L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 6 febbraio 2004, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (decreto 21 novembre 2000); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: deliberazione n. 168/03); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2004 (di seguito: decreto 29 gennaio 2004); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato); Considerato che: l'art. 2 del decreto 29 gennaio 2004 stabilisce che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ceda l'energia elettrica acquisita ai sensi del decreto 21 novembre 2000, mediante procedure di assegnazione disciplinate dall'Autorita', previa ripartizione della capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del medesimo Gestore ai sensi dell'art. 3, com-ma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 tra mercato libero e mercato vincolato dall'Autorita' (di seguito: procedure di assegnazione); l'art. 5 del decreto 29 gennaio 2004 prevede, che ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita' includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure di assegnazione; l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, ceda al mercato l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo; gli articoli 19 e 20 della deliberazione n. 168/03 prevedono che, all'avvio del dispacciamento di merito economico, i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto nei mercati dell'energia siano assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra zone compatibili con i valori dei limiti ammissibili di trasporto; l'art. 35 della deliberazione n. 168/03 prevede che gli operatori di mercato che hanno concluso contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ed il Gestore del mercato siano tenuti a versare al Gestore della rete o abbiano diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto; Ritenuto: necessario adottare, ai sensi del decreto 29 gennaio 2004, disposizioni per l'assegnazione della capacita' produttiva relativa all'energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, com-ma 12 del decreto legislativo n. 79/1999 prevedendo un'assegnazione della quota di capacita' produttiva su base annuale e della capacita' produttiva su base mensile assegnate ai clienti del mercato libero mediante l'utilizzo del metodo pro-rata; opportuno, allo scopo di garantire una effettiva pluralita' dei soggetti assegnatari, prevedere una quota massima di capacita' produttiva detenibile dal singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' produttiva disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per effetto dell'assegnazione prorata piu' del 10% della capacita' produttiva assegnabile con riferimento a ciascuna procedura di assegnazione; opportuno, allo scopo di garantire la compatibilita' degli esiti delle procedure di assegnazione di cui al presente provvedimento con l'avvio del dispacciamento di merito economico, prevedere che dall'entrata in funzione del medesimo dispacciamento di merito economico: a) l'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, stipulati a seguito dell'assegnazione della capacita' produttiva oggetto delle suddette procedure di assegnazione, sia conforme a quanto disposto dalla deliberazione n. 168/03; b) il prezzo di assegnazione della capacita' produttiva sia comprensivo del corrispettivo previsto all'art. 35 della deliberazione n. 168/03; necessario prevedere che le procedure di assegnazione oggetto del presente provvedimento siano definite con riferimento all'anno 2004 e che nel caso di completa operativita' del sistema delle offerte sia collocata su detto sistema la sola capacita' produttiva non assegnabile di cui all'art. 3, comma 8, del decreto 29 gennaio 2004; necessario prevedere che la procedura di assegnazione delle bande di durata annuale e mensile siano definite con riferimento all'anno 2004 e necessario prevedere che la procedura di assegnazione delle bande di durata annuale e mensile siano definite con riferimento all'anno 2004 e conseguentemente vengano espletate anche con riferimento al mese di gennaio 2004; Delibera: Di approvare le procedure di assegnazione per l'anno 2004 della capacita' produttiva di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004, come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A). Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 6 febbraio 2004 Il presidente: Ortis