IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  precedenti  ordinanze  di protezione civile con le quali
sono  state  emanate  disposizioni  per  fronteggiare l'emergenza nel
settore  dei  rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche'
in  materia  di  bonifica  e  risanamento ambientale dei suoli, delle
falde  e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali
e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione
Calabria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23  dicembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre  2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani,
speciali  e  speciali  pericolosi,  nonche'  in materia di bonifica e
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinati  e  di  tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;
  Ritenuto  necessario ed urgente integrare le disposizioni contenute
nelle  precedenti  ordinanze,  al  fine  di  consentire il definitivo
superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria;
  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Acquisita l'intesa del Presidente della regione Calabria;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  2 dell'ordinanza n. 2881/1998 e' aggiunto il seguente
comma:
  «3.  Il  commissario delegato puo' non applicare il disposto di cui
al  comma 2 ai comuni che, pur non avendo realizzato gli obiettivi di
cui  al citato comma, presentino un piano, concordato con la societa'
mista    di    competenza,   di   recupero   dei   ritardi   maturati
nell'adempimento  degli  obiettivi  di cui innanzi e sempreche' detto
piano  sia  assentito  dal  commissario  delegato  in ordine alla sua
idoneita' al conseguimento dei risultati previsti.».
  2.  Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  dopo  le  parole  «venti  giorni  dalla
richiesta», e' aggiunto il seguente periodo: «in favore del personale
di  cui  al  presente  comma  e' autorizzata la corresponsione di una
indennita'  pari  all'importo  corrispondente  a  70  ore  di  lavoro
straordinario,  calcolato sulla base degli importi orari spettanti in
relazione alle qualifiche di appartenenza.».
  3.  All'art.  6,  comma 3, dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, le parole «da corrispondere agli esperti e
le  spese  per il lavoro straordinario del personale» e le parole «da
corrispondersi nel limite massimo di 70 ore mensili», sono soppresse.