IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni ed integrazioni concernente, tra l'altro, misure per il
contrasto   sia   dell'uso  illegale  di  apparecchi  e  congegni  da
divertimento  ed  intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa
all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;
  Visto  l'art. 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  39,  comma 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  cosi' come convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale  11 marzo  2003  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  le  regole tecniche di
produzione  per  gli  apparecchi  di  cui  all'art.  110, comma 7 del
predetto  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza n. 773 del
1931;
  Visto  il decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, concernente le
caratteristiche  tecniche  e le modalita' di funzionamento nonche' la
verifica tecnica di conformita' degli apparecchi di cui all'art. 110,
comma 6 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.
773 del 1931;
  Considerata  la necessita' di stabilire le modalita' concernenti la
rimozione, la demolizione e la cessione all'estero degli apparecchi e
congegni  di  cui  all'art.  110,  comma 7, lettera b) ovvero la loro
conversione,  ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per
il  gioco  lecito  di  cui  all'art.  110,  comma 6,  ovvero comma 7,
lettere a) e c) del predetto testo unico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione del decreto
  1.  Il  presente  decreto  si applica agli apparecchi e congegni da
divertimento   ed  intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma 7,
lettera b),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18 giugno  1931,  n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) rimozione,  il  definitivo  ritiro  degli apparecchi di cui al
precedente  comma  dal  circuito  di  utilizzazione  presso  esercizi
pubblici,  circoli  privati  o  punti  di  raccolta  di  altri giochi
autorizzati nonche' dai magazzini degli operatori;
    b) demolizione, la distruzione completa ovvero la disaggregazione
fisica  degli  apparecchi  realizzata  al  solo  scopo  di recuperare
eventuali parti di ricambio;
    c) cessione  all'estero, l'alienazione degli apparecchi di cui al
comma 1 ad operatori esteri;
    d) conversione,  la  modifica,  ove tecnicamente possibile, degli
apparecchi  di  cui al precedente comma 1 in uno degli apparecchi per
il  gioco  lecito  di  cui  all'art.  110,  comma 6,  ovvero comma 7,
lettere a)  e c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui  al  regio  decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed
integrazioni.
  3.  Le  operazioni  di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
devono     essere    comunicate    all'ispettorato    compartimentale
dell'amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  (AAMS) competente per
territorio,  mediante  i  modelli  a),  b)  e c) allegati al presente
decreto.
  4. Limitatamente alle operazioni di demolizione di cui alla lettera
b)  del  comma 2,  e'  fatto obbligo ai soggetti di cui al successivo
art.  2  di  comunicare  al competente ispettorato compartimentale di
AAMS  la  data,il  luogo  ed  i  soggetti  incaricati  delle predette
operazioni,   con  almeno  sette  giorni  di  anticipo,  in  modo  da
consentire  all'ispettorato  stesso  di  intervenire  alle operazioni
medesime con propri funzionari.