IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna,  in  presenza  del prof. Stefano Rodota',
presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice presidente, del
prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatori il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;
Premesso.
  1. Finalita' del provvedimento.
  Le  iniziative  di  propaganda  elettorale  intraprese  da partiti,
organismi   politici,   comitati  promotori,  sostenitori  e  singoli
candidati  costituiscono  un  momento  particolarmente  significativo
della  partecipazione  alla vita democratica (art. 49 Cost.) che deve
pero'  rispettare  i diritti e le liberta' fondamentali delle persone
cui si riferiscono le informazioni utilizzate.
  Con  l'approssimarsi  di  una  tornata di consultazioni elettorali,
l'Autorita' ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle garanzie
vigenti  dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione
dei  dati  personali  che ha sostituito la legge n. 675/1996 (decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n.  196),  e  fornire  in  particolare
indicazioni sull'informativa alle persone interessate.
  A  tal  fine,  verranno segnalati in questo provvedimento i casi in
cui  si  possono  utilizzare  dati  personali  a  fini  di propaganda
informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i
casi  in  cui  al  contrario  il  consenso e' necessario. Saranno poi
evidenziati  i diritti degli interessati di conoscere le modalita' di
utilizzazione  dei  dati  che  li  riguardano  e  di far interrompere
l'attivita' di propaganda nei propri confronti.
  2. Dati tratti da registri o elenchi pubblici.
    a) Quando si puo' prescindere dal consenso.
  E'  possibile  utilizzare  dati  personali  senza il consenso degli
interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti
da   fonti   «pubbliche»   nel  senso  proprio  del  termine,  ovvero
conoscibili da chiunque senza limitazioni.
  Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti
o  documenti  che  sono  detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo
stesso sono liberamente accessibili - senza discriminazioni - in base
ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento.
  Se  non  ricorre  questa  condizione,  l'amministrazione  o  l'ente
pubblico  che  detiene  i  dati  non  puo'  permetterne  l'utilizzo a
partiti,  forze  politiche  o candidati, dovendo utilizzarli solo per
svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti
stabiliti,  caso  per  caso,  da  norme generali o speciali contenute
anche  nel Codice (art. 18, commi 2 e 3, decreto legislativo citato),
che  a volte rendono i dati «pubblici» solo per permetterne l'uso per
alcune finalita'.
  Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale:
    a) le  c.d.  liste  elettorali  (ovvero,  le  liste  degli aventi
diritto  al  voto detenute presso i comuni), le quali «possono essere
rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in
materia  di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di
un   interesse  collettivo  o  diffuso»  (art.  51  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, come modificato
dall'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003);
    b) gli  elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art.
61,  comma 2, decreto legislativo n. 196/2003), e i dati contenuti in
taluni registri detenuti dalle camere di commercio;
    c) altri  elenchi  e  registri  in materia di elettorato attivo e
passivo.  Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo,
risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti:
      l'elenco  degli  elettori  italiani residenti all'estero per le
elezioni   del  Parlamento  europeo  (formato  sulla  base  dei  dati
contenuti  nelle  liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari:
art. 4, commi 1 e 5, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito
con legge 3 agosto 1994, n. 483);
      le  c.d.  liste  aggiunte  dei  cittadini elettori di uno Stato
membro  dell'Unione  europea  (istituite  a livello comunale anche in
riferimento  ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1° maggio 2004),
residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto
alle   elezioni   del  Parlamento  europeo  (decreto  legislativo  n.
197/1996;  circolare  del Ministero dell'interno 30 dicembre 2003, n.
134,  nella  Gazzetta  Ufficiale  8 gennaio 2004, n. 5; v. anche Com.
della Commissione europea COM (2003) 174 def. dell'8 aprile 2003);
      l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato  alla  predisposizione delle liste elettorali, realizzato
unificando  i  dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) e degli schedari consolari (art. 5, legge 27 dicembre 2001, n.
459);
      l'elenco  dei  cittadini  italiani  residenti all'estero aventi
diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero
(Comites),  reso  pubblico  con modalita' definite con un regolamento
(articoli 13  e  26,  legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1,
legge  27 dicembre  2001,  n.  459;  art.  5,  comma  1,  decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).
  Va   comunque   segnalato  a  chi  utilizza  fonti  «pubbliche»  la
necessita' di porre attenzione:
    alle modalita' prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad
esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia);
    alla  circostanza  che  i dati siano accessibili al pubblico solo
per   finalita'   specifiche.   Non   possono  ad  esempio  ritenersi
utilizzabili  a  fini  di  propaganda  le informazioni sugli studenti
ricavabili  dalla pubblicazione degli esiti di attivita' scolastiche,
oppure  gli  elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o
di  beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni
comunali   a   portatori   di  handicap,  invalidi  e  indigenti,  le
graduatorie  per  il  ricovero  in  istituti di sostegno o in case di
cura, le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica,  gli  elenchi  dei  beneficiari  di  parcheggi  riservati a
persone con ridotta capacita' motoria;
    alle  condizioni  e  ai  limiti eventualmente posti per stabilire
come utilizzare i dati dopo averne ottenuta copia. Tale utilizzazione
deve  poi  avvenire sempre in termini compatibili con gli scopi per i
quali  i  dati  sono  stati  raccolti e registrati (art. 11, comma 1,
lettera b), decreto legislativo n. 196/2003), e che in alcuni casi e'
possibile  solo  se  si  indica  la  data  della  loro  estrazione  e
l'origine.
  Non  sono  invece  utilizzabili  per la propaganda elettorale altre
fonti della pubblica amministrazione, quali, ad esempio:
    1) atti anagrafici e dello stato civile.
  I dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non
possono  essere  forniti  in  alcun  modo  a  privati  per  scopi  di
propaganda  elettorale  (tantomeno  in  forma elaborata di elenchi di
intestatari  di  nuclei  familiari),  anche  se  il richiedente e' un
amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
  Possono  rivolgere  una  motivata  richiesta di rilascio di elenchi
solo  le  amministrazioni  pubbliche  per  esclusivo  uso di pubblica
utilita'  (art.  34  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
223/1989).  Questa  garanzia opera anche nei confronti del comune, il
quale  puo'  utilizzare  anch'esso i dati anagrafici che detiene solo
per  usi  di  pubblica  utilita',  anche  in  caso  di  comunicazione
istituzionale (art. 177 del decreto legislativo n. 196/2003), sicche'
tali  dati non possono essere utilizzati per la propaganda elettorale
o per pubbliche relazioni di carattere personale.
  Anche  gli  atti  dello stato civile sono soggetti ad un regime ben
diverso da quello delle liste elettorali (art. 450 del codice civile;
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 396/2000) e non possono
quindi  ritenersi  «pubblici»  nel  senso  proprio  del termine sopra
indicato;
    2)  dati tratti dalle liste elettorali di sezione gia' utilizzate
nei seggi.
  Le  liste elettorali di sezione gia' utilizzate nei singoli seggi e
sulle  quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno
votato non possono essere utilizzate a fini di propaganda. Tali liste
contengono  dati  particolari  a  volte  sensibili (idonei a rivelare
l'effettiva partecipazione dei cittadini alle votazioni o, in tutto o
in  parte,  a particolari consultazioni), e sono verificabili da ogni
cittadino entro quindici giorni dal deposito in cancelleria, solo per
il  controllo  sulla regolarita' delle operazioni elettorali (art. 62
del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
recante  il  testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione
degli  organi  delle amministrazioni comunali, applicabile anche alle
elezioni  regionali  ex  art.  1, comma 6, legge 17 febbraio 1968, n.
108).  A  tali  liste  non e' applicabile ne' la disciplina di cui al
citato  art.  51  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
223/1967,  ne'  il  diritto  di  accesso  riconosciuto ai titolari di
cariche elettive ai fini dell'espletamento del relativo mandato;
    3) dati annotati da scrutatori e rappresentanti di lista.
  Scrutatori  e  rappresentanti  di  lista,  nell'esercitare funzioni
affidate  o consentite dalla legge e connesse al regolare svolgimento
delle  operazioni  di voto, possono venire a conoscenza di dati anche
sensibili  (quali  quelli  relativi  a coloro che hanno votato o meno
presso  una  determinata  sezione),  da  trattare  con ogni opportuna
cautela  anche  a  garanzia  della  liberta'  e  segretezza del voto,
soprattutto  nei  casi  in  cui  (come  i  referendum abrogativi o le
votazioni  di  ballottaggio) la partecipazione al voto o l'astensione
puo'  evidenziare  di  per  se'  una particolare opzione politica. In
particolare,  tali  soggetti non possono compilare elenchi di persone
astenutesi  dal  voto,  specie  al  fine  di  invitarle  a  votare in
successivi appuntamenti elettorali;
    4) schedari istituiti presso gli uffici consolari.
  Ai  dati anagrafici dei cittadini iscritti negli schedari istituiti
presso  gli  uffici  consolari  ai sensi dell'art. 67 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   200/1967,   possono  ritenersi
applicabili  le  disposizioni sul rilascio degli atti anagrafici, che
prevedono  la  possibilita'  di  rilasciare  elenchi  degli  iscritti
nell'anagrafe    della    popolazione   residente   unicamente   alle
amministrazioni  pubbliche  che  ne  facciano motivata richiesta, per
esclusivo uso di pubblica utilita'.
  3. Casi equiparati ai registri pubblici: elenchi telefonici.
  La disciplina degli elenchi telefonici, cartacei ed elettronici, e'
stata oggetto di recenti modifiche che hanno mutato in radice la loro
natura in attuazione di norme comunitarie.
  Il  nuovo  regime sara' attuato prevedibilmente nella seconda meta'
del 2004 e la propaganda sara' possibile in futuro solo nei confronti
di chi vi acconsenta.
  Nel  frattempo,  gli  elenchi  della  telefonia  fissa (e non anche
quelli della telefonia mobile) restano utilizzabili per la propaganda
elettorale   solo  mediante  invio  di  posta  ordinaria  o  chiamate
telefoniche effettuate da un operatore, a meno che gli interessati si
siano   opposti  (cfr.  articoli 55  e  75  del  decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259).
  4. Propaganda lecita con il consenso.
  Fuori dei predetti casi, benche' la propaganda elettorale abbia una
sua   specificita'  rispetto  alla  comunicazione  commerciale  e  di
marketing,  non e' possibile effettuarla senza un consenso preventivo
e  specifico  dell'interessato, basato su un'informativa che evidenzi
chiaramente  l'utilizzo dei dati a tale fine (e sia espresso in forma
scritta  se,  come  si  vedra',  i  dati  hanno natura sensibile), in
particolare quando si ricorre ai seguenti mezzi:
    a) invio di fax;
    b) invio di messaggi Sms e Mms;
    c) chiamate telefoniche senza l'intervento di un operatore.
  Ci   si   riferisce   all'utilizzo  di  sistemi  automatizzati  che
effettuano chiamate vocali preregistrate senza l'intervento, caso per
caso, di un operatore;
    d) chiamate di ogni tipo a terminali di telefonia mobile.
  Il  regime  transitorio  menzionato  per  la  telefonia  fissa  non
riguarda la telefonia mobile.
  Senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato, o del reale
ed  unico  utilizzatore  della  scheda  di traffico prepagato, non e'
lecito  effettuare  chiamate vocali di propaganda a terminali mobili,
automatizzate  e non, o inviare - anche in questo caso - messaggi Sms
o Mms anche tramite siti web.
  La  volonta'  dell'interessato  deve essere manifestata prima della
chiamata  o  del  messaggio  e  non  puo' essere elusa inviando senza
consenso  un  primo  messaggio  con  il  quale  si  chieda di aderire
all'invio di ulteriori messaggi di propaganda.
  Il  consenso  deve essere espresso in forma chiara (specificando la
finalita'  di  propaganda  specie quando e' richiesto con una formula
ampia,   riferita  anche  a  scopi  commerciali  e  di  marketing)  e
«positiva» (anziche' con una modalita' di silenzio-assenso);
    e) indirizzi di posta elettronica.
  Gli  indirizzi  di  posta elettronica recano dati personali che non
rientrano   tra  le  fonti  «pubbliche»  liberamente  accessibili  da
chiunque  e  sono  utilizzabili solo sulla base di un libero consenso
(articoli 24 e 130 del decreto legislativo n. 196/2003; v. provv. del
Garante 29 maggio 2003 sul c.d. spamming, in www.garanteprivacy.it).
  Il  consenso  e' necessario anche quando gli indirizzi o altri dati
personali:
    sono ricavati da pagine web;
    sono  formati ed utilizzati automaticamente con un software senza
l'intervento  di  un  operatore,  oppure  in mancanza di una verifica
della loro attuale attivazione o dell'identita' del destinatario;
    quando  gli  indirizzi  non  sono  registrati  dopo  l'invio  dei
messaggi.
  La  circostanza  che  gli  indirizzi  di  posta elettronica possano
essere  reperiti  con una certa facilita' in Internet non comporta il
diritto  di utilizzarli liberamente per inviare messaggi di qualunque
genere.
  Il principio del consenso si applica anche per:
    i  dati  di  utenti  che prendono parte a forum o newsgroup, resi
conoscibili   in   Internet   per   partecipare  ad  una  determinata
discussione  e  che  non  sono utilizzabili per fini diversi senza un
consenso  specifico  (art.  11,  comma  1,  lettere  a) e b), decreto
legislativo n. 196/2003);
    gli indirizzi compresi nella lista «anagrafica» di abbonati ad un
Internet  provider,  o  pubblicati  su siti web per specifici fini di
informazione   aziendale,   comunicazione   commerciale  o  attivita'
istituzionale od associativa;
    comunicazioni  inviate  a  gestori  anche  privati  di  siti  web
utilizzando  gli  indirizzi  pubblicati sugli stessi siti, o che sono
reperibili  consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato
i nomi a dominio;
    f) iscritti ad associazioni politiche o a partiti.
  L'utilizzazione  da  parte  di  partiti o associazioni politiche di
dati  relativi  a  loro iscritti, a simpatizzanti o a partecipanti ad
iniziative   politiche   in   occasione  delle  quali  si  raccolgano
informazioni   sul   loro   conto   (come   pure  di  dati  acquisiti
sottoscrivendo  petizioni, proposte di legge, richieste di referendum
o  raccolte  di  firme),  comporta  un  trattamento di dati personali
«sensibili».
  In  questi  casi  il consenso specifico deve essere manifestato per
iscritto.
  Quando    il    consenso   e'   raccolto   all'atto   di   adesione
all'organizzazione,  occorre  un'idonea  informativa  collegata ad un
chiaro  contesto  interno  risultante  dallo  statuto o da altri atti
dell'organizzazione  noti  agli interessati (v. comunicato stampa del
Garante  del 16 ottobre 1997, in Bollettino n. 2, p. 82). Particolare
attenzione  va  prestata  poi  alla chiarezza dell'informativa e alla
formula  di  consenso  presenti  su  siti  web  che  raccolgano  dati
sensibili  di  aderenti  o  simpatizzanti anche ai fini dell'invio di
newsletter a contenuto politico.
  Se  i  dati  sono  acquisiti  nell'ambito di altri eventi politici,
l'informativa    deve    evidenziare    parimenti    con    chiarezza
l'utilizzazione  dei  dati  che si prevede in aggiunta alle finalita'
perseguite  in via principale (ad esempio, nel caso in cui si intenda
comunicare  i  dati a singoli candidati o a comitati elettorali delle
medesime formazioni politiche).
  Ogni  eventuale  comunicazione ad altri soggetti (organizzazioni di
simpatizzanti,  enti,  associazioni,  societa'  e persone fisiche non
direttamente  connesse  all'attivita'  del titolare del trattamento),
indipendente  ed ulteriore rispetto alle finalita' della raccolta dei
dati,  deve  essere basata su un consenso distinto da quello previsto
per il predetto trattamento «principale»;
    g) utenti o aderenti a organizzazioni non politiche.
  Quando  si  presta  un'attivita'  (ad  esempio,  assicurativa) o un
servizio   (ad  esempio,  presso  una  casa  di  cura)  o  si  svolge
un'attivita'   associativa   no-profit  a  scopo  diverso  da  quello
politico, non e' lecito utilizzare indirizzari o altri dati personali
per   propagandare   candidati  interni  alla  societa',  all'ente  o
all'associazione  o  da  questi  sostenuti  (v.  provv.  Garante  del
5 ottobre  1999  e  del 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, p. 17
s.).
  L'utilizzazione  a  fini  di  propaganda  dei  dati  relativi  agli
iscritti  ad  associazioni  sindacali,  professionali,  sportive e di
categoria  che  non  abbiano  un'espressa  connotazione  politica, e'
possibile solo quando ricorrono le seguenti condizioni:
    venga disposta legittimamente in base all'ordinamento interno;
    le  modalita'  di  utilizzo  dei  dati a fini di propaganda siano
compatibili  con  gli scopi principali perseguiti dall'associazione o
altro organismo;
    sia  prevista  specificamente nell'informativa resa agli iscritti
al momento dell'adesione o del suo rinnovo.
  5. Dati acquisiti nell'esercizio di un mandato.
  I  titolari  di  alcune  cariche  elettive, nel corso del mandato e
sulla  base  di specifiche disposizioni volte a favorire il suo pieno
esercizio,  possono venire lecitamente a conoscenza di dati personali
(cfr., ad esempio, art. 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267: cfr. anche parere del 20 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 7
ss.  e  del  7 marzo  2001, in Bollettino n. 18, p. 24) da utilizzare
anche  a  fini  di trasparenza e buon andamento, per scopi pertinenti
all'esercizio  del  mandato  che  possono  rendere legittimo anche un
eventuale contatto con gli interessati.
  E'  in  questo quadro illegittima l'eventuale richiesta di ottenere
dagli  uffici  dell'amministrazione  o  dell'ente la comunicazione di
intere  basi  di  dati,  oppure  la  formazione  di  appositi elenchi
«dedicati» da utilizzare per la propaganda anche dopo la scadenza dal
mandato.
  Possono  al  contrario  essere utilizzati i dati personali raccolti
direttamente  dal  titolare  della  carica elettiva, nel quadro delle
relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.
  6. Uso di dati raccolti da terzi.
  Diversi  interessati  divengono  consapevoli  solo a seguito di una
loro  contestazione  che  il  consenso espresso in precedenza in modo
generico  e'  stato  utilizzato  anche  per  attivita'  di propaganda
elettorale.
  Il candidato o l'organismo politico, quando acquisisce i dati da un
privato  che  li  ha  raccolti  in  base a formule di consenso vaghe,
riferite  a  scopi  di  vario  tipo  non  meglio  precisati  (spesso,
prevalentemente  di  tipo  commerciale),  ha l'onere di verificare in
modo  adeguato  -  anche con modalita' a campione e avvalendosi della
figura  del  mandatario  elettorale:  cfr.  art. 7, legge 10 dicembre
1993,  n.  515  -  che  gli interessati siano stati informati in modo
specifico  e  abbiano prestato un consenso idoneo, che e' validamente
espresso  solo se e' manifestato «specificamente in riferimento ad un
trattamento   chiaramente   individuato ...  e  se  sono  state  rese
all'interessato  le informazioni di cui all'art. 13» del Codice (art.
23, comma 3, decreto legislativo n. 196/2003).
  Tale   consenso  deve  essere  manifestato  liberamente,  in  forma
differenziata  rispetto  alla  prestazione di beni e servizi, in modo
esplicito  e  documentato per iscritto: altrimenti, il trattamento e'
illecito  e  i  dati  sono  inutilizzabili (art. 11, comma 2, decreto
legislativo n. 196/2003).
  Sull'organismo  politico  o  candidato  grava  altresi'  l'onere di
verificare   -  anche  avvalendosi  del  predetto  mandatario  -  che
l'informativa  sia fornita in caso di servizi di propaganda curati da
terzi  che inviino lettere o messaggi di propaganda utilizzando fonti
conoscitive accessibili a chiunque.
  7. Informativa agli interessati.
  Chi  effettua attivita' di propaganda elettorale, anche se utilizza
dati  «pubblici»  nel  senso  proprio  del termine, deve fornire agli
interessati  la prevista informativa (art. 13 del decreto legislativo
n. 196/2003).
  Si  puo'  adempiere a tale obbligo anche attraverso un'informazione
sintetica, ma efficace, ed utilizzando, a titolo esemplificativo, una
formula di tenore analogo al seguente:
  «I  dati  che  ci  ha  fornito  liberamente (oppure: che sono stati
estratti  da  ...)  sono  utilizzati da ... solo a fini di propaganda
elettorale,  anche con strumenti informatici e non saranno comunicati
a   terzi  (eventuale:  salvo  che  all'organizzazione  che  cura  le
spedizioni).  Puo'  in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro
trattamento  o  chiedere  di  integrarli, rettificarli o cancellarli,
rivolgendosi   a  .........  (indicare  almeno  un  responsabile  del
trattamento, se e' stato designato).».
  Questa informativa deve essere inserita nel materiale di propaganda
caratterizzato da lettere o da messaggi di posta elettronica.
  Analoghe  formule  sintetiche  possono essere utilizzate in caso di
chiamate a numeri estratti da elenchi telefonici, fornendo all'inizio
della conversazione un'informativa che indichi subito chi effettua la
propaganda, la finalita' della chiamata e i diritti del ricevente.
  Chi effettua propaganda, qualora non ritenga di inviare il predetto
materiale potrebbe:
    estrarre  i  dati  da  pubblici  registri,  elenchi, atti o altri
documenti   conoscibili   da  chiunque  senza  contattare  tutti  gli
interessati;
    oppure,  potrebbe inviare materiale propagandistico di dimensioni
ridotte  che,  a differenza di una lettera o di un messaggio di posta
elettronica,   non   permetta  di  inserire  efficacemente  un'idonea
informativa anche di tenore sintetico.
  Limitatamente   a  questi  ultimi  due  casi,  il  Garante  ritiene
proporzionato  rispetto  ai  diritti  degli  interessati sollevare il
soggetto  che  utilizza  i  dati  per  esclusivi  fini  di propaganda
elettorale  dall'obbligo  di  fornire l'informativa. Cio' solo per le
consultazioni  della  primavera  del 2004 conformemente a quanto gia'
provveduto  con  il provvedimento del 7 febbraio 2001 (nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, p. 65).
  Questa  misura  evita  anche  che in un breve arco di tempo un alto
numero  di  interessati  riceva  un  elevato  numero  di  informative
analoghe   da   parte  di  piu'  soggetti  impegnati  nella  campagna
elettorale  e  che  utilizzano  le  medesime  fonti  conoscitive,  in
particolare le liste elettorali comunali.
  La  disciplina  applicabile  (art. 13, commi 4 e 5, lettera c), del
decreto  legislativo  n.  196/2003)  affida  al Garante il compito di
verificare   se   l'informativa   comporti   un   impiego   di  mezzi
sproporzionato   rispetto   al   diritto   tutelato,  considerata  la
possibilita'  di  prescrivere  altre misure appropriate. La manifesta
sproporzione  puo'  ravvisarsi caso per caso o in relazione a settori
generali o tipi di trattamento.
  Nel  caso  dell'attivita'  di  propaganda  elettorale  oggetto  del
presente  provvedimento,  l'integrale  adempimento  agli  obblighi di
informativa  agli  interessati puo' essere considerato sproporzionato
rispetto  al diritto tutelato, quando la persona cui si riferiscono i
dati  estratti  da  fonti  pubbliche  accessibili  a  chiunque non e'
contattata  da  chi  utilizza  i  dati,  oppure  riceve  materiale di
propaganda che non permette un agevole inserimento dell'informativa.
  Nel  caso  in  cui,  invece,  l'interessato  e' contattato mediante
l'invio  di  lettere,  oppure  di  messaggi  per  posta  elettronica,
l'informativa  -  secondo  la predetta formula - puo' essere inserita
nella lettera o nel messaggio, anziche' essere inviata all'atto della
registrazione «interna» dei dati.
  Resta  fermo  l'obbligo di informativa nel caso in cui i dati siano
acquisiti   direttamente  presso  l'interessato,  anziche'  da  fonti
pubbliche conoscibili da chiunque.
  8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti.
  Ciascun  partito,  movimento  o comitato elettorale, nonostante non
debba notificare al Garante il trattamento dei dati (cfr. articoli 37
e  38 del decreto legislativo n. 196/2003), e' tenuto, oltre che agli
adempimenti  di  cui  agli  articoli 29  e  30  del  Codice in ordine
all'individuazione   e   alla   designazione   degli  incaricati  del
trattamento e degli eventuali responsabili, ad adottare idonee misure
di  sicurezza  per  i trattamenti di dati cartacei e automatizzati e,
comunque,  quelle «minime» (articoli 31, 33, 34, 35 e allegato b) del
decreto legislativo n. 196).
  Restano ferme le specifiche prescrizioni che limitano la propaganda
elettorale  per  talune consultazioni dopo la chiusura della campagna
elettorale (v., ad esempio, art. 2, della legge n. 515/1993).
  9. Garanzie per gli interessati.
  La  possibilita'  che  l'interessato non debba acconsentire all'uso
dei dati per finalita' di propaganda elettorale, o possa non ricevere
alle  condizioni sopra indicate un'apposita informativa, non lo priva
delle  garanzie  previste  dal  Codice  come  quella  di  chiedere al
titolare  del  trattamento  se  vi  sono  dati  che lo riguardano, di
conoscerne il contenuto in modo intelligibile, l'origine, ecc.
  L'interessato  puo' opporsi in ogni momento al trattamento dei dati
e, in particolare, alla propaganda, anche quando abbia manifestato un
consenso.
  Tali  richieste  obbligano  i  titolari  del  trattamento  a  darvi
riscontro   e,   in  caso  di  opposizione,  a  non  recapitare  piu'
all'opponente  ulteriori  messaggi  anche  in occasione di successive
campagne.
  Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo
ad  una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7,
l'interessato  puo' rivolgersi all'autorita' giudiziaria o presentare
un  reclamo  o  un ricorso al Garante con le modalita' previste dagli
articoli 142 s. del decreto legislativo n. 196/2003.
  10. Uso dei dati decorso il periodo di esonero.
  Decorsa  la  data  del 30 giugno 2004, partiti, movimenti politici,
comitati  promotori,  sostenitori  e  candidati potranno continuare a
trattare (anche mediante mera conservazione) i dati estratti da fonti
pubbliche   accessibili   a  chiunque  per  finalita'  di  propaganda
elettorale o di connessa comunicazione politica, solo se informeranno
gli   interessati  entro  il  30 settembre  2004  nei  modi  previsti
dall'art.  13  del  Codice.  Diversamente,  i  dati  dovranno  essere
cancellati   o   distrutti   non   oltre   la   medesima  data.  Tali
considerazioni  non riguardano dati per i quali gli interessati siano
stati invece informati nei termini sopra indicati.
  Tutto cio' premesso il Garante:
    a) segnala  ai  titolari  di  trattamento  interessati,  ai sensi
dell'art.  154,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto legislativo n.
196/2003,  la  necessita'  di  conformare  il trattamento ai principi
richiamati nel presente provvedimento;
    b) ai  sensi  dell'art.  13,  comma 5, del decreto legislativo n.
196/2003,   dispone   che  partiti  e  movimenti  politici,  comitati
promotori,  sostenitori  e  candidati i quali trattino dati personali
provenienti   da   pubblici   registri,  elenchi,  atti  o  documenti
conoscibili   da  chiunque  per  esclusive  finalita'  di  propaganda
elettorale  e  di  connessa comunicazione politica in occasione delle
consultazioni   elettorali  del  primo  semestre  del  2004,  possano
astenersi  dall'informare gli interessati alle condizioni indicate in
motivazione;
    c) dispone  che  il  presente  provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 12 febbraio 2004
                                               Il presidente: Rodota'
Il segretario generale: Buttarelli