IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003,
10 giugno   2003  e  24  ottobre  2003,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per il controllo sui
formaggi  sardi  a  D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata
prorogata fino al 3 marzo 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo
di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002,
protocollo n. 62118;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 27 luglio 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata  all'orgamsmo  privato  di  controllo
«O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.»,  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento
della  Commissione  CE  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata
con  decreti  16 luglio  2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10
giugno   2003  e  24 ottobre  2003,  e'  ulteriormente  prorogata  di
centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004.