IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visti  i  decreti  29  maggio 2003 e 1° ottobre 2003 con i quali la
validia'  dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo
denominato  «CSQA  -  Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio
2003 e' stata prorogata fino al 21 febbraio 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»,
allo  schema  tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale
dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Garda»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  -  Certificazioni  Srl»,  con sede in Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine protetta olio extravergine di oliva
«Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97
del  24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 29 maggio 2003 e 1°
ottobre  2003,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far
data dal 21 febbraio 2004.