Al  Ministero  della  salute - D.G.
                                  della sanita' pubblica veterinaria,
                                  degli alimenti e della nutrizione
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Alle    associazioni   di   settore
                                  interessate

  Si  informano  le  amministrazioni e le organizzazioni in indirizzo
che, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 305
del  22 novembre  2003,  e'  stato  pubblicato il regolamento (CE) n.
2052/2003 che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio,
relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova,
mentre il regolamento di applicazione della Commissione n. 2295/2003,
del  23 dicembre  2003,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 340 del 24 dicembre 2003.
  Analogamente  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
219  del 20 settembre 2003 e' stato pubblicato il decreto legislativo
29 luglio  2003,  n.  267,  che  reca  le  norme  di attuazione delle
direttive  1999/74  CE  e  2002/2002/04  CE  per  la protezione delle
galline  ovaiole  e  la  registrazione  dei  relativi stabilimenti di
allevamento.
  Tali   provvedimenti  introducono  alcune  importanti  novita',  di
seguito  evidenziate,  che  comporteranno, nel prossimo futuro, anche
l'adattamento  della  normativa  nazionale  che  nella fattispecie e'
rappresentata  dal  decreto  del Ministero delle politiche agricole e
forestali  19 giugno  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2002.
  Tuttavia,   nelle   more   dell'emanazione  dell'adeguamento  della
normativa   nazionale,   che  ai  sensi  dell'art.  29,  par.  2  del
regolamento 2295/2003 deve essere inoltrata all'Esecutivo comunitario
anteriormente  al  1° luglio 2004, si ritiene utile fornire a tutti i
soggetti   interessati,   delle   linee  guida  cui  attenersi  nello
svolgimento della propria attivita'.
  Nello  specifico, si porta l'attenzione sul fatto che a partire dal
1° gennaio  2004,  le  uova  dovranno  essere classificate dai centri
d'imballaggio solamente in due categorie di qualita':
    uova «A» (o «uova fresche»), destinate al consumo umano;
    uova  «B»,  destinate alle industrie alimentari e non alimentari.
Scompare  quindi  la  categoria  «C»  che  e'  ora  ricompresa  nella
categoria «B».
  I   dispositivi   di   etichettatura   delle   uova  «B»  destinate
all'industria   alimentare  e  non  alimentare  rimangono,  tuttavia,
invariati.
  Quando  le  uova di categoria «A» sono consegnate all'industria con
l'indicazione  «uova  di  calibro differente», la classificazione per
categorie di peso non e' obbligatoria. In tal caso, prima di lasciare
il centro d'imballaggio, ogni contenitore e' contrassegnato con:
    la categoria di qualita';
    il   nome,   l'indirizzo   e  il  numero  distintivo  del  centro
d'imballaggio;
    il nome, l'indirizzo e il numero distintivo del produttore;
    il numero di uova o il relativo peso;
    il giorno o periodo di deposizione;
    la data di spedizione.
  A  questa  regola generale si affiancano due possibilita' di deroga
che non riguardano pero' l'Italia:
    1)  gli  Stati  membri  che  tradizionalmente attuano il lavaggio
delle  uova - Svezia e Olanda, potranno continuare a commercializzare
sul  loro  territorio tali uova per la vendita diretta al consumatore
per un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2006);
    2)  le  uova  destinate  alla  vendita al minuto nei Dipartimenti
francesi  d'oltremare, possono essere spedite verso quei territori in
forma refrigerata.
  Sempre a far tempo dal 1° gennaio 2004, sugli imballaggi delle uova
di  categoria «A» dovra' essere riportata la dicitura relativa ad uno
dei  tre  sistemi  di  allevamento  previsti  dalla  norma:  «Uova da
allevamento  all'aperto»,  «Uova  da  allevamento a terra» e «Uova da
allevamento  in  gabbie»,  mentre  le uova in essi contenute dovranno
recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore
e il sistema di allevamento delle ovaiole (esempio: 3IT001TO036, dove
il  numero 3  identifica  il  sistema  di  allevamento  in gabbia, IT
identifica  lo  stato  italiano, 001 e' il codice Istat del comune di
Torino, TO e' la sigla della provincia e 036 e' un numero progressivo
che  identifica l'allevamento). A tal fine si precisa che il numero 1
identifica  l'allevamento  «All'aperto», il numero 2 l'allevamento «A
terra»,  il  numero  3  l'allevamento  «In  gabbie»  e il numero 0 la
«Produzione biologica».
  La  timbratura  delle uova con il codice del produttore puo' essere
effettuata  sia  presso  l'azienda di produzione sia presso il centro
d'imballaggio che effettua la classificazione.
  Per  l'attribuzione  del  codice identificativo, in particolare per
quanto  riguarda  il sistema di allevamento, le ASL si attengono alle
disposizioni   contenute   negli  allegati  del  decreto  legislativo
29 luglio   2003,  n.  267,  che  riprendono  anche  quanto  previsto
dall'allegato III del regolamento (CE) 2295/2003.
  La   stampigliatura   del   guscio  con  il  codice  in  parola  si
applichera',  a  partire  dal  1° luglio  2005,  anche  alle uova non
classificate  vendute  direttamente  dal  produttore  su  un  mercato
pubblico locale.
  Nel  caso  di  vendita  di  uova sciolte non classificate o di uova
sfuse  originariamente  contenute  in  un  grande imballaggio, dovra'
essere  spiegato  su  di un cartello separato o sul contenitore delle
uova il significato del codice distintivo del produttore o il sistema
di allevamento delle ovaiole.
  In  virtu'  di  tale  disposto,  gli  articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della
vigente  normativa  nazionale  - decreto ministeriale 19 giugno 2002,
che  prevedono  la  facoltativita'  delle  diciture  sul  sistema  di
allevamento  delle  ovaiole,  sono  da considerarsi non piu' validi e
pertanto gli interessati si atterranno alle seguenti disposizioni che
derivano   dalle   recenti   innovazioni  della  succitata  normativa
comunitaria: tutti i produttori di uova (allevatori) devono, entro il
4 gennaio  2004,  presentare  domanda  per  il  rilascio  del  codice
distintivo  alla  ASL  di  competenza,  secondo  quanto  previsto dal
decreto   legislativo   29 luglio   2003,   n.  267.  Per  consentire
all'amministrazione  di  adempiere  agli  obblighi che derivano dalla
specifica  normativa  comunitaria,  i  produttori sono iscritti in un
elenco  nazionale  tenuto  dal  Ministero  delle politiche agricole e
forestali  (MiPAF)  a seguito di comunicazione per via telematica, da
parte  del  Ministero della salute o, in casi particolari, dalle ASL,
del   codice  attribuito.  Il  Ministero  della  salute  comunichera'
tempestivamente  al  MiPAF  ogni variazione, aggiunta o cancellazione
dei codici suddetti.
  Resta  inteso  che  anche  i produttori gia' in possesso del codice
identificativo  del  sistema  di allevamento rilasciato dal MiPAF, ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto ministeriale 19 giugno 2002, devono
provvedere a richiedere il nuovo codice sulla base delle disposizioni
del decreto legislativo precitato.
  Le   uova   provenienti   dai   produttori  che  hanno  ottemperato
all'obbligo   della  presentazione  della  domanda  entro  i  termini
prescritti,  4 gennaio 2003, ma che non abbiano ricevuto dalla ASL il
codice  identificativo  in  tempo utile, possono continuare ad essere
commercializzate  fino al 4 aprile 2004 senza il codice, tenuto conto
delle  disposizioni  dell'art.  3  del  decreto legislativo 29 luglio
2003, n, 267.
  I  centri  d'imballaggio  debbono  riportare sugli imballaggi delle
uova  l'indicazione  del  sistema di allevamento delle ovaiole mentre
sulle  uova  e'  obbligatoria  solamente la stampigliatura del numero
distintivo del produttore, tuttavia, resta facoltativa la marchiatura
delle  uova  con  la  dicitura  relativa al sistema di allevamento. I
marchi sulle uova riguardanti il numero distintivo del produttore, la
data   di   deposizione,  l'alimentazione  delle  galline  ovaiole  e
l'origine regionale delle uova possono essere apposti dal produttore.
  In  virtu'  dell'art.  4 del regolamento (CE) n. 2295/2003, tutti i
numeri  distintivi attribuiti dalla scrivente ai centri d'imballaggio
di  uova  ricadenti  nel  territorio  nazionale  sono automaticamente
variati  sostituendo  l'iniziale numero 4 con il codice IT (es. 44539
diventa  IT4539).  Tuttavia, per consentire lo smaltimento dei vecchi
imballaggi,   i   numeri   distintivi  autorizzati  anteriormente  al
31 dicembre 2003 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre
2004.
  Qualora  le  uova  siano  consegnate  da un produttore ad un centro
d'imballaggio  situato  in un altro Stato membro, sono contrassegnate
col  numero  distintivo  del produttore prima di lasciare il luogo di
produzione.  Alla  predetta  regola generale puo' essere concessa una
deroga  da parte dello Stato membro dove si situa la produzione se il
produttore  e  il centro d'imballaggio (sito nell'altro Stato membro)
hanno siglato un contratto che preveda che le uova da timbrare con il
numero  distintivo  del  produttore  siano lavorate esclusivamente da
quel  centro  d'imballaggio  e  purche'  nel  contratto stesso emerga
l'obbligo  di  rispettare  i  termini  e le norme di marchiatura. Per
poter  usufruire  della  deroga,  gli  operatori  interessati debbono
ottenere il preventivo benestare del proprio Stato membro e di quello
in  cui si situa il centro d'imballaggio. In tal caso il trasporto e'
accompagnato  da  una  copia  di  tale  contratto,  certificato dagli
operatori  interessati  come  conforme  all'originale,  unitamente al
codice  del  produttore  che  il  centro di imballo utilizzera' nella
lavorazione  delle  uova. L'autorita' di controllo (ICRF) deve essere
informata  della  concessione di tale deroga. L'autorita' deputata al
rilascio  del  predetto  benestare,  e' il MiPAF - Dipartimento delle
politiche di mercato, PAGR. IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
  Restano  altresi'  validi  i  criteri  tecnici  cui gli allevamenti
devono  attenersi,  riportati  in  allegato  I  del  predetto decreto
ministeriale 19 giugno 2002.
  I  centri d'imballaggio non devono piu' richiedere l'autorizzazione
ministeriale  all'apposizione  delle  diciture relative al sistema di
allevamento  tuttavia,  tutti gli altri obblighi relativi alla tenuta
dei  registri  e  alle  lavorazioni delle uova, di cui all'art. 5 del
decreto  ministeriale  19 giugno  2002,  sono estesi a tutti i centri
d'imballaggio.
  Restano  valide  le disposizioni del decreto ministeriale 19 giugno
2002,  previste  per i produttori e i centri d'imballaggio, in ordine
alla tenuta dei registri i quali, tuttavia, possono essere sostituiti
da   altro  tipo  di  registrazione,  purche'  riportante  le  stesse
informazioni.
  Gli  articoli 6,  7  e  8  del  decreto ministeriale 19 giugno 2002
rimangono  validi  ancorche'  i rimandi in esso presenti all'abrogato
regolamento   CEE   1274/91  devono  intendersi  riferiti  al  citato
regolamento  (CE)  2295/2003.  Il  successivo  art. 9 resta valido in
tutte le sue parti salvo quanto previsto al paragrafo 4 che e' esteso
a tutti i produttori mentre le modalita' di invio dei dati statistici
da  comunicare  annualmente  al MiPAF, saranno esplicitate attraverso
disposizioni  che  saranno emanate successivamente di concerto con il
Ministero della salute.
    Roma, 19 gennaio 2004

                                        Il direttore generale
                                    per le politiche agroalimentari
                                                Petroli