IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  l'art.  14,  comma  1  della  legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede  misure  per  favorire l'accesso delle imprese artigiane agli
incentivi   di   cui   al  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 novembre 2002, emanato ai sensi
dell'art.  18,  comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con il quale, in applicazione dell'art. 14 della citata
legge  n.  57/2001,  sono state determinate le modalita' semplificate
per  l'accesso  delle  imprese  artigiane  agli incentivi di cui alla
legge n. 488/1992 sopracitata;
  Visto  in  particolare  l'art. 7 del citato decreto del 21 novembre
2002,  che  rimanda  ad  un  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive la fissazione dei termini di presentazione delle domande;
  Visti  i  decreti  del  3 luglio  2003  e del 24 luglio 2003, con i
quali, rispettivamente, sono state individuate le risorse finanziarie
disponibili  per i bandi della legge n. 488/1992 e stabilita la quota
di  risorse  da  assegnare  al  bando  per le imprese artigiane nella
misura  del  10%  di  quelle  assegnate  al settore industria, pari a
123,508 milioni di euro;
  Vista  la circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, con la quale sono
state   fornite  le  indicazioni  previste  dal  citato  decreto  del
21 novembre  2002 per la presentazione delle domande e la concessione
ed erogazione delle agevolazioni;
  Considerato  che  e'  in  corso  il procedimento per l'approvazione
delle   proposte   delle  regioni  e  province  autonome  concernenti
l'individuazione  delle  priorita'  regionali per la formazione delle
graduatorie  e che si ritiene opportuno procedere per il momento alla
fissazione  dei  termini di presentazione delle domande, riservandosi
di  rendere note le predette proposte regionali e i relativi punteggi
in  tempi  brevi e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza
del termine finale del bando;
  Sentito  il  Ministro  dell'economia e delle finanze in merito alla
programmazione  temporale anche del suddetto bando ai sensi dell'art.
72, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso
alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge n. 488/1992 per il bando del
2003,  concernente le modalita' semplificate per le imprese artigiane
e'  fissato  dal  giorno  di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma
1 e' fissato al 31 maggio 2004.
  3.  Con  successivo  decreto,  da  pubblicarsi almeno trenta giorni
prima  della  scadenza  del termine finale di cui al comma 2, saranno
approvate  le  proposte  delle  regioni  e  delle  province  autonome
concernenti   le   priorita'  regionali  e  i  relativi  punteggi  da
utilizzare per la formazione delle graduatorie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2004
                                                 Il Ministro: Marzano