IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                         di Reggio Calabria

  Visto  l'art.  2544  del codice civile integrato dall'art. 18 della
legge n. 59/1992;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
  Visto  il  verbale  di ispezione ordinaria dal quale risulta che la
societa'  cooperativa  si  trova nelle condizioni previste dal citato
art. 2544 del codice civile;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti decreti direttoriali del Ministero delle attivita' produttive
del  17 luglio  2003  che  definiscono  i  casi  di  non  nomina  del
commissario liquidatore;
  Preso  atto  della decisione assunta dalla commissione centrale per
le  cooperative  nella  riunione  del 15 maggio 2003, che esonera, in
alcuni  casi,  le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di
parere;
  Visto  il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 6 marzo 1996;
  Preso  atto  che  l'ultimo  bilancio  depositato e' quello relativo
all'esercizio  chiuso  il  31  dicembre  1999,  e che il valore della
produzione  dichiarato  e' inesistente poiche' la societa' non ha mai
avviato l'attivita';
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  senza  far  luogo  alla  nomina del Commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa'  cooperativa  «Altea  Soc.  Coop.»  a  r.l., con sede in
Reggio  Calabria costituita per rogito notaio dott. Francesco Putorti
in data 3 febbraio 1998, repertorio 193655, registro delle imprese n.
137722 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.
      Reggio Calabria, 4 febbraio 2004
                                    Il direttore provinciale: Verduci