IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia penale
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n.   313,   contenente  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
casellario   dei   carichi   pendenti,  di  anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  1° aprile 2003 - pubblicato nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile
2003 - riferito all'art. 46 del citato testo unico;
    Visto  quanto  in  esso  disposto  al punto f) relativamente alla
possibilita' di produrre la certificazione prevista dall'art. 39 t.u.
subordinata  all'operativita'  del sistema di interconnessione con le
amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi;
    Visto che un primo stadio di interconnessione e' stato conseguito
con la realizzazione della procedura CDS AP;
    Visto   che   tale  procedura  ha  consentito  una  modalita'  di
consultazione diretta del sistema in materia di casellario giudiziale
da  parte  delle  amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi  tramite  l'intermediazione  dell'ufficio  centrale  e  degli
uffici locali del casellario;
    Visto   che   a   detta   modalita'   possono   fare  ricorso  le
amministrazioni   pubbliche   e   i   gestori   di  pubblici  servizi
allorquando,   per   l'espletamento   delle  loro  funzioni,  abbiano
necessita'  di  acquisire  conoscenza,  oltre  che  delle  iscrizioni
menzionabili nel certificato rilasciato ai sensi dell'art. 28 t.u. in
relazione all'art. 24 t.u., anche di quelle la cui menzionabilita' e'
esclusa dal comma 1 di quest'ultimo articolo;
    Considerato  che il sistema informativo e i programmi informatici
del  casellario giudiziale, sia per la configurazione che attualmente
li  caratterizzano, sia per l'assenza di interconnessione diretta con
le  amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono
soddisfare   le   esigenze   di   detti   soggetti   in  ordine  alla
conoscibilita'  di  iscrizioni  escluse  dal  citato art. 24, comma 1
t.u.,  solo  mediante  il  rilascio  di una certificazione contenente
tutte  le  iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata
persona;
    Visto   che   la   procedura   CDS  AP  consente  detto  tipo  di
certificazione;
    Considerato  che  il  ricorso  a  detta  procedura  ha  carattere
transitorio  in  attesa  che  si  acquisiscano  strumenti  tecnici  e
programmi  informatici  che  consentano  di configurare il sistema in
conformita'  a  quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n.  196,  e  che si realizzino stadi di avanzamento
delle strutture telematiche per l'accesso diretto allo stesso;
    Considerato  che  va  comunque garantito il rispetto dei principi
contenuti   negli  articoli 21,  22  e  27  del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
    Sentita  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie;
    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
                              Dispone:
                               Art. 1.
    1. A)  la  prosecuzione  della  modalita'  di  consultazione  del
sistema  informativo  del  casellario  giudiziale,  attivata  con  la
procedura denominata CDS AP, da parte delle amministrazioni pubbliche
e  dei  gestori  di  pubblici  servizi  che ne facciano richiesta per
l'espletamento delle loro funzioni.
    La  consultazione  avviene attraverso il rilascio del certificato
generale  del  casellario  giudiziale,  contenente la totalita' delle
iscrizioni riguardanti una determinata persona.
    I  soggetti  interessati  possono  acquisire  il certificato solo
previa  richiesta  scritta,  formulata secondo il modello allegato al
presente  decreto  e  presentata  all'ufficio  locale  del casellario
giudiziale o a questo fatta pervenire.
    La  richiesta  deve contenere l'indicazione che essa si riferisce
al  rilascio  del  certificato  generale del casellario giudiziale ai
sensi  dell'art. 39 t.u. e la specificazione della concreta finalita'
che  il  soggetto  intende  conseguire, nell'ambito dell'espletamento
delle   funzioni  ad  esso  attribuite,  per  effetto  di  norme  che
regolamentano  uno  specifico  procedimento  amministrativo  e per le
finalita'  di  rilevante interesse pubblico previste dall'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    L'ufficio  locale del casellario cura che su ogni richiesta siano
apposti  il  numero  di  protocollo  e la data di arrivo della stessa
nella sede giudiziaria.
    La  produzione  del  certificato  e'  condizionata  e subordinata
all'inserimento  dei dati suddetti, di volta in volta nel S.I.C., che
li  acquisisce  e  li  riproduce  nell'avvertenza posta in calce alle
iscrizioni menzionate nel certificato.
    Il  testo  dell'avvertenza  e'  il seguente: il certificato sopra
esteso  viene  rilasciato  in  data  odierna,  a seguito di richiesta
(prot.     n.     ......     del    ...........)    della    pubblica
amministrazione/gestore     di    pubblico    servizio    finalizzata
all'accertamento  d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti ovvero al
controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato
(articoli 43,  46  e  71,  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445).
    Resta   fermo   il  divieto  di  utilizzare  dati  personali  non
indispensabili  allo  specifico  adempimento previsto nell'ambito del
procedimento  amministrativo  cui si riferisce la richiesta, ai sensi
del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali.
      Data, .............................
                        Il cancelliere   ............................
    B)  il  ricorso  -  per le richieste di consultazione concernenti
categorie   o   gruppi  di  persone  numerosi  -  alla  procedura  di
certificazione  massiva  informatizzata  «file  to file», che prevede
l'invio  telematico  dei  dati  della richiesta da parte dell'ufficio
locale,  al  quale  e'  stata  presentata  o e' pervenuta su supporto
informatico all'ufficio centrale del casellario.
    Quest'ultimo  elabora le informazioni e ritrasmette le risultanze
del  sistema  all'ufficio  locale,  che  procede  alla  stampa e alla
sottoscrizione  dei  certificati  per le persone a carico delle quali
risultino   iscrizioni   di   provvedimenti,  ovvero  alla  stampa  e
sottoscrizione dell'elenco delle persone per le quali «nulla» risulta
nel casellario giudiziale.
    Anche  per  detta  procedura devono essere osservate le modalita'
indicate  alla lettera A) per l'inserimento dei dati nel S.I.C. e per
la produzione dei certificati.