Nelle  note  all'art.  5 della legge citata in epigrafe, pubblicate
nella  sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 10, seconda colonna,
al  quarantanovesimo rigo, dove e' scritto: «5. Le regioni assicurano
il   coordinamento   delle   operazioni   a   terra   anche  ai  fini
dell'efficacia  dell'intervento  dei  mezzi  aerei per lo spegnimento
degli  incendi boschivi articolabili in unita' operative territoriali
da  istituirsi  con  decreto  del direttore generale. A tali fini, le
regioni  possono  avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i
centri  operativi  antincendi boschivi del Corpo medesimo.», leggasi:
«5.  Le  regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra
anche  ai  fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo
spegnimento  degli  incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono
avvalersi  del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi  boschivi articolabili in unita' operative territoriali da
istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo.».