IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le precedenti ordinanze di protezione civile con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria; Ritenuto necessario ed urgente integrare le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze, al fine di consentire il definitivo superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria; Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa del Presidente della regione Calabria; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2881/1998 e' aggiunto il seguente comma: «3. Il commissario delegato puo' non applicare il disposto di cui al comma 2 ai comuni che, pur non avendo realizzato gli obiettivi di cui al citato comma, presentino un piano, concordato con la societa' mista di competenza, di recupero dei ritardi maturati nell'adempimento degli obiettivi di cui innanzi e sempreche' detto piano sia assentito dal commissario delegato in ordine alla sua idoneita' al conseguimento dei risultati previsti.». 2. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «venti giorni dalla richiesta», e' aggiunto il seguente periodo: «in favore del personale di cui al presente comma e' autorizzata la corresponsione di una indennita' pari all'importo corrispondente a 70 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.». 3. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro straordinario del personale» e le parole «da corrispondersi nel limite massimo di 70 ore mensili», sono soppresse.