IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni concernente, tra l'altro, misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni; Visto l'art. 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 39, comma 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, cosi' come convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto il decreto interdirettoriale 11 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le regole tecniche di produzione per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931; Visto il decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, concernente le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento nonche' la verifica tecnica di conformita' degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' concernenti la rimozione, la demolizione e la cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del predetto testo unico; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione del decreto 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) rimozione, il definitivo ritiro degli apparecchi di cui al precedente comma dal circuito di utilizzazione presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' dai magazzini degli operatori; b) demolizione, la distruzione completa ovvero la disaggregazione fisica degli apparecchi realizzata al solo scopo di recuperare eventuali parti di ricambio; c) cessione all'estero, l'alienazione degli apparecchi di cui al comma 1 ad operatori esteri; d) conversione, la modifica, ove tecnicamente possibile, degli apparecchi di cui al precedente comma 1 in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 devono essere comunicate all'ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio, mediante i modelli a), b) e c) allegati al presente decreto. 4. Limitatamente alle operazioni di demolizione di cui alla lettera b) del comma 2, e' fatto obbligo ai soggetti di cui al successivo art. 2 di comunicare al competente ispettorato compartimentale di AAMS la data,il luogo ed i soggetti incaricati delle predette operazioni, con almeno sette giorni di anticipo, in modo da consentire all'ispettorato stesso di intervenire alle operazioni medesime con propri funzionari.