IL DIRETTORE REGIONALE
                            per il Lazio
  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente;
  Viste  le note 500 e 868 inviate rispettivamente in data 22 gennaio
e  in  data 3 febbraio 2004, con le quali sono state comunicate per i
giorni   15  e  23  gennaio,  la  causa  ed  il  periodo  di  mancato
funzionamento  dei  Servizi  di  pubblicita'  immobiliari  per quanto
concerne  l'accettazione  delle  note  e di irregolare funzionamento,
parzialmente   garantito,   del   servizio  di  Ispezioni  ipotecarie
dell'Ufficio provinciale di Viterbo;
  Accertato che tale interruzione e' da attribuirsi all'assemblea del
personale,  indetta  dalla  RSU per il mancata rinnovo del contratto,
con  conseguente  interruzione  dei  compiti  di istituto connessi ai
servizi di pubblicita' immobiliare il giorno 15 dalle ore 12 alle ore
13 e per il giorno 23 dalle ore 10 alle ore 12;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'Ufficio;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001,    prot.    n.   R/16123,   che   individua   nella   Direzione
compartimentale,  la  struttura  competente  ad adottare i decreti di
mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;
  Vista  la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del
26 febbraio  2003,  con  la  quale  l'Agenzia  del territorio dispone
l'attivazione   delle  direzioni  regionali  e  la  cessazione  delle
direzioni compartimentali;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
                              Decreta:
  Il  periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato
Ufficio e' accertato come segue:
    per  i  giorni 15 e 23 gennaio 2004, irregolare funzionamento per
sospensione  delle  attivita'  connesse  ai  servizi  di  Pubblicita'
immobiliare.
  Regione  Lazio:  Agenzia  del  Territorio  - Ufficio provinciale di
Viterbo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 febbraio 2004
                                       Il direttore regionale: Cesaro