IL DIRETTORE GENERALE concessioni e autorizzazioni Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 4, comma 2; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004; Considerato che l'art. 4, comma 2, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, assegna 30 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 4, comma 2, relativi agli apparati di utente per la trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet; Considerato che l'art. 4, comma 1, del citato decreto 30 dicembre 2003, stabilisce il contributo nella misura di 75 euro per ciascun accesso; Considerato che l'art. 4, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003 prevede che, entro venti giorni dalla sua entrata in vigore, siano stabilite con apposito provvedimento ministeriale almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto che e' stabilito, per tipologia di operatore, sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet; Viste le comunicazioni in data 27 gennaio 2004 con le quali sono stati richiesti ad un campione rappresentativo di operatori di comunicazioni elettroniche i dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet dal 7 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003; Visti i dati di vendita comunicati dai citati operatori di comunicazioni elettroniche; Considerato che in base ai suddetti dati e' opportuno individuare cinque tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare del relativo stanziamento, al fine di tenere conto dei differenti volumi di vendita dei diversi operatori di comunicazioni elettroniche; Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede il riconoscimento del contributo per i contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2003 e che, pertanto, stante il criterio cronologico di riconoscimento dei contributi agli utenti, e' opportuno prevedere che, in fase di prima erogazione, i lotti da assegnare siano riferiti ai contratti stipulati tra il 2 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2003; Considerata l'opportunita', in relazione alla disponibilita' dei fondi ed alla luce delle vigenti disposizioni contabili riguardanti la gestione dei contributi, di stabilire, per il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche, una prima liquidazione nella misura del 50 per cento dei contributi riconosciuti, liquidando il rimanente 50 per cento a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto 30 dicembre 2003; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003, occorre stabilire il formato elettronico del documento contenente i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda ad Internet e dell'operatore che fornisce il servizio stesso; Decreta: Art. 1. Determinazione dei lotti 1. Le tipologie dei lotti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto 30 dicembre 2003 sono cosi' stabilite: 1) lotto A1 - relativo a n. 40.000 contributi per uno stanziamento pari a 3.000.000 euro; 2) lotto B1 - relativo a n. 10.000 contributi per uno stanziamento pari a 750.000 euro; 3) lotto C1 - relativo a n. 2.000 contributi per uno stanziamento pari a 150.000 euro; 4) lotto D1 - relativo a n. 500 contributi per uno stanziamento pari a 22.500 euro; 5) lotto E1 - relativo a n. 100 contributi per uno stanziamento pari a 7.500 euro. 2. In fase di prima assegnazione i lotti di cui al comma 1 sono riferiti ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dal 2 dicembre 2003 al 31 dicembre 2003 compresi. Per eventuali successive assegnazioni le tipologie di cui al comma 1 sono modificate o confermate con provvedimento ministeriale in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi, ferma restando la facolta' degli operatori di comunicazioni elettroniche di richiederne la modifica con istanza debitamente documentata.