Nelle note all'art. 5 della legge citata in epigrafe, pubblicate nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 10, seconda colonna, al quarantanovesimo rigo, dove e' scritto: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.», leggasi: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo.».