IL DIRETTORE GENERALE del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del "Ministero dell'istruzione, dell'universita'" e della ricerca; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata"; Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo; Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni dell'11 settembre 2001, 26 novembre 2002, 10 dicembre 2002, 21 gennaio 2003, 4 febbraio 2003, 4 marzo 2003, 18 marzo 2003, 1. aprile 2003, 15 aprile 2003, 13 maggio 2003, 27 maggio 2003, 10 giugno 2003, 24 giugno 2003, 15 luglio 2003, 16 settembre 2003, 7 ottobre 2003, 28 ottobre 2003, 11 novembre 2003, 9 dicembre 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari; Vista la circolare prot. n. 760 Ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/l982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la sospensione delle attivita' istruttorie delle domande di finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954; Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2003 concernente la conclusione del periodo di sospensione delle attivita' istruttorie, relativamente alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.AR.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274; Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 di cui al decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Decreta: Art. 1. 1. I seguenti progetti di ricerca e/o formazione sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).