L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visti il decreto ministeriale 2 settembre 1993 con il quale Mondial
Assistance  Italia S.p.a. con sede in Milano, via Ampere, 30 e' stata
autorizzata     all'esercizio     dell'attivita'    assicurativa    e
riassicurativa  in  alcuni  rami  danni ed i successivi provvedimenti
Isvap;
  Vista  l'istanza  in  data  3 ottobre  2003  con  la  quale Mondial
Assistance   Italia  S.p.a.  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad
estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa ai
rischi  non  connessi  all'assistenza  compresi  nel ramo 3. Corpi di
veicoli  terrestri  (esclusi  quelli  ferroviari)  di cui al punto A)
dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
3 dicembre 2003;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 22 gennaio 2004;
                              Dispone:
  La  societa'  Mondiai Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano,
via   Ampere,   30,   e'   autorizzata   ad   estendere   l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e riassicurativa ai rischi non connessi
all'assistenza  compresi  nel  ramo  3.  Corpi  di  veicoli terrestri
(esclusi  quelli  ferroviari)  di  cui  al  punto A) dell'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 febbraio 2004
                                              Il presidente: Giannini