L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 28 gennaio 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  il  comma  9  dell'art. 1 della menzionata legge n. 249/1997
che, in particolare, dispone che l'Autorita' adotti regolamenti sulle
modalita'  operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti dell'Autorita' attraverso l'emanazione di un documento
denomitato Codice etico;
  Vista  la delibera n. 18/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
169  del  22  luglio  1998,  con  la quale l'Autorita' ha adottato il
Codice etico riportato in allegato A alla stessa delibera;
  Udita  la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. L'Autorita'  adotta  le modificazioni al Codice etico, approvato
con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, di cui ai commi seguenti.
  2. Il  comma  2  dell'art.  1  del  Codice  etico e' sostituito dal
seguente:
    «2.  Per  i  componenti  dell'Autorita', le funzioni del Comitato
etico  sono  esercitate dal consiglio, sentito il parere del comitato
stesso.   Tale   parere  puo'  essere  richiesto  dal  consiglio  del
presidente».
  3. Dopo  il  comma  3  dell'art.  11  del Codice etico aggiungere i
seguenti commi:
    «4-bis. Allo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui al comma 2, il
comitato  etico,  oltre  che  su  sollecitazione  del consiglio, puo'
procedere  anche  d'ufficio,  informandone  il  consiglio  stesso. Il
comitato   inoltre   puo'   indirizzare  al  consiglio  richieste  di
chiarimenti  e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti
dei quali sia venuto a conoscenza.
    4-ter. Nel  caso  in  qui,  nei fatti sottoposti al suo esame, il
comitato  ravvisi  gli  estremi  perche'  si  inizi  il  procedimento
disciplinare  a carico di dipendenti ne riferisce al consiglio per le
determinazioni  di  competenza.  Analogamente procede nel caso in cui
ritenga che non sussistano gli estremi di rilevanza disciplinare».
  4. La  presente  delibera  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Napoli, 28 gennaio 2004

                                                 Il presidente: Cheli