  inferiori  all'importo  dei  contributi
complessivamente richiesti;
  Vista  la  circolare  del  16 giugno  2003,  n.  506605  recante le
modalita' di applicazione del predetto regolamento n. 171 del 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
2 ottobre  2001  con il quale al sottosegretario di Stato Adolfo Urso
e' stata attribuita la delega relativamente all'area del dipartimento
dell'internazionalizzazione;
  Considerate,   per  l'anno  2004,  sussistenti  le  condizioni  per
l'attivazione  della  procedura di cui al citato art. 7-bis, comma 2,
del decreto n. 171/2001;
  Ritenuto  opportuno,  per  l'anno  2004, non indire il bando per il
finanziamento   di   nuove   domande,  e,  pertanto,  ricorrere  alla
graduatoria approvata nell'anno 2003;
                              Decreta:
  Ai  fini  della  concessione dei finanziamenti di cui alla legge n.
212  del  1992,  e'  autorizzato  per  l'anno  2004,  il ricorso alla
graduatoria approvata in base al bando riferito all'anno 2003.
  Le  domande,  non ammesse al contributo per l'anno 2003 per carenze
finanziarie,  sono  prese  in considerazione, nell'originario ordine,
compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, e
nei  limiti  degli  stanziamenti  disponibili per il 2004, mantenendo
valide,  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  spese,  le  condizioni
previste per le domande presentate.
    Roma, 22 gennaio 2004
                                               Il vice Ministro: Urso