L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 gennaio 2004, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa' (di seguito: il decreto ministeriale 19 dicembre 2003); Visti: l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 27/03, come modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 27/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: la deliberazione n. 67/03); la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 111/03; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03; la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03, come modificata e integrata; la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04; Considerato che: con lettera in data 28 gennaio 2004, prot. GRTN/P2004001557, la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. hanno rappresentato all'Autorita' che i risultati delle prove per l'avvio del mercato elettrico inducono a ritenere poco significative le indicazioni di prezzo e la funzionalita' complessiva del mercato di aggiustamento e del mercato dei servizi di dispacciamento in quanto le offerte degli impianti sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del giorno prima, in molte ore, non sono risultate complessivamente sufficienti a coprire il fabbisogno stimato dal Gestore della rete; e che, per i predetti motivi, ritengono opportuno procrastinare il periodo di effettuazione delle prove per l'avvio del mercato elettrico, estendendo il periodo di vigenza dello Stove e delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 27/03, tenendo conto delle esigenze derivanti dai meccanismi di regolazione delle relative partite economiche; il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 stabilisce che la societa' Acquirente unico S.p.a. assuma le proprie funzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2004 e che contestualmente la societa' ENEL S.p.a. cessi di svolgere le sopra richiamate funzioni vicarie; e che tale previsione trova eccezione, sino al 1° febbraio 2004, nell'acquisto di energia elettrica nell'ambito del sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito: Stove) e nelle conseguenti cessioni alle imprese distributrici, per le quali attivita' la societa' Acquirente unico S.p.a. si avvale della societa' ENEL S.p.a.; con nota in data 30 gennaio 2004, la societa' Acquirente Unico S.p.a. ha chiesto alla Societa' ENEL S.p.a. di continuare a svolgere per il mese di febbraio 2004 l'attivita' di cui all'art. 6.1 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003, acquisendone l'assenso; Ritenuto che sia opportuno: prorogare, fino alla data di entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico, il funzionamento del sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica avviato con la deliberazione n. 67/03; introdurre modificazioni nelle deliberazioni n. 27/03 e n. 67/03 in ragione di quanto indicato al precedente alinea, nonche' al fine di rendere coerenti le disposizioni di cui alle predette deliberazioni con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 05/04; Delibera: Di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Modificazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03. 1.1 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, e' modificato come segue: a) all'art. 1, comma 1.1, le parole «18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata» sono sostituite dalle parole «30 gennaio 2004, n. 05/04,»; b) all'art. 1, comma 1.1, alla definizione «banda di capacita' di trasporto» le parole «per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 301/01 ed ai sensi della deliberazione n. 190/02, ad eccezione delle bande per il transito di cui all'art. 1 della deliberazione n. 190/02 e delle bande di capacita' di trasporto assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 6.2 di quest'ultima deliberazione» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2004, ai sensi delle deliberazioni n. 301/01, n. 190/02 e n. 157/03»; c) all'art. 1, comma 1.1, alla definizione «prezzo PGN», le parole «dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del Testo integrato» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 05/04»; d) all'art. 1, comma 1.1, alla definizione «Testo integrato», le parole «18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata» sono sostituite dalle parole «30 gennaio 2004, n. 05/04»; e) all'art. 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni: componente dis e' la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo ai fini della remunerazione del servizio di dispacciamento con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio; fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 sono le fasce orarie definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90; deliberazione n. 157/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03; deliberazione n. 05/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04; f) all'art. 4, comma 4.1, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle parole «lettere c) e d)» e il numero «13» e' sostituito con il numero «17»; g) all'art. 4, comma 4.1, le parole «articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 190/02» sono sostituite dalle parole «articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03»; h) all'art. 7, commi 7.1 e 7.3, e' aggiunta la seguente lettera: «d) il corrispettivo determinato applicando la componente dis, pari a 0,01 centesimi di euro/kWh, all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo.» i) all'art. 7, comma 7.12, e all'art. 9, comma 9.15, il numero «29» e' sostituito dal numero «35», e il numero «30» e' sostituito dal numero «36»; j) all'art. 7, comma 7.14, il numero «34» e' sostituito dal numero «52», e il numero «42» e' sostituito dal numero «61»; k) all'art. 9, comma 9.20, il numero «29» e' sostituito dal numero «35».