IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per lo sviluppo
           ed il potenziamento delle attivita' di ricerca

   Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del "Ministero dell'istruzione, dell'universita'" e della ricerca;
   Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la
preselezione  dei  progetti  presentati  e  la proposta di ammissione
degli  stessi  agli  interventi  del fondo predetto siano affidate al
Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le  modalita'  ivi
specificate;
   Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento
dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di
lire;
   Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino
della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli
articoli  5  e  7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
   Visto  il  decreto  ministeriale  8  agosto 1997, n. 954, recante:
"Nuove  modalita'  procedurali  per la concessione delle agevolazioni
previste  dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata";
   Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina  del  comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
   Viste  le  domande  presentate  ai sensi degli articoli 4 e 11 del
predetto  decreto  ministeriale  8  agosto 1997, n. 954, e i relativi
esiti istruttori;
   Tenuto  conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni
dell'11  settembre  2001,  26  novembre  2002,  10  dicembre 2002, 21
gennaio 2003, 4 febbraio 2003, 4 marzo 2003, 18 marzo 2003, 1. aprile
2003, 15 aprile 2003, 13 maggio 2003, 27 maggio 2003, 10 giugno 2003,
24 giugno 2003, 15 luglio 2003, 16 settembre 2003, 7 ottobre 2003, 28
ottobre  2003, 11 novembre 2003, 9 dicembre 2003 e riportate al punto
3 dei rispettivi resoconti sommari;
   Vista  la  circolare  prot.  n.  760  Ric.  del  29 dicembre 1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11  gennaio 2000,
recante "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale
alla  ricerca  industriale  di  cui  al decreto ministeriale 8 agosto
1997,  n.  954  (legge n. 46/l982), nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297";
   Visto  il  decreto  ministeriale  del  12 dicembre 2002 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18  dicembre  2003 e riguardante tra
l'altro  la  sospensione delle attivita' istruttorie delle domande di
finanziamento  pervenute  ai  sensi  degli  articoli 4, 5, 6 e 11 del
decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;
   Tenuto conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2003 concernente la conclusione
del periodo di sospensione delle attivita' istruttorie, relativamente
alle  domande  pervenute  a  valere  sugli  articoli 4, 5, 6 e 11 del
decreto 8 agosto 1997, n. 954;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze n.
90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca Criteri e modalita' di concessione
delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (F.AR.), registrato alla Corte dei conti
il  30  ottobre  2003  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 25
novembre 2003, n. 274;
   Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
per  l'anno  2003  di  cui  al  decreto  direttoriale n. 1911 dell'11
novembre 2003;
   Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la
certificazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998, n. 252;
   Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. I seguenti progetti di ricerca e/o formazione sono ammessi agli
interventi  previsti  dalle leggi citate nelle premesse, nella forma,
misura,  modalita'  e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede
allegate al presente decreto (allegato 1).