L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 30 gennaio 2004,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
    decreto  del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003
recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della
fornitura  dei  clienti  vincolati da parte della societa' Acquirente
unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  e  direttive  alla  medesima societa' (di seguito: il
decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
  Visti:
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 27/03,
come modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 27/03);
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.
67/03 (di seguito: la deliberazione n. 67/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 111/03;
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003,
n. 157/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03, come
modificata e integrata;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04;
  Considerato che:
    con  lettera  in data 28 gennaio 2004, prot. GRTN/P2004001557, la
societa'  gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito:  il  Gestore  della  rete) e la societa' Gestore del mercato
elettrico  S.p.a.  hanno  rappresentato all'Autorita' che i risultati
delle  prove  per  l'avvio  del mercato elettrico inducono a ritenere
poco  significative  le  indicazioni  di  prezzo  e  la funzionalita'
complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di
dispacciamento  in  quanto  le  offerte  degli  impianti  sui mercati
dell'energia,  in  particolare sul mercato del giorno prima, in molte
ore,  non  sono  risultate  complessivamente sufficienti a coprire il
fabbisogno  stimato  dal  Gestore  della  rete; e che, per i predetti
motivi, ritengono opportuno procrastinare il periodo di effettuazione
delle  prove per l'avvio del mercato elettrico, estendendo il periodo
di   vigenza   dello   Stove   e  delle  condizioni  transitorie  per
l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di
cui  alla  deliberazione  n.  27/03,  tenendo  conto  delle  esigenze
derivanti  dai  meccanismi  di  regolazione  delle  relative  partite
economiche;
    il  decreto  ministeriale  19 dicembre  2003  stabilisce  che  la
societa'  Acquirente  unico  S.p.a.  assuma  le  proprie funzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che contestualmente la societa' ENEL
S.p.a.  cessi di svolgere le sopra richiamate funzioni vicarie; e che
tale   previsione   trova   eccezione,   sino  al  1° febbraio  2004,
nell'acquisto   di   energia   elettrica   nell'ambito   del  sistema
transitorio  di  offerte  di vendita di energia elettrica di cui alla
deliberazione  n.  67/03  (di  seguito:  Stove)  e  nelle conseguenti
cessioni  alle  imprese  distributrici,  per  le  quali  attivita' la
societa'  Acquirente  unico  S.p.a.  si  avvale  della  societa' ENEL
S.p.a.;
    con  nota  in  data 30 gennaio 2004, la societa' Acquirente Unico
S.p.a.  ha chiesto alla Societa' ENEL S.p.a. di continuare a svolgere
per  il  mese  di  febbraio  2004 l'attivita' di cui all'art. 6.1 del
decreto ministeriale 19 dicembre 2003, acquisendone l'assenso;
  Ritenuto che sia opportuno:
    prorogare,   fino  alla  data  di  entrata  in  operativita'  del
dispacciamento  di  merito  economico,  il  funzionamento del sistema
transitorio  di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con
la deliberazione n. 67/03;
    introdurre  modificazioni nelle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03
in  ragione  di quanto indicato al precedente alinea, nonche' al fine
di   rendere   coerenti   le   disposizioni   di  cui  alle  predette
deliberazioni con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 05/04;
                              Delibera:
  Di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
Modificazioni  all'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' per
       l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03.
  1.1  L'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  1° aprile  2003,  n. 27/03, e' modificato come
segue:
    a) all'art.  1, comma 1.1, le parole «18 ottobre 2001, n. 228/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 297 del
22 dicembre  2001,  come successivamente integrata e modificata» sono
sostituite dalle parole «30 gennaio 2004, n. 05/04,»;
    b) all'art. 1, comma 1.1, alla definizione «banda di capacita' di
trasporto»  le  parole  «per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6, comma
6.3, della deliberazione n. 301/01 ed ai sensi della deliberazione n.
190/02,  ad  eccezione  delle bande per il transito di cui all'art. 1
della deliberazione n. 190/02 e delle bande di capacita' di trasporto
assegnate   ai   sensi   dell'art.   6,  comma  6.2  di  quest'ultima
deliberazione»  sono  sostituite  dalle  parole  «per l'anno 2004, ai
sensi delle deliberazioni n. 301/01, n. 190/02 e n. 157/03»;
    c) all'art.  1,  comma  1.1,  alla  definizione  «prezzo PGN», le
parole  «dell'energia  elettrica  all'ingrosso di cui all'art. 26 del
Testo  integrato»  sono  sostituite  dalle parole «di cui all'art. 5,
comma 5.2, della deliberazione n. 05/04»;
    d) all'art.  1, comma 1.1, alla definizione «Testo integrato», le
parole  «18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e
modificata» sono sostituite dalle parole «30 gennaio 2004, n. 05/04»;
    e) all'art. 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
      componente  dis  e'  la  componente,  espressa  in centesimi di
euro/kWh,  applicata  all'energia  elettrica  prelevata  nei punti di
prelievo  ai  fini della remunerazione del servizio di dispacciamento
con  l'esclusione  dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle
risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio;
      fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 sono le fasce orarie definite dal
titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento CIP n.
45/90;
      deliberazione  n.  157/03  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
18 dicembre 2003, n. 157/03;
      deliberazione  n.  05/04  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'
30 gennaio 2004, n. 05/04;
    f) all'art.  4, comma 4.1, le parole «lettera c)» sono sostituite
dalle  parole «lettere c) e d)» e il numero «13» e' sostituito con il
numero «17»;
    g) all'art.  4,  comma  4.1,  le parole «articolo 10, comma 10.3,
della deliberazione n. 190/02» sono sostituite dalle parole «articolo
19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03»;
    h) all'art. 7, commi 7.1 e 7.3, e' aggiunta la seguente lettera:
      «d)  il corrispettivo determinato applicando la componente dis,
pari  a  0,01  centesimi di euro/kWh, all'energia elettrica prelevata
nel punto di prelievo.»
    i) all'art.  7,  comma  7.12, e all'art. 9, comma 9.15, il numero
«29»  e'  sostituito  dal numero «35», e il numero «30» e' sostituito
dal numero «36»;
    j) all'art.  7,  comma  7.14,  il  numero  «34» e' sostituito dal
numero «52», e il numero «42» e' sostituito dal numero «61»;
    k) all'art.  9,  comma  9.20,  il  numero  «29» e' sostituito dal
numero «35».