L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 5 febbraio 2004,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79, come modificato
dall'art.  28,  comma  11,  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, supplemento ordinario n. 302,
del 29 dicembre 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   di   concerto   con   il   Ministro  dell'ambiente
11 novembre   1999,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie
generale,  n.  292  del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato
dal  decreto  del Ministro delle attivita' produttive di concerto con
il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio 18 marzo
2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 71 del
25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
    il   decreto   legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  recante
attuazione   della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato   interno   dell'elettricita',   pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale,  supplemento  ordinario  n.  17,  del  31 gennaio 2004 (di
seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  Visti:
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
per  il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A
alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:  l'Autorita)  27 dicembre  2001,  n.  318/01,  recante
determinazione  per  l'anno  2002  dei  prezzi dell'energia elettrica
all'ingrosso  destinata  ai clienti del mercato vincolato, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 dicembre  2002,  n. 227/02,
recante  copertura  degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.
11  del  decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2002 con modifiche e
integrazioni   del   testo   integrato,   pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale,  serie  generale,  n.  12 del 16 gennaio 2003 (di seguito:
deliberazione n. 227/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 dicembre  2002,  n. 228/02,
recante   aggiornamento   per  il  trimestre  gennaio-marzo  2003  di
componenti e parametri della tariffa elettrica;
  Considerato che:
    occorre  individuare i soggetti produttori che, in relazione alla
quantita'  di  energia elettrica prodotta nell'anno 2001 da fonti non
rinnovabili,  al  netto  della  cogenerazione,  degli  autoconsumi di
centrale  e  delle  esportazioni,  eccedente i 100 GWh e destinata ai
clienti  del  mercato  vincolato, hanno sostenuto oneri per adempiere
all'obbligo  di  cui  all'art.  11,  commi  1,  2  e  3,  del decreto
legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo);
    occorre  determinare  il  numero  dei  certificati  verdi  che  i
soggetti   produttori  di  cui  al  precedente  alinea  hanno  dovuto
acquistare  o  conseguire  con  la  realizzazione in proprio di nuovi
impianti  alimentati  da fonti rinnovabili per adempiere all'obbligo,
limitatamente  alla  quantita'  di  energia  elettrica  da  fonti non
rinnovabili  dai  medesimi  prodotta  nell'anno  2001  e destinata ai
clienti del mercato vincolato;
    l'unico  soggetto  importatore  che  nell'anno  2001 ha importato
energia  elettrica  nell'ambito di contratti pluriennali destinati ai
clienti del mercato vincolato e' stata la societa' Enel S.p.a. e che,
per detta energia, l'art. 2, comma 2.6, della deliberazione n. 227/02
non prevede il riconoscimento di detti oneri;
    i  soggetti  importatori diversi dall'Enel S.p.a. hanno destinato
l'energia importata esclusivamente ai clienti del mercato libero;
    una  parte  rilevante  dell'energia  importata  nel  2001  non e'
risultata  assoggettata  all'obbligo in quanto importata da Stati che
non  adottano strumenti di promozione e di incentivazione delle fonti
rinnovabili  analoghi  a  quelli  vigenti  in  Italia,  come previsto
dall'art. 4, comma 6, decreto 11 novembre 1999;
    la  garanzia  di  origine  dell'elettricita'  prodotta  da  fonti
rinnovabili,   prevista  dall'art.  11  del  decreto  legislativo  n.
387/2003,  contribuira'  a  superare  la  preesistente  situazione di
incertezza   circa   l'effettiva  provenienza  da  fonti  rinnovabili
dell'energia elettrica importata;
    al  fine  di adempiere all'obbligo, i produttori e importatori da
fonti   non   rinnovabili  possono  realizzare  in  proprio  impianti
alimentati  da  fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella
titolarita'  di  altri produttori, con negoziazione diretta o tramite
la  societa'  Gestore  del  mercato  S.p.a.  (di seguito: Gestore del
mercato),  oppure  acquistare  i  certificati verdi nella titolarita'
della  societa'  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
(di seguito: Gestore della rete);
    il   riconoscimento   a  consuntivo  degli  oneri  effettivamente
sostenuti   da   ciascun   produttore  potrebbe  indurre  i  medesimi
produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarita'
del  Gestore  della  rete  e  collocati sul mercato al prezzo massimo
determinato  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  11 novembre 1999,
anziche'  soddisfare  detto  obbligo  a costi inferiori attraverso la
realizzazione  in  proprio  di  nuovi  impianti  alimentati  da fonti
rinnovabili  o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati
verdi nella titolarita' di altri produttori;
    con   riferimento   all'obbligo   relativo   alle   produzioni  e
importazioni  di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno
2001,  i  certificati verdi complessivamente emessi sono stati pari a
32.324, di cui:
      8.945,  pari  al  27,7% del totale, relativi alla produzione da
impianti  qualificati dal Gestore della rete come impianti alimentati
da  fonti  rinnovabili  ai  sensi dell'art. 4 del decreto 11 novembre
1999 (di seguito: impianti IAFR);
      23.379,  pari  al restante 72,3%, nella titolarita' del Gestore
della  rete  e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai
sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999, pari a 84,18 euro per
MWh;
    l'acquisto  dei  certificati  verdi nella titolarita' del Gestore
della  rete  e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto  11 novembre  1999  rappresenta  la
soluzione   piu'  onerosa  per  soddisfare  l'obbligo,  prevista  dal
legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati
verdi nel caso di carenza di offerta:
  Ritenuto opportuno:
    determinare  il valore medio dei certificati verdi da riconoscere
ai  produttori  che destinano l'energia elettrica prodotta ai clienti
del  mercato  vincolato, in attuazione della deliberazione n. 227/02,
secondo  modalita'  volte  a contenere gli oneri a carico dei clienti
del   mercato   vincolato  e  a  favorire  lo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili   attraverso   la  realizzazione  di  impianti  IAFR  con
investimenti diretti o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da
soggetti  produttori  terzi  alle  migliori  condizioni  di  mercato,
evitando  quindi  l'acquisto  dei certificati verdi nella titolarita'
del  Gestore  della  rete  e  collocati sul mercato al prezzo massimo
determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999;
    determinare  il valore medio dei certificati verdi da riconoscere
in  attuazione  della deliberazione n. 227/02 riconoscendo alla quota
di  certificati  verdi  acquistati  dal Gestore della rete (72,3%) un
valore  pari  al  prezzo  medio di negoziazione dei certificati verdi
collocati,  tramite  negoziazione  diretta  o  tramite il Gestore del
mercato, dai produttori di impianti IAFR e riconoscendo alla quota di
certificati  verdi  relativi alla produzione da impianti IAFR (27,7%)
un   valore   pari  al  prezzo  medio  di  generazione  che  remunera
adeguatamente  i  costi  sostenuti  per  la  realizzazione  di  nuovi
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  al  netto  dei  ricavi
derivanti  dalla  vendita  di  energia al mercato dei clienti idonei,
tenendo  conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie
di   impianti  IAFR  in  esercizio  ed  in  progetto  alla  data  del
31 dicembre 2003;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Riconoscimento  degli  oneri  sostenuti  dai  produttori  di  energia
elettrica  che  hanno  adempiuto  all'obbligo  di cui all'art. 11 del
decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia
elettrica  prodotta  da  fonti non rinnovabili e destinata ai clienti
                del mercato vincolato nell'anno 2001.

  1.1  La  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico riconosce ai
produttori   elencati   nella   tabella   1,   allegata  al  presente
provvedimento,  gli  oneri  determinati  dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas riportati nella medesima tabella.
  1.2  Il  rimborso  degli  oneri  di  cui  al precedente comma viene
operato a valere sul Conto oneri per certificati verdi, come previsto
dall'art.  69,  comma  69.2  del  Testo  integrato delle disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica   per   il  periodo  di  regolazione  2004-2007,  riportato
nell'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri in vigore con decorrenza
dalla data della pubblicazione.
    Milano, 5 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Ortis